CASSAZIONE SEZIONE TERZA , Sentenza n. 12958 del 2011 Sul

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CASSAZIONE SEZIONE TERZA , Sentenza n. 12958 del 2011 Sul
CASSAZIONE SEZIONE TERZA , Sentenza n. 12958 del 2011
Sul ricorso 9183/2009 proposto da:
AVIVA ITALIA S.P.A. 09197520159 in persona del proprio legale rappresentante Direttore
Generale
Dott.
BELLUSCI
RAFFAELE,
elettivamente
domiciliata
in
ROMA,
VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI Benito, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato PINALLI ALBERTO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente contro
KARI EMANUELE nato a TRESCORE BALUERIO il 30/09/1975, LASTA ROSARITA
LSTRRT51B62L378T, SIMONCELLI LORENZA
SMNLNZ87H60H612W, SIMONCELLI CHIARA SMNCHR77E68H612K;
- intimati nonché da:
SIMONCELLI LORENZA SMNLNZ87H60H612W, LASTA ROSARITA LSTRRT51B62L378T,
SIMONCELLI CHIARA SMNCHR77E68H612K, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato COLETTI PIERFILIPPO, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZANONI MASSIMO, FAILONI CLAUDIO giusta
delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrenti incidentali contro
AVIVA ITALIA S.P.A. 09197520159 in persona del proprio legale rappresentante Direttore
Generale
Dott.
BELLUSCI
RAFFAELE,
elettivamente
domiciliata
in
ROMA,
VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato PINALLI ALBERTO giusta delega a margine del ricorso
principale;
- controricorrenti all'incidentale e contro
KARI EMANUELE nato a TRESCORE BALUERIO il 30/09/1975;
- intimato avverso la sentenza n. 244/2008 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, Sezione Terza Civile,
emessa il 21/10/2008, depositata il 05/11/2008 R.G.N. 13/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/04/2011 dal Consigliere Dott.
ADELAIDE AMENDOLA;
udito l'Avvocato COLETTI PIERFILIPPO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha
concluso con l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
In data 16 novembre 2002 Gianvito Simoncelli mentre, a bordo di una Fiat Punto, si trovava ad
attraversare un incrocio sito lungo la S.S. 12, si scontrò con il veicolo di proprietà di Kari
Emanuele, dallo stesso condotto. Nell'urto il Simoncelli riportò lesioni che, dopo qualche ora, ne
determinarono la morte. Rosarita Lasta, Chiara e Lorenza Simoncelli, rispettivamente moglie e
figlie di Gianvito Simoncelli, convennero in giudizio il Kari e Commercial Union s.p.a., chiedendo
di essere risarcite dei danni da esse subiti a seguito della morte del congiunto. Evidenziarono
all'uopo che il loro dante causa si era fermato al segnale di stop e aveva poi impegnato l'incrocio,
venendo tuttavia violentemente investito dal Kari; che questi, in stato di ebbrezza alcolica,
viaggiava a elevata velocità, malgrado il limite di cinquanta chilometri orari; che il giudizio penale
instaurato a carico del convenuto era stato definito con sentenza di patteggiamento.
La società assicuratrice, costituitasi in giudizio, contestò l'avversa pretesa.
Con sentenza del 22 ottobre 2007 il Tribunale di Rovereto, affermata l'esclusiva responsabilità del
Kari nella causazione del sinistro, lo condannò in solido con Commercial Union Italia s.p.a. al
risarcimento dei danni patiti dalle attrici, quantificati in Euro 289.056,00, per Rosarita Lasta, e in
Euro 195.000,00 per ciascuna delle due figlie.
Proposto gravame da Aviva Italia s.p.a., già Commercial Union Italia s.p.a., la Corte d'appello di
Trento, in data 5 novembre 2008, in parziale riforma della decisione impugnata, ha rideterminato in
Euro 71.783 e in Euro 37.068,50, al netto degli acconti già percepiti, le somme dovute,
rispettivamente, alla moglie e a ciascuna delle due figlie di Gianvito Simoncelli, oltre accessori.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Aviva Italia s.p.a., formulando un solo
motivo.
Resistono con controricorso, illustrato anche da memoria, Lasta Rosarita, Chiara e Lorenza
Simoncelli, che propongono ricorso incidentale affidato a due mezzi, al quale la società
assicuratrice ha a sua volta replicato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., i ricorsi proposti da Aviva Italia s.p.a. e da Rosarita Lasta,
Simoncelli Chiara e Lorenza avverso la stessa sentenza devono essere riuniti.
2 Si ritiene opportuno partire dall'esame del ricorso incidentale che, in quanto volto a contestare il
concorso di colpa di Simoncelli Gianvito nella causazione del sinistro, si presenta logicamente
preliminare all'esame dell'unica doglianza proposta dalla società assicuratrice.
2.1 Con il primo motivo le ricorrenti lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio, relativi alla condotta di guida del Simoncelli
nell'attraversamento dell'incrocio.
Le critiche si appuntano contro il richiamo alla nozione di precedenza di fatto, contenuto nella
sentenza impugnata, come facoltà esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, laddove nella
fattispecie non di questo si trattava, ma piuttosto dell'assoluta impossibilità, in cui il guidatore si era
trovato, di avvistare alcun veicolo favorito, nel momento in cui aveva impegnato l'incrocio. Del
tutto apodittica era poi l'affermazione secondo cui il Simoncelli aveva effettuato la manovra in un
colpo soltanto, posto che la circostanza che la Punto sulla quale viaggiava fosse stata attinta
all'altezza del posto di guida, dimostrava che al momento dell'urto la stessa aveva ormai ultimato
l'attraversamento dell'incrocio. Nè la Corte aveva indagato sul se, in caso di avvistamento del
mezzo investitore, la collisione sarebbe stata inevitabile, ovvero se la stessa potesse comunque
essere evitata. 2.2 Con il secondo mezzo le impugnanti deducono vizi motivazionali nonché
violazione dell'art. 1227 cod. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 5 e 3, con riferimento alla
affermata responsabilità paritaria dei due conducenti nella causazione del sinistro. Sostengono che il
giudice di merito non avrebbe in alcun modo esplicitato le ragioni del suo convincimento,
limitandosi a enunciarlo in maniera puramente assertiva, laddove sarebbe stato necessario un ben
più significativo impegno argomentativo in ragione della lunga serie di gravi violazioni del codice
della strada poste in essere dal Kari.
3 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione,
non hanno pregio.
Mette conto evidenziare i punti salienti dell'iter argomentativo col quale la Curia trentina ha
giustificato il suo convincimento: il Simoncelli, provenendo da strada con segnale di stop, aveva
l'obbligo di dare la precedenza a tutti i veicoli che transitavano sulla statale; conseguentemente,
avrebbe dovuto impegnare il crocevia gradualmente, e non in un colpo soltanto, in modo da
immettersi sull'arteria solo quando, a mano a mano che la visibilità aumentava, fosse stato sicuro
che la sinistra era assolutamente libera; nella fattispecie la massima cautela era tanto più necessaria,
in quanto l'incrocio, munito di specchio parabolico con visibilità estesa a non oltre cinquanta metri,
era assai insidioso; secondo gli insegnamenti del Supremo Collegio, da un lato, l'eccessiva velocità
del conducente con diritto di precedenza esclude la responsabilità del guidatore gravato dall'obbligo
di darla solo quando abbia carattere di causa sopravvenuta, sufficiente da sola a cagionare l'evento;
dall'altro, l'obbligo di dare la precedenza non è limitato al punto di intersezione tra le strade
confluenti, ma è vincolante in tutta l'area del crocevia, essendo la precedenza di fatto o cronologica
esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale. In tale contesto - ed espressamente prescindendo
da qualsivoglia valutazione in punto di intervallo psicotecnico di reazione, in quanto criterio non
risolutivo - ha ravvisato la Corte territoriale un concorso di colpa del Simoncelli nella causazione
del sinistro, quantificandolo in misura pari al 50%.
4 Ritiene il collegio che siffatto impianto motivazionale resista alle critiche delle impugnanti.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, invero, il giudizio espresso dal giudice di merito
appare maturato su una ricognizione dello stato dei luoghi estremamente puntuale. A ciò aggiungasi
che la valutazione della condotta di guida del Simoncelli è avvenuta nella corretta applicazione dei
principi giuridici che presidiano la materia e della interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di
legittimità.
Questa Corte, invero, costantemente avverte che il segnale di stop pone a carico dei conducenti di
autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la
strada nella quale intendano confluire sia sgombra (confr. Cass. civ. 19 febbraio 2009, n. 4055),
segnatamente rimarcando che l'obbligo di dare la precedenza, ove sussista, è vincolante in tutta
l'area del crocevia e non solo nel punto di intersezione tra le strade confluenti, essendo la
precedenza di fatto o cronologica esclusa, in re ipsa, dalla collisione, la quale dimostra
inequivocabilmente che c'è stato un errore di valutazione (confr. Cass. civ. 18 febbraio 1998, n.
1724).
4.1 A fronte di tali chiari e condivisibili principi, neppure contestati, a ben vedere, dalle esponenti,
le argomentazioni critiche volte a sostenere che il veicolo antagonista, nel momento in cui il
Simoncelli decise di iniziare la manovra di immissione, non era dallo stesso avvistabile e i rilievi
tesi a confutare l'effettuazione della manovra di immissione in un colpo soltanto, mirano a
sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità.
In realtà il tessuto motivazionale della sentenza impugnata evidenzia che l'attribuzione della
responsabilità del sinistro in misura paritaria ai due conducenti costituisce frutto di un accertamento
di merito, congruamente motivato, insindacabile in sede di legittimità. Si ricorda, in proposito, che,
per costante giurisprudenza di questa Corte, la valutazione in ordine alla ricostruzione delle
modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si
concreta in un giudizio di mero fatto, non scrutinabile in sede di legittimità, quando sia
adeguatamente motivato (confr. Cass. civ. 5 giugno 2007, n. 13085; Cass. civ. 10 agosto 2004, n.
15434). In definitiva il ricorso incidentale deve essere respinto. 5 Quanto al ricorso principale, con
l'unico motivo Aviva Italia s.p.a. denuncia vizi motivazionali in relazione a quanto previsto dagli
artt. 112 e 277 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5.
Deduce che, pur avendo espressamente chiesto nelle conclusioni del giudizio di appello la condanna
di Rosarita Lasta nonché di Chiara e Lorenza Simoncelli alla restituzione del supero di quanto
percepito, in forza della sentenza di primo grado, rispetto agli importi riconosciuti da quella di
appello, la Curia territoriale nulla aveva disposto in proposito, assumendo la mancanza di
qualsivoglia domanda sul punto.
6 La censura è inammissibile.
Va al riguardo rilevato che, benché l'omissione di pronuncia su domande o eccezioni delle parti
costituisca, di per sè, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
sancito dall'art. 112 cod. proc. civ., l'omissione stessa non elimina la rilevanza del processo causale
che l'ha determinata ne' esclude che essa debba essere fatta valere non già ex se, ma come risultato
di un vizio di percezione del fatto processuale, e cioè di un vizio che si risolve in una svista del
giudice e, quindi, in un errore di fatto revocatorio. Ciò, in particolare, si verifica allorché il giudice
ometta la pronunzia su una domanda, motivando l'omissione non sul rilievo che, a seguito di attività
interpretativa, essa andava esclusa, ma piuttosto sulla mancanza letterale (id est, materiale) della
domanda, a fronte invece dell'esistenza della stessa. In tale particolare conformazione del vizio di
omessa pronuncia, invero, errore revocatorio e violazione del principio di corrispondenza tra il
chiesto e il pronunciato non sono in relazione di alternatività, ma il primo è fonte della seconda
(confr. Cons. Giust. Amm. Sic. 21 aprile 2010, n. 10066; Cons. Stato 3 aprile 2007, n. 1508; C.
Conti 11 giugno 2007, n. 203).
7 Nella fattispecie, il giudice d'appello, ritenuto fondate le critiche formulate dalla società
assicuratrice, ha rideterminato le somme spettanti alle attrici in un importo inferiore a quello già
riconosciuto dal giudice di prime cure. Ha tuttavia osservato che nessuna restituzione poteva essere
ordinata, in assenza di qualsivoglia domanda sul punto.
V è dunque una invincibile divergenza tra la realtà processuale, per come prospettata dalla
ricorrente, e quanto espressamente risulta dalla motivazione della sentenza. Tale divergenza
concreta, in base ai principi testè enunciati, un errore di fatto revocatorio, che avrebbe giustificato, e
imposto, l'esperimento del mezzo di cui all'art. 395 cod. proc. civ., n. 4, indiscutibile essendo,
peraltro, la sussistenza dei requisiti dell'essenzialità e della decisività della svista in cui è, in tesi,
incorso il decidente, nel senso che, senza quell'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa. 8
Consegue da tanto che il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, mentre va rigettato
quello incidentale. L'esito complessivo del giudizio consiglia di compensarne integralmente le spese
tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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