ARQ - ForzeArmate.Org

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PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
Annesso alla let. n. 5824 / 05.07.06/03
in data 6 novembre 2006 di SME-RAGEP
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale
NOTE INFORMATIVE PER IL
PERSONALE COLLOCATO IN
ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI
QUADRI (ARQ)
Edizione 2006
Indice
1.
SCOPO.........................................................................................................................- 2 -
2.
L’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI..................................................- 2 -
3.
MECCANICA OPERATIVA DELL’ARQ.................................................................- 4 -
4.
STATO GIURIDICO DEL PERSONALE POSTO IN ARQ......................................- 6 -
5.
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE.....................................................- 7 a. Transito in ARQ e cessazione dal servizio permanente al raggiungimento
dei limiti di età previsti per il grado ed il ruolo di appartenenza ...........................- 7 b. Transito in ARQ e cessazione dal servizio permanente a domanda prima
del raggiungimento dei limiti di età .......................................................................- 8 c. Cessazione dal servizio permanente a domanda e transito diretto in una
delle categorie del congedo senza essere collocato in ARQ..................................- 8 -
6.
RICHIAMI DALL’ARQ .............................................................................................- 9 -
7.
TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE IN ARQ ........................- 10 a. Emolumenti a carattere fisso e continuativo........................................................- 10 b. Emolumenti eventuali e accessori a connotazione eventuale ..............................- 11 c. Indennità di trasferimento di cui all’articolo1, della Legge n. 86/2001...............- 11 -
8.
PAGAMENTO SOSTITUTIVO DEI GIORNI DI LICENZA
ORDINARIA NON FRUITA DAL PERSONALE COLLOCATO IN
ARQ ...........................................................................................................................- 11 -
9.
TRATTAMENTO PENSIONISTICO E DI BUONUSCITA DEL
PERSONALE COLLOCATO IN ARQ.....................................................................- 12 -
10. DIRITTO,
DELL’UFFICIALE
IN
ARQ,
DI
FRUIRE
DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO...........................................................................- 12 a. Alloggio ASI/AST/ASC ......................................................................................- 12 b. Alloggio APP .......................................................................................................- 13 11. TRATTAMENTO
ECONOMICO
E
DIRITTO
ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DEMANIALE DEL
PERSONALE RICHIAMATO DALL’ARQ ............................................................- 13 a. Trattamento economico del personale richiamato ...............................................- 13 b. Diritto all’assegnazione di alloggio demaniale....................................................- 14 12.
VARIE .......................................................................................................................- 14 -
ALLEGATI ED ANNESSI.................................................................................................- 15 -
-1-
1. SCOPO
Scopo di questo documento è rendere edotto il Personale della Forza Armata che
dovesse essere posizionato d’autorità in Aspettativa per Riduzione di Quadri (ARQ) in
merito ai principali elementi, relativi in particolare allo stato giuridico, all’avanzamento
ed al trattamento economico, caratterizzanti la nuova “posizione” di stato.
La presente potrà essere integrata nel tempo con le ulteriori indicazioni che si
dovessero
rendere
necessarie
a
seguito
dell’evoluzione
del
quadro
normativo/applicativo di riferimento.
2. L’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI
L’istituto dell’ARQ risale già agli anni ’20 viste le esigenze dell’epoca di
ridimensionare le consistenze organiche del personale alle armi al termine di eventi
bellici che ne avevano determinato incrementi anche rilevanti. Nell’ordinamento
normativo sono, infatti, rinvenibili, già a partire dal 1926, previsioni connesse, o
comunque in qualche modo attinenti, al citato istituto in base alle quali si disponeva il
collocamento di Ufficiali di ogni grado in ARQ, nelle sue varianti con o senza diritto a
richiamo in servizio, ciò mediante l’adozione di provvedimenti amministrativi assunti
nel contesto di norme a carattere generale di “riduzione dei quadri”.
L’Aspettativa per Riduzione di Quadri è una posizione di stato giuridico, di esonero
dal servizio, degli Ufficiali del servizio permanente, contemplata dall’articolo 21 della
Legge 10 aprile 1954, n. 1131 e dai successivi disposti normativi correlati, in cui
possono venire collocati i quadri della Dirigenza Militare (Colonnelli / Generali)
qualora si determinino delle eccedenze, rispetto ai volumi organici stabiliti dalla legge,
nell’ambito della stessa dirigenza.
Questo istituto è insito nell’attuale sistema di avanzamento, di tipo “normalizzato”,
ovvero basato su di un procedimento matematico in funzione della combinazione di più
parametri: volumi organici, numero fisso di promozioni, limiti d’età, permanenza nei
gradi, tassi di avanzamento, moduli di alimentazione, ecc., che prevede:
−
per i non dirigenti una progressione di carriera pressoché automatica allo scadere
di determinate date (“spinta dal basso”) stabilite per legge e indipendentemente
dalle consistenze dei ruoli;
−
1
per i dirigenti sia una “spinta dal basso”, appena descritta, sia una “aspirazione
Legge 10 aprile 1954, n. 113 :“Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica”
(stralcio in Allegato A).
-2-
dall’alto” perché al fine di rispettare le consistenze dei dirigenti, vincolate per
legge per tutte le pubbliche amministrazioni (“numeri chiusi”2), si può dar luogo a
specifiche “promozioni aggiuntive3” o anticiparle qualora siano promozioni che
per determinati ruoli non avvengano tutti gli anni (“promozioni cicliche4”).
In sostanza, l’Aspettativa per Riduzione di Quadri non è altro che uno strumento di
“ammortizzazione” finalizzato allo smaltimento delle eccedenze che si vengono a
verificare in seno alla dirigenza a seguito della dinamica dei ruoli ed in particolare alla
citata “spinta dal basso” e nella quale confluiscono tutti gli Ufficiali, nel grado da
Colonnello a quello di Generale di Corpo d’Armata e gradi corrispondenti, in
eccedenza ai predetti numeri massimi di legge.
Tuttavia il sistema di avanzamento “normalizzato” non è il solo “responsabile”
dell’attivazione del citato istituto, infatti la Legge 23 dicembre 1996, n. 662
(“FINANZIARIA 1997”) che ha delegato il governo a procedere alla revisione del
corpo normativo degli Ufficiali in un ottica di stretta omogeneità interforze, in un
quadro di contrazione dei volumi organici degli ufficiali, ha imposto una riduzione
delle consistenze complessive degli ufficiali delle 3 Forze Armate, con l’esclusione di
Carabinieri, di circa 7.000 unità. Tale riduzione degli organici, tra l’altro collegata alla
riorganizzazione degli Enti centrali, territoriali e periferici della Difesa, doveva
avvenire attraverso un riassorbimento da realizzarsi sia tenendo conto degli esodi
“fisiologici” sia riducendo di almeno il 30% l’alimentazione dei ruoli. A questo si è
accompagnata una sensibile riduzione dell’alta dirigenza che ha portato i Generali di
Corpo d’Armata e gradi corrispondenti dalle 61 unità alle 48 unità, i Generali di
Divisione dalle 134 unità alle 102 unità per una riduzione complessiva dell’intera
dirigenza di 377 unità ( da 2.777 a 2.400 unità).
Affianco a questa riduzione si è innestato anche il riordino del sistema
previdenziale del personale militare, operato con il Decreto Legislativo 30 aprile 1997,
n. 165 (Allegato B), che ha elevato gradualmente l’età di cessazione dal servizio,
concedendo per solo 4 anni la possibilità al personale di cessare a domanda a non più di
4 anni dal raggiungimento del limite di età, fruendo dei benefici stabiliti dalla Legge 19
maggio 1986, n. 224 (nota come “legge Angelini”).
2
3
4
Legge 10 dicembre 1973, n. 804: ”Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della l. 18 marzo 1968,
n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della l. 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato.” e successivi
D.P.R. discendenti.
Disposte ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: “Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97,
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Disposte ai sensi dell’articolo 18 del già citato Decreto Legislativo n. 490/1997.
-3-
La materia è stata soggetta, nel tempo, a numerose modifiche legislative5 ed è
disciplinata oggi da un quadro giuridico complesso (sintesi in Allegato D), strettamente
legato anche ai provvedimenti riguardanti il riordino strutturale dello strumento militare
e la previdenza. Al riguardo, già da qualche anno, gli Stati Maggiori sono impegnati nel
monitorare con grande attenzione l’evoluzione dei Ruoli, dal momento che, per effetto
delle citate modifiche normative (contrazione delle dotazioni organiche, cessazione
degli effetti della “legge Angelini”, innalzamento dei limiti di età, avanzamento
normalizzato) si è determinata una progressiva espansione delle consistenze della
Dirigenza, espansione che è stato possibile controllare sino al 2005, per via dei margini
di flessibilità garantiti nel “regime transitorio” dall’articolo 60 del Decreto Legislativo
n. 490/19976, ma che darà sicuramente luogo al collocamento di Ufficiali dell’Esercito
in ARQ a partire dal 2006.
3. MECCANICA OPERATIVA DELL’ARQ
Il processo che porta all’individuazione del personale da collocare in ARQ è
piuttosto complesso e di seguito vengono evidenziati gli aspetti più importanti.
a. L’articolo 65, comma 9, del citato D.Lgvo n. 490/1997 statuisce che “qualora si
determinino eccedenze in più ruoli di una Forza Armata non totalmente
riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello
l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano ed, a parità di età,
l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale più anziano in
grado ed, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano” (stralcio in
Allegato E).
Ai fini della determinazione delle eventuali eccedenze il 31 dicembre di ogni anno7,
si effettua un confronto tra le consistenze e le dotazioni organiche8 e qualora si
5
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7
8
Non ultima quella introdotta dalla Legge 2 dicembre 2004, n. 299: “Modifica della normativa in materia
di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali” (stralcio in Allegato C).
In effetti, dal 1998 (anno di entrata in vigore del provvedimento in argomento) al 2005 (limite temporale
di termine del regime transitorio) la graduale ed armonica transizione dal vecchio al nuovo assetto
piramidale delle Forze Armate poteva essere garantito fissando annualmente con Decreto Ministeriale le
dotazioni organiche ed il numero delle promozioni annuali a scelta. In tale quadro, l’Amministrazione ha
potuto gradualmente diminuire i valori di cui sopra per convergere su quelli stabiliti dal già citato
Decreto Legislativo n. 490/1997 facendo in modo che gli effetti determinati dall’alimentazione dei gradi
della Dirigenza (numero di promozioni), dalle consistenze che si sarebbero computate e dalla fissazione
delle dotazioni organiche, non causassero eccedenze globali non riassorbibili.
Così come sancito dalla Legge 2 dicembre 2004, n. 299, al fine di evitare il collocamento in ARQ a
seguito di eccedenze che “naturalmente” si potrebbero compensare entro la fine dell’anno.
Al riguardo si deve evidenziare che alle stesse va sommato il personale in posizione soprannumeraria
(SN) ai sensi dei seguenti disposti normativi:
− Legge 24 ottobre 1977, n. 801 (personale impiegato presso gli organismi di informazione e
sicurezza);
− Legge 27 luglio 1962, n 1114 (personale impiegato in posti a status internazionale);
-4-
riscontrassero delle eccedenze, in pari data si procede al collocamento in ARQ del
personale9. In realtà i lavori preparatori iniziano molti mesi prima al fine di
individuare i nominativi del personale con un accettabile margine di tolleranza e
inviare i relativi preavvisi che comunque non possono essere confermati, data
l’elevata dinamicità dei ruoli, prima di tale data.
Si soggiunge infine che la compensazione consistenze/dotazioni organiche è
effettuata “orizzontalmente”, ossia per grado, ciò vuol dire che eventuali eccedenze
in un ruolo possono essere compensate da carenze in un altro ruolo ma della stessa
Forza Armata.
Non si può inoltre sottacere, a testimonianza della complessità della dinamica, che
qualora l’Ufficiale da posizionare in ARQ sia in posizione soprannumeraria (SN)
potrebbe ingenerarsi un “circolo vizioso” (diagramma esplicativo in Allegato F),
mitigato tuttavia da una compensazione “orizzontale” (per grado) tra i diversi ruoli,
che potrebbe portare diversi Ufficiali in posizione di soprannumero ad essere
collocati in ARQ, ciò in quanto l’Ufficiale da posizionare in ARQ qualora si trovi in
posizione SN non determina una diminuzione delle consistenze10.
Nei ruoli per i quali i quadri di avanzamento al grado superiore si formano
ciclicamente (ossia soggetti a “promozioni cicliche”), le eccedenze nel particolare
grado/ruolo sono significative ai fini della posizione in argomento solo negli anni in
cui si forma il quadro di avanzamento e gli Ufficiali interessati alla promozione non
vanno computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino all’apertura
del ciclo11.
b. Il collocamento in aspettativa avviene12, fatto salvo quanto specificato al precedente
paragrafo, secondo il seguente ordine:
9
10
11
12
− articolo 65 del già citato Decreto Legislativo n. 490/1997 (personale distaccato presso altre
Amministrazioni/Forze dello Stato);
− articolo 54 della Legge 12 novembre 1955, n.1137 e articolo 40 del già citato Decreto Legislativo n.
490/1997 (personale sottoposto a rinnovo di un giudizio di avanzamento), ciò fino al successivo
assorbimento (ossia fino al 1° luglio dell’anno successivo);
− articolo 30-bis del già citato Decreto Legislativo n. 490/1997 (personale più anziano di determinati
Corpi/Arma con il grado di Tenente Generale);
− articolo 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Colonnelli del ruolo normale delle “v.A.” al
58° anno di età – citato Allegato B).
In sintesi si verifica ARQ quando : “dotazioni organiche di legge + posizioni SN < consistenze
organiche”.
La dinamica è inoltre sensibilmente differente a seconda che l’Ufficiale da posizionare in ARQ sia in SN
ai sensi o meno dell’articolo 65, comma 10 del già citato Decreto Legislativo n. 490/1997, infatti se la
posizione in SN è ai sensi del citato disposto normativo, la stessa resterà tale sino al 1° luglio mentre le
consistenze verranno decrementate di una unità.
Vedasi articolo 8, Legge 27 dicembre 1990, n. 404: “Nuove norme in materia di avanzamento degli
ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza” (stralcio in Allegato G).
Articolo 7 della già citata Legge n. 804/1973 (stralcio in Allegato H).
-5-
− ufficiali a disposizione giudicati non idonei all’avanzamento nel servizio
permanente effettivo;
− ufficiali promossi nella posizione di “a disposizione”;
− ufficiali “a disposizione” giudicati idonei all’avanzamento nel servizio
permanente effettivo ma non iscritti in quadro;
− ufficiali collocati “a disposizione” dopo due anni di soprannumero per creare le
vacanze necessarie alle promozioni del grado inferiore13;
− ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero per l’esigenza di cui
al precedente alinea;
− ufficiali in servizio permanente effettivo.
c. Sono “immuni” dal collocamento in ARQ:
− i Capi di Stato Maggiore della/di Difesa/ Forza Armata, il Segretario Generale
del Ministero della difesa14, nonché i Comandanti Generali dell’Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza15;
− gli Ufficiali impiegati presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza16;
− gli Ufficiali più anziani dei Corpi Logistici promossi ai sensi dell’articolo 30 bis del citato D.Lgvo n. 490/199717.
4. STATO GIURIDICO DEL PERSONALE POSTO IN ARQ
L’ARQ, come già accennato in precedenza, è una posizione di esonero temporaneo
dal servizio (citato Allegato A) in cui i quadri della Dirigenza Militare vengono posti
d’autorità nei casi disciplinati dalla legge.
Il quadro normativo di riferimento è stato modificato negli ultimi anni dal citato
Decreto Legislativo n. 299/2004 (citato Allegato C), che ha proceduto ad adeguare le
precedenti norme alle mutate esigenze della Forza Armata, introducendo sostanziali
innovazioni in materia.
Attualmente al personale collocato in ARQ il complesso normativo in vigore18
consente di:
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17
18
Ossia personale che soddisfa il disposto dell’articolo 48 della Legge 12 novembre 1955, n. 1137.
Vedasi articolo 7 della già citata Legge n. 804/1973 (citato Allegato H).
Vedasi articolo 3 della già citata Legge n. 404/1990.
Vedasi parere del Consiglio di Stato n.1487/1997.
Vedasi foglio n. 116/1/3604/4100 in data 30 ottobre 2002, dello Stato Maggiore della Difesa - I Reparto.
Con particolare riferimento all’:
- articolo 43, secondo comma, della Legge 19 maggio 1986, n. 224; “Norme per il reclutamento degli
ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla
Legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze
armate e della Guardia di Finanza” (stralcio in Allegato I);
- articolo 6 della già citata Legge n. 299/2004 (citato Allegato C).
-6-
−
permanere in tale posizione fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per la
cessazione del servizio permanente nel grado rivestito e nel Ruolo di
appartenenza;
−
restare a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegato per
esigenze del Ministero della difesa o di altri Dicasteri;
−
esprimere la propria disponibilità al richiamo, disposto eventualmente
successivamente da parte del Ministro della Difesa (fac-simile in Annesso 1)
previa eventuale concertazione con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in
relazione alle esigenze di servizio delle Forze Armate e della Guardia di Finanza;
−
non venire più valutato per l’avanzamento al grado superiore in caso di richiamo
in servizio.
5. CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
La casistica di cessazione relativa al personale in/potenzialmente ARQ è di seguito
sintetizzata.
a. Transito in ARQ e cessazione dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti
di età previsti per il grado ed il ruolo di appartenenza
All’Ufficiale che permane nella posizione di ARQ fino al raggiungimento del limite
di età stabilito per il grado e Ruolo di appartenenza competono tutti i benefici che
gli sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino a tale data19. Il periodo
di ARQ è quindi valutato, a tutti gli effetti, come servizio effettivo.
Pertanto, al personale che rientra in questa fattispecie spettano i benefici ed il
trattamento di seguito specificati:
(1) promozione al grado superiore con decorrenza :
− “dal giorno precedente” a quello del raggiungimento dei limiti di età,
attribuita ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 536/197120, per coloro che
prima di transitare in ARQ sono stati giudicati idonei all’avanzamento al
grado superiore ma non sono stati iscritti in quadro21;
− “dal giorno dopo”, disposta ai sensi dell’articolo 34 della Legge 20
19
20
21
Vedasi articolo 43, commi 1 e 3 della già citata Legge n. 224/1986 (citato Allegato I).
Legge 22 luglio 1971,n. 536: “Norme in materia di avanzamento di Ufficiali e Sottufficiali in particolari
situazioni”, (stralcio in Allegato L).
Al riguardo si evidenzia che la stessa non trova applicazione per il personale promosso in SPAD ai sensi
dell’articolo 32, comma 7, della già citata Legge n. 224/1986 (citato Allegato I), mentre trova
applicazione per il personale collocato in SPAD ai sensi dell’articolo 48 della Legge 12 novembre 1955,
n. 1137.
-7-
settembre 1980, n. 57422 (stralcio in Allegato M), è attribuita con decorrenza
dal giorno di collocamento in ausiliaria o nella riserva, anche oltre il grado
massimo stabilito per il ruolo di appartenenza, ad esclusione dei Generali di
C.A. e gradi corrispondenti.
(2) transito nella posizione dell’ausiliaria, se in possesso dell’idoneità fisica23;
(3) indennità di buonuscita INPDAP liquidata con modalità che vedremo nei
successivi paragrafi.
b. Transito in ARQ e cessazione dal servizio permanente a domanda prima del
raggiungimento dei limiti di età
L’Ufficiale collocando in ARQ può chiedere di cessare a domanda dall’ARQ24 con
diritto agli stessi benefici spettanti al personale di cui al precedente paragrafo,
potendo fruire tuttavia della sola promozione “al giorno dopo”.
Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico e dell’indennità di
buonuscita, il periodo mancante al raggiungimento del limite di età per la
cessazione dal servizio permanente è comunque computato per intero. Viene quindi
calcolata ed attribuita la progressione economica in classi e/o aumenti biennali dello
stipendio, che l’Ufficiale avrebbe maturato durante il periodo intercorrente tra la
data di cessazione (anticipata) dal servizio permanente rispetto a quella prevista per
limiti di età.
c. Cessazione dal servizio permanente a domanda e transito diretto in una delle
categorie del congedo senza essere collocato in ARQ
L’Ufficiale che sta per essere collocato in Aspettativa per Riduzione dei Quadri può
decidere di cessare dal servizio permanente prima del transito in ARQ25, con diritto
a tutti i benefici previsti, con le seguenti eccezioni:
− promozione al grado superiore attribuita “il giorno dopo”;
− transito in ausiliaria possibile soltanto per il personale che abbia prestato non
meno di quaranta anni26 di servizio effettivo e comunque per un periodo di
permanenza in tale posizione non superiore a 5 anni;
− attribuzione dei “sei scatti” aggiuntivi sul trattamento pensionistico possibile
22
23
24
25
26
Così come modificato dall’articolo 5 della già citata Legge n. 299/2004 (citato Allegato C).
Ai sensi dell’articolo 35, della già citata Legge n. 113/1954 (citato Allegato A) e dell’articolo 3, primo
comma, del già citato Decreto Legislativo n. 165/1997 (citato Allegato B).
Vedasi articolo 43, comma 4 della già citata Legge n. 224/1986 (citato Allegato I).
Vedasi articolo 7, comma 7 della già citata Legge n. 804/1973 (citato Allegato H).
Possibilità concessa soltanto fino al 31 dicembre 2007, come disposto dall’articolo 7, comma 6 , del già
citato D.Lgvo n. 165/1997 (citato Allegato B).
-8-
soltanto previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, relativa
all’aumento figurativo calcolato in relazione al periodo di tempo intercorrente
tra la cessazione dal servizio a domanda ed il raggiungimento dei limiti di età
anagrafica previsti per il ruolo ed il grado rivestito27.
Il riconoscimento del diritto al trattamento di quiescenza è subordinato al possesso
di tutti i presupposti di legge per l’accesso alle c.d. “pensioni di anzianità”28 .
Per stabilire la decorrenza a partire dalla quale si acquisisce il requisito al
trattamento di quiescenza è necessario fare riferimento alle così dette “finestre”29.
A fattor comune per le tre casistiche sopra illustrate si precisa inoltre che, qualora il
personale sia stato posto preventivamente nel servizio permanente a disposizione
(SPAD) ai sensi dell’articolo 6 della già citata Legge n. 804/1973 (citato Allegato H),
può fruire di un’unica promozione in tale posizione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7,
della già citata Legge n. 224/1986 (citato Allegato I), pertanto per lo stesso troverà
applicazione solo la promozione “dal giorno dopo”, disposta ai sensi del l’articolo 34
della già citata Legge n. 574/1980 (citato Allegato M).
6. RICHIAMI DALL’ARQ
Come precedentemente accennato, l’Ufficiale in Aspettativa per Riduzione di
Quadri è a disposizione30 del Governo per essere impiegato per esigenze del Ministero
della Difesa o di altri Ministeri. In particolare, il Ministro della Difesa previa eventuale
concertazione con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in relazione a motivate
esigenze di servizio delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza, hanno
facoltà di richiamare, a domanda, il personale in ARQ, previa disponibilità
dell’interessato (fac-simile in citato Annesso 1).
Il richiamo in servizio è disciplinato dalle disposizioni contenute nella Direttiva
SMD-P-102, “Direttiva per la pianificazione dei richiami in servizio degli Ufficiali e
Sottufficiali delle Forze Armate“, edizione 2002.
In tale ambito, il richiamo di Ufficiali in ARQ:
−
viene attuato soltanto nei casi di comprovata necessità e cioè una volta accertata
l’impossibilità di soddisfare le esigenze con personale in servizio;
−
27
28
29
30
ha priorità rispetto a quello del personale in ausiliaria;
Disposizione prevista dall’articolo 4, comma 2 del già citato D.Lgvo n. 165/1997 (citato Allegato B).
57 anni di età e 35 anni di servizio utile ovvero 39 anni di servizio utile a prescindere dall’anzianità,
incrementati a 40 anni a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Tabelle che in funzione dell’età/anni di servizio utili stabiliscono la data di maturazione dei requisiti e la
conseguente data di erogazione del trattamento pensionistico.
Articolo 43 commi 6 e 6-bis, della già citata Legge n. 224/1986 (citato Allegato I).
-9-
−
è soggetto ai criteri ed ai vincoli che disciplinano il richiamo dall’ausiliaria.
Peraltro, gli Ufficiali collocati in ausiliaria a domanda ai sensi dell’articolo 43
commi 4,5 e 7, della Legge n. 224/1986 possono essere richiamati in servizio solo in
caso di mobilitazione.
7. TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE IN ARQ
a. Emolumenti a carattere fisso e continuativo
Agli Ufficiali collocati in ARQ competono i seguenti emolumenti fissi e
continuativi, previsti nel tempo per i pari gradi in servizio31:
(1) nella misura intera: l’indennità integrativa speciale32 e l’assegno per il nucleo
familiare33;
(2) ridotti al 95%: lo stipendio, l’assegno pensionabile34, l’indennità di impiego
operativo di base35 maggiorata del c.d. “trascinamento”36 maturato e l’indennità
perequativa37. Le ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore
sono tuttavia calcolate sull’intero importo, in relazione all’integrale valutabilità
delle retribuzioni percepiti in costanza di ARQ ai fini previdenziali (successivo
punto 9).
Durante l’ARQ non sono corrisposte:
−
le indennità di aeronavigazione/volo, in quanto il personale interessato è
esonerato dal servizio e non può pertanto svolgere l’attività aviolancistica minima
prevista38 ne far parte degli equipaggi fissi di volo;
−
l’indennità di posizione39, nel rispetto di un parere espresso dal Consiglio di Stato
in risposta a uno specifico quesito prospettato dalla competente Direzione
Generale40. Peraltro sulla problematica sono in corso iniziative volte a modificare
tale orientamento.
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35
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37
38
39
40
Lettera n. M_D/GMIL_01 DG/2004/0019480 del 24 dicembre 2004.
Di cui alla Legge n. 37/1986.
Di cui al Decreto Legge n. 69/1988 convertito in Legge n. 153/1988.
Di cui al Decreto Legge n. 341/1996 convertito in Legge n. 427/1996.
Di cui all’articolo 2 della Legge n. 78/1983.
Per “trascinamento” si intende la maggiorazione dell’indennità di impiego operativo di base che si
consegue per ogni anno di servizio (fino a un massimo di 20) prestato presso Enti/Reparti/Unità
operativi, con percezione delle relativa indennità, secondo percentuali variabili a seconda della tipologia
di operativa cui si ha diritto. Sono “trascinabili” le indennità di impiego operativo fondamentali
(campagna, “supercampagna”, truppe alpine, aeronavigazione, volo, ecc.) secondo quanto previsto
dall’articolo 5 del D.P.R. n. 394/1995, esteso al personale dirigente con la L. n. 85/1997.
Indennità prevista dall’articolo 19 della Legge 28 luglio 1999, n.266 e riservata ai Col. e Gen. B..
Il collocamento in ARQ, peraltro, non è assimilabile a una “causa di forza maggiore” quale motivazione
connessa con l’impossibilità di svolgere tale attività.
Di cui alla Legge n. 334/1997, riservata ai Gen. C.A. e ai Gen. D.
Foglio n. M_D/GMIL_01 DG/2004/0019480 del 24 dicembre 2004 e foglio n. M_D GMIL_05 IV 13
CD/0055743 del 7 settembre 2006.
- 10 -
b. Emolumenti eventuali e accessori a connotazione eventuale41
Gli emolumenti accessori/eventuali (quali, ad esempio, il compenso per lavoro
straordinario, l’indennità di missione, le indennità operative supplementari42),
essendo connessi al materiale espletamento di specifiche attività, non sono
attribuibili.
c. Indennità di trasferimento di cui all’articolo1, della Legge n. 86/200143
I benefici di cui all’articolo 1 della Legge n. 86/2001, eventualmente in corso di
fruizione all’atto di collocamento in ARQ, non dovrebbero subire alcun tipo di
riduzione e si ritiene possano essere concessi fino alla scadenza prevista44. Al
riguardo, la Direzione Generale per il Personale Militare ha ritenuto necessario
attivare per un parere il Consiglio di Stato.
8. PAGAMENTO SOSTITUTIVO DEI GIORNI DI LICENZA ORDINARIA NON
FRUITA DAL PERSONALE COLLOCATO IN ARQ45
Per i giorni di licenza ordinaria e per i periodi di riposo di cui alla Legge n.
937/1977 spettanti all’atto di collocamento in ARQ e non fruiti per documentati motivi
di servizio, compete il compenso sostituivo ai sensi della normativa in vigore46. Il
pagamento però dovrebbe avvenire solo all’atto della cessazione dal servizio
permanente, in quanto l’Ufficiale potrebbe fruire dei suddetti congedi -compatibilmente
con la tempistica stabilita dalla normativa vigente47- durante eventuali periodi di
richiamo.
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47
La competenza a disciplinare gli connessi con il trattamento economico risale alla Direzione Generale
per il Personale Militare, pertanto quanto di seguito riportato ha valore meramente indicativo.
Per quanto concerne l’indennità supplementare di pronto intervento aereo, ferma restando la competenza
della Direzione Generale per il Personale Militare, si ritiene possa essere corrisposto il relativo
“trascinamento” (articolo 5, comma 10 del D.P.R. n. 163/2002, i cui contenuti sono stati estesi al
personale dirigente con la L. n. 263/2004).
La competenza a disciplinare gli connessi con il trattamento economico risale alla Direzione Generale
per il Personale Militare, pertanto quanto di seguito riportato ha valore meramente indicativo.
L’indennità di trasferimento, infatti, compensa i disagi e le maggiori spese cui il militare deve far fronte a
seguito di un trasferimento d’autorità e che l’interessato continua a sostenere anche dopo il collocamento
in ARQ, non essendo, peraltro, autorizzato (a differenza degli U. collocati a riposo) a fruire del trasporto
mobili e masserizie a carico dell’A.D. per il raggiungimento del domicilio eletto. Il diritto soggettivo alla
percezione dell’indennità matura all’atto della movimentazione del militare e la circostanza che
l’indennità venga corrisposta in maniera cadenzata nel tempo (sia nella misura percentualmente riferita a
trenta diarie mensili per un periodo complessivo di 24 mesi sia attraverso il rimborso del 90% del canone
di alloggio per un periodo fino a 36 mesi) attiene a mere modalità tecniche di pagamento.
La competenza a disciplinare tali aspetti risale agli organi dell’area tecnico-amministrativa, pertanto
quanto di seguito riportato ha valore meramente indicativo.
Articolo 11 del D.P.R. 255/1999 (i cui contenuti sono stati estesi al personale dirigente con l’articolo 4
della Legge n. 356/2000).
Articolo 12, primo comma, del D.P.R. n. 163/2002, i cui contenuti sono stati estesi al personale dirigente
dall’articolo 2, della Legge n. 263/2004.
- 11 -
9. TRATTAMENTO PENSIONISTICO E DI BUONUSCITA DEL PERSONALE
COLLOCATO IN ARQ
Agli Ufficiali che cessano dall’ARQ (sia per il raggiungimento dei limiti di età sia a
domanda48) competono il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita che
sarebbero loro spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento del
limite di età, compresi gli aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio49.
10. DIRITTO, DELL’UFFICIALE IN ARQ, DI FRUIRE DELL’ALLOGGIO DI
SERVIZIO
a. Alloggio ASI/AST/ASC
La posizione di ARQ e la conseguente cessazione dall’incarico assegnato all’atto
del collocamento in Aspettativa, determinando il venir meno dell’obbligo alla
prestazione lavorativa, sono causa della perdita della titolarità alla concessione di
un alloggio ASI, AST, ASC50. Al riguardo, all’utente sine titulo sono concessi 90
giorni di tempo per la restituzione dell’immobile51 per il quale, nel predetto arco
temporale, dovrà essere comunque corrisposta/o senza alcuna maggiorazione la
normale quota forfettaria giornaliera prevista, se trattasi di alloggio di categoria
ASC, ovvero il canone stabilito per la tipologia ASI/AST.
Oltre il termine indicato, viene avviata d’ufficio la procedura di recupero coattivo
dall’immobile e, fino a alla data di effettivo recupero, il personale concessionario
ASI/AST sarà tenuto a pagare il canone risultante dall’applicazione della normativa
nazionale sull’equo canone con le maggiorazioni dovute in funzione al reddito
annuo lordo52.
L’Ufficiale collocato in ARQ che trasferisca il proprio domicilio all’atto della
restituzione dell’alloggio demaniale ha comunque diritto di fruire del trasporto di
48
49
50
51
52
A mente dell’articolo 43, comma 4 della Legge n. 224/1986.
Articolo 43, comma 3 della Legge n. 224/1986.
Infatti, l’alloggio di una delle tipologie indicate in titolo è concesso, ai sensi del D.M. 23 gennaio 2004,
n.. 88, “Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze Armate”, pubblicato sul S.O.
della G.U. 2 aprile 2004, n. 78, al personale che ricopra uno degli incarichi previsti dal predetto Decreto
(per l’assegnazione di un alloggio ASI) ovvero che presti servizio presso un Comando, Ente o Reparto
con sede nel presidio, circoscrizione o comprensorio ove vi è disponibilità di alloggio di servizio (per
l’assegnazione di un alloggio AST/ASC).
Esiste comunque la possibilità che vengono concesse proroghe temporanee, come previsto dall’articolo
21 del D.M. n. 88/2004, nonché dal D.M. 28 dicembre 1995, n. 586.
D.M. 12 ottobre 1995, articolo 5, recante disposizioni in merito al “Canone degli utenti che non hanno
titolo alla concessione” e ex articolo 43 Legge 23 dicembre 1994, n. 724 nonché il correlato D.M.
annuale concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo delle Forze Armate.
- 12 -
mobili
e
masserizie
a
carico
dell’Amministrazione53.
Quanto
sopra,
indipendentemente dalla località ove Egli stabilisca il proprio nuovo domicilio.
b. Alloggio APP
L’Ufficiale concessionario di un alloggio APP può continuare fruirne anche durante
il periodo di ARQ. Chi non fosse titolare di alloggio della categoria indicata può
comunque chiederne l’assegnazione anche se in aspettativa. Tuttavia, nella
fattispecie, sono fatte salve le prioritarie esigenze del personale in servizio effettivo.
11. TRATTAMENTO ECONOMICO E DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGIO DEMANIALE DEL PERSONALE RICHIAMATO DALL’ARQ
a. Trattamento economico del personale richiamato
(1.) Al personale richiamato dall’ARQ a domanda (ai sensi dell’articolo 43 comma
6-bis della Legge n. 224/1986), per il quale non sussistono controindicazioni
all’impiego, spettano gli assegni ridotti secondo le modalità precedentemente
indicate (paragrafo 7. lett. a.)54. E’ fatta salva la possibilità di optare per
l’indennità operativa spettante in relazione all’impiego, anziché quella
maggiorata secondo il disposto dell’articolo 5 del D.P.R. n. 394/1995, ferma
restando la decurtazione del 5%.
Per i trattamenti economici all’estero di cui alle Legge n. 642/1961 e n. 838/73 è
in corso un approfondimento da parte della Direzione Generale per il Personale
Militare in merito alla possibilità di non applicare la decurtazione del 5% in
quanto tali emolumenti hanno una prevalente connotazione di rimborso. Il
trattamento economico di cui alla L. n. 1114/1962, non essendo a carico di un
organismo nazionale, viene corrisposto per intero55.
(2.) Agli Ufficiali richiamati d’autorità con provvedimento concertato con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze spetta il trattamento integrale di
servizio56.
53
54
55
56
Infatti l’articolo 8, settimo comma, del D.P.R. n. 163/2002, dispone che in caso di rilascio di alloggio di
servizio connesso con l’incarico (ASI) l’amministrazione provveda con mezzi propri, ovvero tramite la
stipula di apposite convenzioni con trasportatori privati, alle operazioni di trasporto di mobili e
masserizie da un alloggio ASI ad un alloggio privato, situati anche nel medesimo comune, fino ad un
limite massimo di 80 quintali. Il presupposto per avere diritto al predetto trasporto a titolo gratuito è
l’esistenza di un provvedimento che obblighi il militare a lasciare un alloggio di servizio e che implichi,
quindi, la necessità di stabilire altrove il proprio domicilio. Come delineato precedentemente, all’atto del
collocamento in ARQ il personale assegnatario di alloggio ASI perde il titolo all’assegnazione
dell’alloggio di servizio a seguito di un provvedimento autoritativo a contenuto vincolato emesso
dall’Amministrazione Difesa.
Articolo 43, comma 6-ter della Legge n. 224/1986.
Lettera n. M_D/GMIL_01 DG/2004/0019480 del 24 dicembre 2004.
Già citata lettera n. M_D/GMIL_01 DG/2004/0019480 del 24 dicembre 2004.
- 13 -
b. Diritto all’assegnazione di alloggio demaniale
Qualora l’incarico di richiamo sia uno tra quelli per i quali, ai sensi del D.M. n.
88/2004, sussista il titolo all’assegnazione dell’alloggio di servizio, l’Ufficiale
richiamato (a domanda o d’autorità):
− ne manterrà il diritto alla conduzione, se ne è già provvisto;
− potrà presentare istanza di concessione se non assegnatario.
12. VARIE
Il personale in ARQ:
−
è autorizzato ad indossare l’uniforme quando partecipa a cerimonie e
manifestazioni di carattere militare in cui venga ufficialmente invitato;
−
è ammesso all’utilizzo dei soggiorni nazionali montani e marini con le medesime
modalità previste per il personale in servizio;
−
ha titolo ad effettuare le cure fango-balneo-termali, idropiniche ed inalatorie
secondo le modalità previste per il personale in servizio;
−
non è destinatario di onori di presidio, collettivi e particolari previsti dall’articolo
76 del Regolamento sul Servizio Territoriale e di Presidio57.
57
Pubblicazione SMD-G-106, edizione 1973.
- 14 -
ALLEGATI ED ANNESSI
Allegato A :
Legge 10 aprile 1954, n. 113 (stralcio)
Allegato B :
Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165
Allegato C :
Legge 2 dicembre 2004, n. 299 (stralcio)
Allegato D :
Elenco dei principali riferimenti normativi in materia
Allegato E :
Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (stralcio)
Allegato F :
Digramma esplicativo degli effetti della collocazione in ARQ
di personale in posizione soprannumeraria (SN)
Allegato G :
Legge 27 dicembre 1990, n. 404 (stralcio)
Allegato H :
Legge 10 dicembre 1973, n. 804 (stralcio)
Allegato I :
Legge 19 maggio 1986, n. 224 (stralcio)
Allegato L :
Legge 22 luglio 1971, n. 536 (stralcio)
Allegato M :
Legge 20 settembre 1980, n. 574 (stralcio)
Annesso 1 :
Fac-simile di modulo per la presentazione di domanda per il
richiamo in servizio.
- 15 -
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Elenco dei principali riferimenti normativi in materia
Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 12 novembre 1955, n. 1137;
Legge 27 luglio 1962, n. 1114;
Legge 22 luglio 1971, n. 536;
Legge 10 dicembre 1973, n. 804;
Legge 24 ottobre 1977, n. 801;
Legge 19 maggio 1986, n. 224;
Legge 27 dicembre 1990, n. 404;
Legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Legge 28 luglio 1999, n. 266;
Legge 29 marzo 2001, n. 86;
Legge 2 dicembre 2004, n. 299;
Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
Parere del Consiglio di Stato n. 1478/1997.
Allegato E
Allegato F
Effetti della collocazione in ARQ
di personale in posizione soprannumeraria (SN)
possibile circolo viziosio
step 3
non
cessazione del
solo U. (**)
collocato in
A.R.Q. (*)
riassorbe
SN
l’eccedenza
step 1
step 2
possibile
posizione
dell’U.
collocato in
A.R.Q
in SN a mente di
norma diversa
dall’art. 65, co. 10
del D. Lgvo n.
490/1997
cessa
U.(**) in
SN(*)
non riassorbe
l’eccedenza
cessa U. (**) in
SN(*) e non
cessano altri
U.
in SN a mente
dell’art. 65, co. 10
del D. Lgvo n.
490/1997
Ciò in quanto la posizione
resterà in SN fino al 1° luglio
dell’anno successivo mentre le
consistenze diminuiranno di
una unità
Note
(*)
(**)
Collocamento in ARQ il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
E’ l’Ufficiale dello step 1.
cessa
anche un
altro U.
per A.R.Q.
L 27/12/1990 n.404 - Vigente alla G.U. 13/07/2006 n. 161
Pagina 1 di 1
Allegato G
CARABINIERI
FORZE ARMATE (PERSONALE)
GUARDIA DI FINANZA
Legge 27 dicembre 1990, n. 404 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). - Nuove norme in
materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della
guardia di finanza.
Articolo 8
1. I limiti di età previsti dalle annesse tabelle A, B, C e D hanno validità dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normale unico e speciale
unico delle Armi dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della
Marina militare, dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare, gli
ufficiali dei corrispondenti ruoli ad esaurimento, nonché gli ufficiali del Corpo della
Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che
nel grado posseduto siano a meno di dieci anni dai limiti di età per la cessazione dal
servizio previsti dalla normativa precedentemente in vigore, possono chiedere con
domanda irrevocabile l'applicazione nei loro confronti di questi ultimi limiti. Le domande
dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge; in caso di mancata presentazione della domanda si applicano i nuovi
limiti di età stabiliti dalla presente legge.
3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta
al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 7 della legge 10 dicembre
1973, n. 804, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli
ufficiali che siano stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero
massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.
31/10/2006
L 10/12/1973 n.804 - Vigente alla G.U. 13/07/2006 n. 161
Pagina 1 di 3
Allegato H
FORZE ARMATE (PERSONALE)
GUARDIA DI FINANZA
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
PUBBLICA SICUREZZA
Legge 10 dicembre 1973, n. 804 (in Gazz. Uff., 22 dicembre, n. 329). - Norme per
l'attuazione dell'articolo 16-quater della l. 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato
dall'art. 12 della l. 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato.
Articolo 1
Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dal successivo
articolo 5, la promozione nella posizione di «a disposizione» prevista dalle vigenti leggi
sull'avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della
Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è soppressa (1).
Negli articoli che seguono le parole tenenti colonnelli, colonnelli e generali devono
intendersi comprensive degli ufficiali dei gradi corrispondenti e riferite agli ufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.
(1) Comma così modificato dall'art. 20, l. 5 maggio 1976, n. 187.
Articolo 2
Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero disposti per legge, fatta
eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'art. 48, L. 12 novembre 1955,
n. 1137, quale risulta successivamente modificato, dall'art. 37, L. 13 dicembre 1965, n.
1366, dall'art. 29, L. 10 aprile 1954, n. 113, e dall'art. 21, L. 29 marzo 1956, n. 288, non
sono colmate con promozioni qualora nei corrispondenti gradi esistano eccedenze o
soprannumeri determinati da altre cause.
Articolo 3
Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in
servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia
dello Stato non può eccedere 3.196 unità, suddivise come segue (1):
---------------------------------------------------------------|
|
|
|Guardia| Corpo | Corpo |
|
|
|
|
|
di | delle | degli |
|
|Esercito|Marina |Aeronautica|finanza|guardie| agenti | Totali |
|
|
|
|
| di PS |
di
|
|
|
|
|
|
|
|custodia|
|
------------------------------------------------------+--------|
GRADO: Generale di corpo d'armata:
|
|
|
|
|
|
31 |
16 |
14
|
-- |
-- |
-|
61|
|
|
|
|
GRADO: Generale di divisione:
|
|
|
|
|
|
77 |
37 |
30
| 9 [a] |
2 |
-|
155|
|
|
|
|
GRADO: Generale di brigata:
|
|
|
|
|
31/10/2006
L 10/12/1973 n.804 - Vigente alla G.U. 13/07/2006 n. 161
Pagina 2 di 3
|
213 |
51 |
61
|47
|
17 |
-|
389|
|
|
|
|
GRADO: Colonnello:
|
|
|
|
|
| 1.379 | 508 |
558
|
126 |
85 |
1
|
2.657|
|
|
|
|
Totali:
|
|
|
|
|
| 1.700 | 612 |
663
|
182 | 104 |
1
|
3.262|
---------------------------------------------------------------[a] A decorrere dal 1º gennaio 1994: n. 10.
Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, di emanare su proposta dei
Ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli
di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia.
(1) Tabella così sostituita, per la parte relativa alla Guardia di finanza da ultimo, dalla Tab. L allegata al d.l. 18 gennaio 1992, n. 9,
conv. in l. 28 febbraio 1992, n. 217, con decorrenza 1º gennaio 1993, per quanto riguarda il grado di generale di divisione e 1º
gennaio 1992, per quanto riguarda i gradi di generale di brigata e di colonnello.
Articolo 4
Qualora nel grado di colonnello, dopo che siano state effettuate le promozioni dei
tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno dalle tabelle
numero 1, 2 e 3 annesse alla L. 12 novembre 1955, n. 1137, n. 1, annessa alla L. 24
ottobre 1966, n. 887, n. 1, annessa alla L. 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive
modificazioni e integrazioni, non si raggiunga il numero massimo stabilito dall'art. 3 della
presente legge, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.
Articolo 5
Per effettuare le promozioni previste dal precedente articolo 4 sono valutati i tenenti
colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione» ai sensi dell'articolo 48 della legge
12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366,
che siano stati per almeno due anni provvisti d'incarico, nonché i tenenti colonnelli
collocati a disposizione ai sensi del successivo articolo 6.
L'avanzamento si effettua a scelta.
L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a
disposizione» anche nel nuovo grado ed anche in soprannumero oltre il numero chiuso
e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di
tenente colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, l. 27 dicembre 1990, n. 404.
Articolo 6
I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre
volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non
siano stati collocati a disposizione in applicazione della legge di avanzamento, sono
collocati nella predetta posizione dal 1º gennaio del terzo anno precedente quello del
raggiungimento del limite di età.
Articolo 7
Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al
precedente articolo 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il
31/10/2006
L 10/12/1973 n.804 - Vigente alla G.U. 13/07/2006 n. 161
Pagina 3 di 3
collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente più
anziano ed, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero
dell'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente
più anziano, se generale e secondo il seguente ordine:
ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente
effettivo;
ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente
effettivo ma non iscritti in quadro;
ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48 della legge 12
novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'articolo 37 della legge 13 dicembre
1965, n. 1366;
ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto dell'articolo 48
della L. 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della L. 13 dicembre 1965, n.
1366;
ufficiali in servizio permanente effettivo (1).
Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprano
la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza
armata o di segretario generale del Ministero della difesa (2).
Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui
permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti
del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge.
Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base dell'intero
trattamento economico previsto dal citato articolo 8.
Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due
anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal
servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità
di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno
superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e
quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante.
Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennità di cui agli
artt. 67 e 68 della L. 10 aprile 1954, numero 113, e agli artt. 47 e 48 della L. 29 marzo
1956, n. 288.
Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal
servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni
di cui ai precedenti quinto e sesto comma.
La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali dal pagamento delle indennità di buonuscita, per l'applicazione del
precedente quinto comma e del quinto comma del successivo articolo 17 della presente
legge, farà carico al Ministero del tesoro.
(1) Comma così modificato dall'art. 65, d.lg. 30 dicembre 1997, n. 490.
(2) Vedi, anche, l'art. 3, l. 27 dicembre 1990, n. 404.
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Allegato I
FORZE ARMATE (PERSONALE)
Legge 19 maggio 1986, n. 224 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 31 maggio, n. 125). Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze
armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo
stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di Finanza.
Articolo 32
1. La valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento,
a partire dal 1º gennaio 1984, può essere effettuata, se più favorevole, per gli ufficiali
che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a condizione che
abbiano compiuto diciotto anni di servizio (1).
2. La promozione al grado superiore dei maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli ad
esaurimento avviene se idonei, a partire dal 1º gennaio 1984, dopo quattro anni di
anzianità nel grado, a condizione che abbiano compiuto ventidue anni di servizio (1).
3. Il vincolo dell'anzianità di servizio di cui ai commi precedenti non si applica nei
confronti degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e dei ruoli delle tre Forze
armate nei quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea (1).
3-bis. La promozione al grado superiore degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 avviene, se
più favorevole e se idonei, a partire dal 1º gennaio 1981, con effetto dal giorno
successivo a quella dei pari grado con uguale o maggiore anzianità di grado
appartenenti ai rispettivi ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in
considerazione i rispettivi ruoli normali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga
alle disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla L. 12 novembre 1955,
n. 1137, e successive modificazioni (1) (2).
4. Ferma restando l'anzianità richiesta nei commi 1 e 2 la promozione degli ufficiali del
ruolo ad esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio
permanente effettivo di pari anzianità di grado, nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o
specialità, purché non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di
avanzamento per qualsiasi causa (1).
5. I tenenti colonnelli e gradi equiparati, appartenenti a tutti i ruoli e corpi dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, qualora cessino dal servizio per
le cause di cui ai paragrafi b), d) ed e) dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
vengono promossi al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, e
per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale
promozione ad anzianità, a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio
effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza nel grado (3).
5-bis. Agli ufficiali che cessano dal servizio in attuazione del comma 5 non si applica la
detrazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 69 della L. 10 aprile 1954, n. 113 (4).
6. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il
giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età,
prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a
tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi equiparati.
7. Sono esclusi dalla promozione di cui al precedente comma gli ufficiali che abbiano
conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a
disposizione» dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di finanza, si applica la promozione di cui all'articolo 34 della legge 20
settembre 1980, n. 574.
8. I benefici previsti dall'articolo 2, secondo comma, della L. 24 maggio 1970, n. 336;
dall'art. 1, primo comma, della L. 22 luglio 1971, n. 536, e dall'art. 34, primo comma,
della L. 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6
(5).
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9. Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, a quelli esclusi dalla
promozione ad anzianità di cui al precedente comma 6 ed a quelli promossi in virtù del
precedente comma 7, si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10
dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di
ausiliaria di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come
sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera b), della presente legge.
9-bis. A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al
comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti
aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di
buonuscita. In tal caso gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare ad
anzianità, di cui all'art. 34 della L. 20 settembre 1980, n. 574, con decorrenza dal giorno
successivo alla loro cessazione dal servizio. Detta facoltà di opzione è riconosciuta, a
tutti gli effetti, anche agli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1º gennaio 1985 (4).
9-ter. (Omissis) (6).
9-quater. Nel periodo transitorio dal 1990 al 1994 il numero complessivo annuale delle
promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello del Corpo unico degli
specialisti della Marina militare provenienti dai ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi
(CEMM) di cui alla tabella D/2 annessa alla L. 10 maggio 1983, n. 212, è portato fino ad
un massimo di 25 unità annue di tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro per
ciascun anno con anzianità da sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo
uguale o superiore a dodici anni dalla data del 1º gennaio di ciascuno degli anni predetti.
Ferma restando la ripartizione in sottoruoli di cui al decreto del Ministro della difesa 24
marzo 1986, da integrare per effetto delle disposizioni del presente articolo, le
promozioni da effettuarsi in ordine di anzianità di ruolo ai sensi del presente articolo
sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le
eventuali eccedenze determinate in applicazione delle norme di cui al presente comma
sono assorbite con le vacanze che si verifichino per cause diverse da quelle di cui alla
lettera a) del primo comma dell'art. 44 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni (4) (7).
9-quinquies. (Omissis) (1) (8).
9-sexies. I tenenti colonnelli dell'Esercito trattenuti ai sensi della L. 26 giugno 1965, n.
808, in servizio alla data di entrata in vigore della L. 20 settembre 1980, n. 574, sono
promossi al grado superiore ai sensi dell'art. 34 della citata legge n. 574 del 1980 come
già attuato per i pari grado della Marina militare e dell'Aeronautica militare. La stessa
promozione spetta ai tenenti colonnelli, già trattenuti e richiamati ai sensi della L. 26
giugno 1965, n. 808, cessati dal servizio a domanda, che alla data di entrata in vigore
della L. 20 settembre 1980, n. 574, non avevano superato i limiti di età per la cessazione
dal servizio previsti dalla predetta legge n. 808 del 1965. Agli stessi, in analogia a
quanto attuato per gli ufficiali del servizio permanente effettivo, si applicano le norme di
cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 febbraio
1979, n. 52 (4).
10. Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto
non possono essere richiamati in servizio.
11. Le norme di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo hanno decorrenza ai fini
giuridici dal 1º gennaio 1985.
(1) Le norme di cui al presente comma non si applicano al personale delle Forze armate ex art. 70, d.lg. 30 dicembre 1997, n. 490,
nonché all'Arma dei carabinieri ex art. 36, d.lg. 5 ottobre 2000, n. 298.
(2) Comma aggiunto dall'art. 13, l. 27 dicembre 1990, n. 404.
(3) Le norme di cui al presente comma non si applicano al personale delle Forze armate ex art. 70, d.lg. 30 dicembre 1997, n. 490.
(4) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 27 dicembre 1990, n. 404.
(5) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 27 dicembre 1990, n. 404.
(6) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 27 dicembre 1990, n. 404 e poi abrogato dall'art. 67, d.lg. 19 marzo 2001, n. 69.
(7) Per una proroga delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'art. 2, l. 28 marzo 1997, n. 85.
(8) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 27 dicembre 1990, n. 404, sostituisce le lettere a) e b) al paragrafo A) dell'art. 41, l. 8 luglio 1926,
n. 1178.
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Articolo 33
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 46, l. 20 settembre 1980, n. 574.
Articolo 43
1. Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per
riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804,
permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito
dalle vigenti norme sullo stato giuridico.
2. Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli
assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali competono,
altresì, l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure
intere.
3. Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri
competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:
a) il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero
spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti
periodici ed i passaggi di classe di stipendio;
b) le indennità di cui agli articoli 67, come modificato dal successivo articolo 44, e 68
della legge 10 aprile 1954, n. 113;
c) i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all'atto della
cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei.
4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di
cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono, all'atto della
cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al
precedente comma 3 e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma
dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, già sostituito dalla legge 25 maggio
1962, n. 417, e ulteriormente modificato dall'articolo 44 della presente legge.
5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive
competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il
collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di
quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo
periodo del precedente comma 4. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma
sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età (1).
6. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione
del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o
di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10
aprile 1954, n. 113.
6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il
Ministro dell'economia e delle finanze, nell'àmbito delle rispettive competenze, in
relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di
finanza hanno facoltà di richiamare a domanda, previa disponibilità degli interessati, gli
ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in
applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive
modificazioni (2).
6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento
economico di cui al comma 2 (2).
6-quater. I commi 6-bis e 6 -ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto
del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei
ruoli normali (2).
7. Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 possono essere
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richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione.
8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri
direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono
più valutati per l'avanzamento.
(1) Comma così modificato dall'art. 5, l. 27 dicembre 1990, n. 404.
(2) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 2 dicembre 2004, n. 299.
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L 22/07/1971 n.536 - Vigente alla G.U. 13/07/2006 n. 161
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Allegato L
FORZE ARMATE (PERSONALE)
Legge 22 luglio 1971, n. 536 (in Gazz. Uff., 6 agosto, n. 198). - Norme in materia di
avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.
Articolo 1
Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti in quadro di
avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali,
rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati
perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché
divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono
promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alle tabelle numeri 1, 2 e
3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, dal giorno precedente a quello del
raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel
primo caso di ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età
previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali
promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.
Articolo 2
I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fino al grado di maresciallo
capo e gradi corrispondenti, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più
volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente non possono conseguire la
promozione od essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la
cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al
servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore in
eccedenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del
giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso i sottufficiali promossi
sono collocati nella riserva applicandosi i limiti di età del grado rivestito prima della
promozione, nel secondo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva o in
congedo assoluto a seconda della idoneità.
Articolo 3
Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese agli ufficiali e ai sottufficiali in
servizio permanente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza.
Per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'iscrizione in quadro di
avanzamento e il giudizio di idoneità sono sostituiti dalla inclusione nelle aliquote di
scrutinio seguita dal giudizio favorevole per la promozione.
Articolo 4
La presente legge ha effetto dal 1º gennaio 1967, esclusa la corresponsione di arretrati
di assegni di quiescenza.
All'onere di lire 145 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno
finanziario 1971, si provvede quanto a lire 121 milioni mediante riduzione di pari importo
del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo e quanto a lire 24 milioni mediante riduzione di pari importo del
capitolo 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il ripetuto
anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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L 20/09/1980 n.574 - Vigente alla G.U. 13/07/2006 n. 161
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Allegato M
FORZE ARMATE (PERSONALE)
Legge 20 settembre 1980, n. 574 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 24 settembre, n.
262). - Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Articolo 34
Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22
luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una
volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il
grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di
corpo d'armata e gradi corrispondenti (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 2 dicembre 2004, n. 299.
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Annesso 1
A
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
ROMA
OGGETTO: Richiamo in servizio a domanda dalla ARQ – anno _______ (1).
Il sottoscritto (2)_____________________________________, nato a___________,
il ____________, residente in __________________via ______________________
recapito telefonico (abit. e cell.) ________________/_______________, attualmente
nella posizione di (3)_________________________________.
DICHIARA
di essere disponibile, qualora fosse collocato in Aspettativa per Riduzione Quadri alla
data del 31 dicembre ________, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgvo 30 dicembre 1997, n.
490, ad essere richiamato in servizio dal (4) __________ al __________, con
l’incarico
di
(5)____________________________
presso
(6)
___________________, sede di servizio (7) _______________________ ai sensi
dell’art. 50 della L. 10 aprile 1954 n. 113 della Pubblicazione SMD-P-102 dello
SMD.
La presente dichiarazione è un atto puramente conoscitivo che non obbliga lo SME
ad alcun riscontro di merito nei confronti del richiedente.
(8)__________________________
FIRMA
____________________________
NOTE: (1) I richiami devono essere contenuti entro l’anno solare;
(2) Grado - Cognome - Nome;
(3) “in servizio”;
(4) Il periodo di richiamo deve essere contenuto entro l’anno solare;
(5) Specificare l’incarico;
(6) Ente che impiega l’Ufficiale richiamato;
(7) Indicare la sede di servizio;
(8)Località e data

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