Lettera per la Santa Pasqua ai miei cari studenti
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Lettera per la Santa Pasqua ai miei cari studenti
Prof. Maria Pia Baccari Cari studenti del I e del III anno, di Istituzioni di diritto romano e di Diritto romano, anzitutto voglio dirVi che mi è dispiaciuto molto non essere riuscita a farVi la “lezione … di Pasqua”, gli auguri di persona, i commenti sull’Incontro di martedì scorso e su altri accadimenti importanti recenti. È stata una settimana intensa, ricca di incontri importanti, spero anche che alcuni riflessi possano ricadere su alcuni di Voi. Ho fatto un viaggio in Spagna per partecipare al XIV Congreso Internacional e XVII Iberoamericano de Derecho romano dal titolo “Fundamenta iuris. Terminología, principios e interpretatio de Roma a la actualidad”. Uno dei miei temi, dunque non potevo mancare. Ho presentato una relazione su “Personas matrimonio y familia en el sistema romano. Contra los ‘abstractismos’ y los individualismos contemporáneos (Persona, matrimonio e famiglia nel sistema romano. Contro gli astrattismi e gli individualismi odierni). Sono partita con un po’ di trepidazione pensando alla delicatezza degli argomenti da affrontare ma anche con tanto coraggio. *** Vi riporto qualche passaggio della relazione certa che possa suscitare in Voi delle riflessioni: La definición de matrimonio que se encuentra en las Institutiones de Justiniano («Nuptiae ... sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuam consuetudinem vitae continens»: I. 1,9,1) debe leerse junto con la definición del derecho natural. El concepto de coniunctio sirvió de base a varias concepciones (modernas) del matrimonio romano1. Ha sido observado y con razón que “la coniunctio en todo caso pone en evidencia que en las nuptiae es esencial la diversidad de sexo entre animales pertenecientes a la misma especie”2. Ulpiano y Modestino hablan U. BARTOCCI, Le species nuptiarum nell’esperienza romana arcaica. Relazioni matrimoniali e sistemi di potere nella testimonianza delle fonti, Roma 1999, pp. 17 ss. 2 C. CASTELLO, “La definizione di matrimonio secondo Modestino” in Atti del Colloquio romanistico-canonistico (febbraio 1978), Roma 1979, pp. 267 ss., spec. p. 272: amicitia, amor, benevolentia, caritas, cognatio, commixtio, communicatio, communitas, comprehensio, concordia, confusio, congregatio, coniugatum, coniugium, consortium, conspiratio, continuatio, convenientia, conventio, convictio, copulatio, familiaritas, 1 1 de coniunctio maris et feminae, Justiano habla de viri et mulieris coniunctio. Resaltamos aquí la importancia de la voluntad de seguir adelante con el vínculo adquirido, el cual encuentra su fundamento en la communicatio, communio del derecho humano y divino. Se puede también hablar en la época romana pre-cristiana del carácter sagrado del vínculo3. Mas que la “raiz jurídica”, La Pira busca en el pensamiento de los juristas antiguos la “razón ontológica” para mostrar de nuevo la «diversidad estructural entre el contrato consensual de Derecho privado y el acto bilateral matrimonial que sale del ámbito del Derecho privado y se sitúa en el ámbito del Derecho público». El matrimonio de ius civile: «Es acto bilateral (marido y mujer), consensual (consensus facit nuptias, decían los romanos), que crea ¿que!...algo nuevo? Es evidente que en el sistema giuridico-religioso romano el matrimonio crea un organismo, un nuevo ser, una unidad (ontológica) social nueva: funda una sociedad nueva que los Romanos (come dice Cicerón) ven justamente como “principium urbis”, “seminarium rei publicae”, “pusilla res publica”; piedra fundamental en cierto modo de la civitas y de toda la sociedad humana (¡Séneca!). Los juristas romanos habían “visto” — al definir el matrimonio — esta creación de la nueva unidad ontológica, esta estructural “comunión” de los cónyuges que los convierte (en cierto modo) en un solo ser y una sola vida (conjuctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini atque humani juris communicatio, Digesto 23, 2, 1; ...individuam consuetudinem vitae continens, Instituciones 1, 9, 1): hace nacer un corpus familiae (Digesto 50, 16, 195, 2)». 4 A) En las legislaciones de algunos Países europeos, incluso alterando la terminología, han sido manipulados los conceptos jurídicos y la naturaleza misma de las cosas: piensese a las legislaciones que pretenden extender el concepto, (y por lo tanto las normas), del matrimonium a hechos diferentes de la maris atque feminae coniunctio. En algunos Países europeos se ha dado “reconocimiento público” a las uniones de individuos homosexuales, en algunos casos permitiendo, a través de una alteración de la terminología germanitas, harmonia, matrimonium, necessitudo, nexus, societas. G. DE BONFILS, “La ‘terminologia matrimoniale’ di Costanzo II. Uso della lingua e adattamento politico”, in Labeo, 42, 1996, pp. 254 ss., F. GORIA, Studi sul matrimonio dell’adultera nel diritto giustinianeo e bizantino, Torino 1975, p. 65. 3 Gellio, Noctes Atticae, IV.3. 4 P. CATALANO, “La famiglia sorgente della storia, secondo Giorgio La Pira”, in Index, 23, 1995, pp. 25 ss.; S. DI MARZO, Lezioni sul matrimonio romano, Palermo s.d. pp. 1 ss. 2 jurídica, de contraer matrimonio5. Estas normas han sido adoptadas en dos Reinos del Nort de Europa y luego en el Reino de España. En particular recuerdo las recientes modificaciones de los artículos del Código civil español, manipulando la terminología: han reemplazado las palabras “marido” y “mujer” con el término “cónyuges” y a las palabras “padre” y “madre” con el término “progenitores”, han hecho así que personas del mismo sexo puedan acceder al matrimonio, así como a la adopción de menores.6 Además, estas normas serían contrarias a la Constitución: la Constitución define expresamente el matrimonio en consideración a la (natural) diferencia entre macho y hembra. El art. 32 de la Constitución española proclama solemnemente: “El hombre y el mujer tienen derecho a contraer boda con plena igualdad jurídica”7 . Las disposiciones aquí consideradas son que calificar no sólo y no tanto “leyes injustas” cuanto normas “contra natura” y jurídicamente contradictorias, absurdas y antidemócraticas, (evidentemente, por lo tanto, “no leyes”.8 La alteración normativa del concepto de matrimonio viola la natura (de las cosas humanas) y viola su reflejo constitucional. Esta clara afirmación permitirá solicitar a los poderes públicos, (incluso a los Reyes) y en general a los pueblos una actitud firme: no sólo de individual “objeción de conciencia” sino también y sobretodo de resistencia, individual y colectiva. Algunas consideraciones conclusivas Hace falta identificar a los que han traicionado los principios jurídicos, a quienes quieren cortar las raíces, borrar la memoria histórica y poner la mordaza a los juristas, en particular a los romanistas. F. VARI, “Famiglia unioni more uxorio e altre forme di convivenza: principi costituzionali, suggestioni comparatistiche e diritto comunitario”, in A. LOIODICE – I. LOIODICE – F. VARI, La nuova generazione dei problemi costituzionali, Roma, 2006, pp. 115 ss.; ID., Contributo allo studio della famiglia nella costituzione italiana, I, Bari 2004; M. ORLANDI, “Matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso e sua efficacia giuridica in Italia”, in Giurisprudenza di merito, 005, pp. 2292 ss. 6 “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo” art. 44 del Código Civil. 7 D. ESPÍN CÁNOVAS, Artículo 32, in Comentarios a la Constitucion española de 1978, a cura di O. ALZAGA VILLAAMIL, Madrid, 1996, 456; art. 32 della Costituzione spagnola v. F. FERNÁNDEZ SEGADO, El sistema constitucional español, Madrid, 1992, PP. 234 ss.; J. GALVEZ, Artículo 32, in Comentarios a la Constitucion, a cura di F. GARRIDO FALLA, Madrid, 1985, pp. 678 ss.; O. ALZAGA VILLAAMIL, Comentario sistematico a la Constitucion española de 1978, Madrid, 1978, pp. 284 ss. 8 Ver G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, Torino 1965, pp. 123 s. 3 5 Actualmente, el objetivo principal de los romanistas tiene que ser el de reconstruir la memoria histórica de los juristas volviendo a las fuentes, retomando algunos antiguos conceptos del sistema jurídico romano, eliminando abstracciones (abstractismos), incrustaciones y estratificaciones terminologicàs y conceptuales acumuladas en los últimos dos siglos sobre los conceptos romanos que pueden ser atribuidos entre otros, al individualismo, al estatismo, al positivismo jurídico, al realismo y, en fin, al relativismo9 y que impiden la comprensión de la antigua concepción del ius. He aquí entonces la necesidad de volver a considerar el derecho como “sistema de lo bueno y de lo ecuánime” , ius este de ars boni et aequi (D. 1.1.1.). Hoy se habla de “crisis de la familia”, como en las décadas pasadas se ha hablado de “crisis del derecho”, pero en realidad es la familia que esta siendo atacada desde muchos frentes, (los enemigos son el individualismo, el relativismo etc.). Es necesaria una iniciativa política fuerte que tutele la familia, que reconozca los derechos de la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio, según el dictado de la misma Constitución de la República italiana, (cfr art. 29), y que vuelva socialmente y económicamente menos onerosa la generación10 y la educación de los hijos 11. El mensaje que lanzamos al hombre de hoy que pudiera ayudarlo a salir de las tinieblas en las que se encuentra, después que se ha introducido en la calle sin salida del individualismo y de la autodestrucción es la “participación”, (comunión “solidaridad”), que “consiste en la disponibilidad del hombre (ser humano) a desarrollar la parte que le compete dentro de una comunidad, por el bien común” sobre cada particularismo hasta llegar a la realización completa de la persona en el ámbito de la familia y por ende, de la sociedad, recordando la antigua enseñanza de Ermogeniano: omne ius consitutum est causa hominum.12 Se lo spagnolo è complicato da comprendere Vi darò la traduzione! M. P. BACCARI, Concepito: l’antico diritto per il nuovo millennio, Torino 2004, pp. 16 ss; 21 ss.; civitas augescens e civitas amplianda; P. CATALANO, Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, I, Torino 1990, p. VII; “Ius/iustitia/Iustitia” in Enciclopedia Virgiliana, III, Roma 1987, pp. 66 ss.; ID., “Diritto, soggetti, oggetti: un contributo alla pulizia concettuale sulla base di D. 1,1,12”, in Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca, II, Napoli 2000, pp. 97 ss. 10 Ver supra civitas augescens - civitas amplianda. 11 Ver P. BONFANTE, Corso di diritto romano, I, Diritto di famiglia, Roma 1925, p. 280. 12 Ver S. TAFARO, Ius hominum causa constitutum. Un diritto a misura d’uomo, Napoli 2009. 4 9 *** Quanto alla lezione pasquale mi sarebbe piaciuto parlarVi del “centurione romano” che sotto la Croce dichiara: “Questi davvero è il Figlio di Dio” (Mc.15,38-39), si tratta delle massime, chiare espressioni di fede. Quelle dei centurioni romani sono testimonianze della fides e quindi anche della fides Romana; pertanto anche per noi giuristi estremamente significative. 13 Con la Lettera apostolica Porta fidei dell’11 ottobre 2011, il Santo Padre Benedetto XVI ha indetto un Anno della fede. Esso avrà inizio l’11 ottobre 2012: quindi Vi anticipo che, come romanisti, studieremo questo problema, partendo dallo studio dei centurioni romani. Chissà magari possiamo organizzare un Convegno, dopo avere fatto incontri preparatori, in quella sorta di laboratorio - circolo ulpianeo oppure nel nostro “cortile dei gentili” della Lumsa. Oppure altra lezione pasquale che abbiamo fatto in anni passati e che sovente ritorna ... mi riferisco a quella di San Paolo civis Romanus e alla lettura degli Acta ap. 16, 37- 38; 22, 24-29. 14 «Dobbiamo dire che i primi germi della fede cristiana, che poi ebbero in Roma tanto meraviglioso sviluppo, furono posti nel cuore di militari e funzionari romani residenti nelle province orientali. Ricordo qui il centurione di Cafarnao, il centurione del Calvario, il centurione Cornelio con i soldati della coorte italica, il proconsole di Cipro Sergio Paolo, il centurione Giulio che accompagnò Paolo a Roma, il tribuno Lisia con i legionari del presidio di Gerusalemme, e il proconsole di Corinto Gallione, che difesero Paolo...». (G. La Pira). 14 Cfr. Già san Pietro stesso (col Battesimo della famiglia romana del Centurione, avvenuto nell’altra città romana di Palestina, Cesarea marittima [cfr. At 101, muove verso la Cesarea marittima, la soglia di Roma! Anche qui bisogna dire – come per la scelta di Cesarea di Filippo – che nulla è casuale: tutto è ordinato: c’è un disegno che si svolge irreversibilmente: Roma appare – nelle due Cesaree, nella scelta di Cristo a Cesarea di Filippo e nel battesimo di Pietro a Cesarea marittima – come il polo orientatore e finalizzatore del moto missionario della Chiesa: come il centro verso cui tende il moto missionario di Pietro e, in maniera tanto chiara e documentata, quello missionario di Paolo! La “strategia romana” domina, finalizzandole, la struttura e la finalità dell’apostolato paolino [...]. Paolo viene a Roma – spinto dallo Spirito Santo – per guadagnare a Cristo il centro del mondo! A Roma (come già ad Atene) svolge un piano apostolico ben determinato. Mirò alla base (agli schiavi) come ai vertici [...]».Il piano del Risorto, il soffio motore dello Spirito Santo, è questo, “va a Roma” [cfr. At 22, 21; 23, 11]: questo il comando; non verso l’Asia ma verso Roma – per guadagnare Roma – deve essere orientato il terzo viaggio paolino! Non a caso Cristo ha scelto un cittadino romano per aiutare Pietro a guadagnargli il centro del mondo! Bisogna riflettere profondamente, proprio oggi, sulla strategia apostolica romana di Gesù e sulla strategia apostolica romana di Pietro e di Paolo. Vedi P. CATALANO, Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, a cura di Luigi Garofalo, I, Padova 2003. 5 13 San Paolo ci parla incisivamente della “lex naturalis” (Rom. 2,15) che è scritta nel cuore dell’uomo: “qui estendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonio reddente illis conscientia ipsorum”. 15 Lunedì mi sono fatta sostituire a lezione perchè ho partecipato ad un incontro di studio per tutelare il concepito e chissà che non si possa trovare una occasione per difenderlo concretamente ancora oggi! Ci proveremo, conto anche sul Vostro aiuto prezioso. 16 È iniziata la Settimana santa! Quest’anno la Pasqua per me sarà diversa senza Papà, ogni anno andavamo insieme alle funzioni, il venerdì santo dicevamo a casa di Papà la Via Crucis, poiché abbiamo una reliquia del legno della Croce. Tuttavia, il Signore è grande, mi fa piacere parteciparVi una bella notizia: in questa Settimana santa ho avuto la gioia di un nipotino! *** Oggi giovedì santo desidero farVi arrivare il mio cordiale affettuoso pensiero da estendere anche ai Vostri familiari. Che il Cristo Risorto Vi protegga e protegga le Vostre famiglie! Da non dimenticare la definizione di lex naturalis di Cicerone che trovate nel libro Cittadini popoli e comunione. 16 La settimana santa del 2004 (Pasqua fu l’11 aprile) eravamo insieme con il prof. Catalano impegnati nella Commissione consultiva, nominata dal Ministro della Salute, per stendere le cd. Linee guida: quanta sofferenza provai perché vedevo in quei giorni il concepito bistrattato, considerato una cosa. Mi sia consentito rinviare, per alcuni approfondimenti, a Concepito: l’antico diritto per il nuovo millennio, Torino 2004; vedi, in particolare P. CATALANO, Prefazione, al volume L’inizio della persona nel sistema giuridico romanista, (a cura di P. Catalano) Quaderni Latinoamericani, XII, 2006, pp. XII s., a proposito dell’art. 1 della Legge 40 ricorda: «ha costituito il punto d’appoggio delle “Linee guida sulla procreazione medicalmente assistita” (D.M. Ministro della Salute 21 luglio 2004), nonostante il tentativo, di qualche medico membro della “Commissione consultiva per le procedure e le modalità tecniche di procreazione medicalmente assistita” (nominata dal Ministro della Salute con Decreto del 4 marzo 2004), di eliminare il concetto stesso di “concepito”; in particolare ricordo un professore universitario bolognese che poi, durante una trasmissione televisiva serale (RAI 3) del 7 giugno 2005, dichiarerà: “le Linee guida per i medici sono state dominate da un professore di storia del diritto romano che (pausa) con le Linee guida per i medici, come si dice, poco ci azzecca”. Al di sopra del radicale dissenso, ringrazio questo collega della Commissione per il suo ricordo, che direi azzeccatissimo». In un articolo di C. Flamigni, apparso il 6 maggio 2008, su L’Unità, intitolato “Mare nostrum e la legge 40” si legge: «Le prime linee guida sono state preparate da una commissione nella quale hanno avuto un ruolo prevalente due professori di storia del diritto romano, noti soprattutto per il loro rigore di cattolici radicali. Questo fatto giustifica alcune delle scelte fatte dalla commissione, che ha interpretato in senso restrittivo molti degli articoli della legge, recando imbarazzo persino in una parte dei commissari cattolici meno intransigenti». 6 15 Il Santo Padre Benedetto XVI durante l’omelia pronunciata questa mattina nella Messa crismale ha parlato della “situazione spesso drammatica della Chiesa di oggi” a proposito di “un Paese europeo nel quale di recente un gruppo di sacerdoti ha pubblicato un appello alla disobbedienza”; possiamo parlare in generale di situazione drammatica anche per quanto riguarda i laici nel mondo, proprio in riferimento alla disobbedienza. In questi giorni di Pasqua Vi chiedo di stare con le Vostre famiglie e di allenarVi all’obbedienza, avendo presente la disciplina Romana, la familia Romana, l’imperium e il sacerdotium, l’auctoritas, la potestas, il quarto comandamento, i principi, lo ius naturale etc. etc. Mi piace chiudere con una frase di Giorgio La Pira che parte sempre dall’attualità della Resurrezione “lievito trasformatore [...] della realtà cosmica e storica”. La Resurrezione è la nostra forza, la nostra peculiarità: “attraverso l’incarnazione, ogni problema umano è visitato, nobilitato, riscattato, non solo una volta per tutte, ma continuamente nel corso della storia”. Per La Pira la risurrezione è il corpo glorioso di Cristo che si configura come un lievito trasformatore, una causa attrattiva e trasformatrice del cosmo che viene preparata in funzione escatologica, i cieli nuovi e la terra nuova, operando una misteriosa ed elettiva «gestazione» di disponibilità dell’ “eschaton”. Egli amava citare il profeta Isaia e con questo brano, ai miei giuristi in erba, auguro Buona Pasqua 2012: Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento». Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l’alito a quanti camminano su di essa: «Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre». 7