Ferdinando Longobardo

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Ferdinando Longobardo
“Artt. 186 e 187: accertamento
ed adempimenti operativi” Ferdinando Longobardo Comandante Polizia Locale Limbiate Guida in stato di ebbrezza Ar5colo 186 C.d.S. 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. E se sono in sosta? Giurisprudenza Cassazione Penale, Sez. VII, sentenza. n. 10476 del 20 gennaio 2010 Ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condoJa di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell'aJo di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno des5nata al pubblico. (Nella specie la movimentazione è stata desunta dalla posizione dell'autoveJura, rinvenuta con motore e luci accesi, in zona della ciJà diversa da quella di residenza del conducente). Guida in stato di ebbrezza In quan5 modi possiamo accertare lo stato di ebbrezza? -­‐  Ebbrezza sintoma5ca; -­‐  Ebbrezza strumentale. Ebbrezza strumentale Ar5colo 186 C.d.S. 3. Al fine di acquisire elemen5 u5li per mo5vare l'obbligo di soJoposizione agli accertamen5 di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale (…), possono soJoporre i conducen5 ad accertamen5 qualita5vi non invasivi o a prove, anche aJraverso apparecchi porta5li. Ebbrezza strumentale Ar5colo 186 C.d.S. 4. Quando gli accertamen5 qualita5vi di cui al comma 3 hanno dato esito posi5vo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimen5 mo5vo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-­‐fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale (…) anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effeJuare l'accertamento con strumen5 e procedure determina5 dal regolamento. Ebbrezza strumentale Ar5colo 186 C.d.S. 5. Per i conducen5 coinvol5 in inciden5 stradali e soJopos5 alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effeJuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'ar5colo 12, commi 1 e 2, da parte delle struJure sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le struJure sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la rela5va cer5ficazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispeJo della riservatezza dei da5 in base alle vigen5 disposizioni di legge. (…) Ebbrezza strumentale Il consenso del conducente…….. Giurisprudenza Cassazione Penale Sent. n. 38537 del 18-­‐10-­‐2007 Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risulta5 del prelievo ema5co che sia stato effeJuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struJura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale sono u5lizzabili, nei confron5 dell'imputato, per l'accertamento del reato, traJandosi di elemen5 di prova acquisi5 aJraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'u5lizzabilità processuale, la mancanza del consenso. Al contrario, il prelievo ema5co effeJuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso -­‐ e dunque non necessario a fini sanitari -­‐ è inu5lizzabile ex art. 191 cod.proc.pen. per violazione del principio cos5tuzionale che tutela l'inviolabilità della persona. Ebbrezza strumentale Circ. 29 dicembre 2005, n. 300/A/1/42175/109/42 Si ri5ene inoltre che gli esami previs5 dai commi 4 e 5 dell'art. 186 del Codice della strada (accertamento con e5lometro, esami clinici presso le struJure sanitarie) per controllare il tasso di alcool nel sangue, debbano ricondursi agli a_ di Polizia giudiziaria urgen5 ed indifferibili previs5 dall'art. 354, comma 3, c.p.p. Ebbrezza strumentale Circ. 29 dicembre 2005, n. 300/A/1/42175/109/42 Anche l'a_vità compiuta dagli organi di Polizia stradale per accertare il reato di guida in stato di alterazione correlata all'uso di droghe, ad esclusione degli accertamen5 preliminari, è da ricondursi tra gli a_ di Polizia giudiziaria urgen5 ed indifferibili previs5 dall'art. 354, comma 3 c.p.p. Per tali a_, la vigente norma5va (art. 114 disp. aJ. c.p.p.) impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore, il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni senza, peraltro, avere diriJo di essere preven5vamente avvisato (art. 356 c.p.p.). Ebbrezza strumentale Circ. 29 dicembre 2005, n. 300/A/1/42175/109/42 Pertanto, prima di procedere alle richiamate forme di controllo sul conducente, deve essere redaJo uno specifico e circostanziato avviso scriJo alla persona nei confron5 della quale vengono svolte indagini, non essendo sufficiente la generica richiesta di nomina del difensore di fiducia avanzata ai sensi dell'art. 349 c.p.p. che, cos5tuendo un semplice invito a garanzia del diriJo di difesa, non può ritenersi completamente esaus5va degli obblighi impos5 dall'art. 356 c.p.p. e dal richiamato art. 114 disp. aJ. c.p.p. Ebbrezza strumentale Art. 186 comma 2 a)  0,5 -­‐ 0,8 Sanzione amministra5va b)  0,8 – 1,5 Sanzione penale c)  oltre 1,5
Sanzione penale Guida in stato di ebbrezza Rimane l’esame con e5lometro un accertamento urgente sulla persona ai sensi dell’art. 354 c.p.p.? Guida in stato di ebbrezza E se gli esi5 dell’e5lometro sono riferi5 a fasce di tassi alcolemici disomogenee? Giurisprudenza Corte di Cassazione Penale, sezione quarta -­‐ Sentenza n. 20064 del 26/05/2010 Circolazione stradale -­‐ Art. 186 del Codice della Strada -­‐ Esi5 alcoltest -­‐ Valori discordan5 delle due prove -­‐ Nel caso in cui le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi e classificabili in diverse fa_specie prece_ve, dovrà prendersi a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso in ossequio al principio del favor rei. Guida in stato di ebbrezza E se il conducente fosse un minore? Guida in stato di ebbrezza Art. 219-­‐bis Inapplicabilità delle sanzioni amministraDve accessorie del riDro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenD minorenni 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministra5va accessoria del ri5ro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predeJe sanzioni si applicano le disposizioni dell'ar5colo 128, commi 1-­‐ter e 2. Ebbrezza sintomaDca Cassazione penale , sez. un., 27 se1embre 1995 , n. 1299 ……. Cosicché la previsione regolamentare di uno strumento e di un sistema per la determinazione della concentrazione alcoolica nell'aria espirata da un conducente di veicolo, già solo per questo non può defleJere dal principio base cui è informato il codice di rito penale, circa il libero convincimento del giudice penale che può accertare i fa_ e ritenere raggiunta la prova con qualsiasi mezzo di prove purché non sia contrario a divie5 di legge e, come tale, inu5lizzabile (art. 191, co. 1 C.P.P.). Nel processo penale non esistono, a differenza di quello civile, prove legali al cui contenuto il giudice sia tenuto a prestare osservanza, potendo egli dissen5re pure da confessioni, sempreché ne dia logica spiegazione in mo5vazione. Ebbrezza sintomaDca Art. 186 comma 2 a)  0,5 -­‐ 0,8 Sanzione amministra5va b)  0,8 – 1,5 Sanzione penale c)  oltre 1,5
Sanzione penale Ebbrezza sintomaDca Cassazione penale, sez. IV, Sentenza n. 31286 del 16 aprile 2013 « (…) poichè l'esame alcolemico non cos5tuisce una prova legale, ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tuJe le ipotesi aJualmente previste dall'art. 186 C.d.S., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintoma5ca, indipendentemente dall'accertamento strumentale". Una volta ammesso che l'accertamento dello stato di ebbrezza possa avvenire su base sintoma5ca, non può affermarsi che l'unica ipotesi di illecito previsto dall'art. 186 C.d.S., in tal modo astraJamente ravvisabile sia quella meno grave perchè, così dicendo, ci si porrebbe in contraddizione con il principio appena affermato. Di conseguenza l'unica soluzione giuridicamente correJa che residua è quella di ritenere consen5to l'accertamento sintoma5co per tuJe le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S. (si veda Cass. 27940/2012).» Ebbrezza sintomaDca Cassazione penale, sez. IV, Sentenza n. 31286 del 16 aprile 2013 (…) Ne discende che in tu_ i casi in cui -­‐ pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima -­‐ non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condoJa dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità contemplate dalla norma, il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tuJe le conseguenze che ne derivano, ma nel caso in cui si sia in presenza di manifestazioni eclatan5 di ebbrezza, il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata mo5vazione, può logicamente ritenere superate le soglie superiori. Guida in stato di ebbrezza a) con la sanzione amministra5va del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministra5va accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; Guida in stato di ebbrezza b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministra5va accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; Guida in stato di ebbrezza c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministra5va accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appar5ene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del 5tolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Guida in stato di ebbrezza (segue) Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle par5, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'ar5colo 224-­‐ter. Guida in stato di ebbrezza ……….Se il veicolo appar5ene a persona estranea al reato…….. Giurisprudenza Cassazione penale, sez. IV, Sentenza n. 9460, del 28/11/2012 «Infondato si appalesa anche il terzo mo5vo di doglianza secondo cui l'art. 186 C.d.S., comma 2, nella parte in cui esclude la possibilità di confiscare il veicolo ove lo stesso appartenga a persona estranea al reato, debba essere applicato anche nell'ipotesi, quale quella di specie, in cui il bene ricada in regime di comunione legale. La gravata sentenza ha a riguardo richiamato l'orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 4, 15 dicembre 2010, n. 5365; Sez. 4 n. 24015 del 6 maggio 2009 -­‐ dep. 11 giugno 2009 -­‐ imp. Di Tucci Rv. 244220) secondo cui aJesa la pacifica obbligatorietà della confisca, nella specifica fa_specie, deve osservarsi che sia la leJera che la ra5o della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà con un terzo estraneo, del veicolo condoJo dall'imputato in stato di ebbrezza sia d'ostacolo all'applicazione della misura stessa. Ed invero nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosltà insita nella disponibilità e nell'uso dello stesso può dirsi aJenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprietà, non essendo il terzo -­‐ neppur formalmente -­‐ 5tolare di un "esclusivo " diriJo excludendi alios.» Giurisprudenza Corte di Cassazione Penale, sezione quarta -­‐ Sentenza n. 1536 del 14/01/2010 Circolazione stradale -­‐ ArJ. 186 e 186-­‐bis del Codice della Strada -­‐ Guida in stato di ebbrezza -­‐ Ipotesi di confisca del veicolo intestato ad una società di persone -­‐ Poichè i beni sociali non sono beni in comproprietà dei soci, bensì in 5tolarità della società, l'auto è da considerarsi proprietà di un terzo rispeJo al conducente, e pertanto non confiscabile. Giurisprudenza Corte di Cassazione Penale, sezione quarta -­‐ Sentenza n. 20610 del 01/06/2010 Circolazione stradale -­‐ ArJ. 186 e 213 del Codice della Strada -­‐ Guida in stato di ebbrezza -­‐ Provvedimento di sequestro del veicolo appartenente a persona estranea -­‐ Il conceJo di "appartenenza" deve intendersi come effe_vo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene che può assumersi sia nelle forme del possesso che nella detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tuJo occasionali. Giurisprudenza Corte di Cassazione Penale, sezione quarta -­‐ Sentenza n. 34687 del 24/09/2010 Circolazione stradale -­‐ Art. 186 del Codice della Strada -­‐ Guida in stato di ebbrezza -­‐ Confisca del veicolo -­‐ Casis5ca -­‐ E' disposta la confisca del veicolo condoJo dal conducente che versa in stato di ebbrezza (nella sua forma più grave) quando, all'interno del veicolo stesso, prende posto il suo legi_mo proprietario anch'egli con sintomi esteriori di ebbrezza in quanto, nella fa_specie, ques5 non può considerarsi estraneo al reato. Giurisprudenza Corte di Cassazione Penale, sezione quarta -­‐ Sentenza n. 21811 del 08/06/2010 Circolazione stradale -­‐ Art. 186 del Codice della Strada -­‐ Guida in stato di ebbrezza -­‐ Confisca del veicolo -­‐ Non è il solo 5tolo di proprietà che, di per sè, esclude la confiscabilità del mezzo, ma la misura può essere imposta anche nei confron5 del proprietario, ove si accer5 che ques5 abbia esplicato forme di partecipazione psichica o materiale alla commissione del reato. Giurisprudenza Cassazione penale, sez. IV, sentenza 10688, del 11 febbraio 2010 La macchina guidata da chi è in stato di ebbrezza può essere oggeJo di sequestro preven5vo anche se è in leasing e, quindi, non è di proprietà del conducente. La misura cautelare reale, infa_, è da considerarsi legi_ma perché il guidatore, sebbene non proprietario, ha comunque la disponibilità del veicolo in forza del contraJo di leasing. Art. 213 -­‐ Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministraDva. 2-­‐sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tu_ i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commeJere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne. Giurisprudenza Cassazione Penale Sent. n. 40080 del 28-­‐10-­‐2008 Tanto premesso, il Collegio ri5ene che sussista un rapporto di necessaria strumentalità tra l'impiego del veicolo e la consumazione del reato di guida in stato di ebrezza previsto dall'art. 186 C.d.S., e che la sanzione necessaria della confisca, ex art. 213 C.d.S., comma 2 sexies, cos5tuisca l'espressione di una più intensa risposta puni5va, volta a scongiurare la reiterata u5lizzazione illecita del mezzo, cos5tuente lo strumento di commissione del reato (Corte Cos5tuzionale, sentenza n. 345 del 2007). Circ. 26 maggio 2008, n. 300/A/1/35690/101/3/3/9 Resta, invece, vigente l'obbligo di sequestro e confisca amministra5va ai sensi del citato art. 213, comma 2-­‐sexies, quando il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), sia commesso alla guida di ciclomotori o di motoveicoli come già precisato nell'ul5mo periodo del punto 1, della circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007. Circ. 24 giugno 2011, n. 300/A/
5631/11/101/3/3/9 6) Confisca amministra5va dei ciclomotori e dei motoveicoli adopera5 per commeJere rea5 Come è noto, l'ar5colo 213, comma 6, del Codice della Strada, prevede che la sanzione accessoria della confisca amministra5va non può essere applicata se il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non appar5ene al trasgressore, o a persona che ha concorso nella commissione dell'illecito, e l'uso può essere consen5to mediante autorizzazione amministra5va. Poiché vengono segnalate prassi opera5ve diverse in relazione all'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca amministra5va in esame, si ribadisce che il principio secondo cui il veicolo che appar5ene a persona estranea alla violazione non può essere oggeJo di confisca si applica sempre, anche nell'ipotesi prevista dall'ar5colo 213, comma 2-­‐sexies, cioè di ciclomotore o motoveicolo adoperato per commeJere un reato. Guida in stato di ebbrezza Quale disciplina applichiamo in caso di sequestro finalizzato alla confisca di ciclomotori e motoveicoli? Guida in stato di ebbrezza Art. 224-­‐ter. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministraDve accessorie della confisca amministraDva e del fermo amministraDvo in conseguenza di ipotesi di reato 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministra5va accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'ar5colo 213, in quanto compa5bili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefeJura-­‐ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo soJoposto a sequestro è affidato ai sogge_ di cui all'ar5colo 214-­‐bis. Riepilogando •  Tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 –  Il veicolo viene sempre affidato; •  Tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 –  Se traJasi di ciclomotore o motoveicolo il veicolo viene sequestrato ai sensi dell’art. 224 ter (art. 213); –  Se traJasi di altro veicolo viene affidato; •  Tasso alcolemico superiore a 1,5 –  Se il veicolo appar5ene a persona non estranea al reato si ha il sequestro ai sensi dell’art. 224 ter; –  Se il veicolo appar5ene a persona estranea al reato: •  Se traJasi di ciclomotore o motoveicolo il veicolo viene sequestrato ai sensi dell’art. 224 ter (art. 213); •  Se traJasi di altro veicolo viene affidato; Guida in stato di ebbrezza Ar5colo 186 C.d.S. 7. Salvo che il faJo cos5tuisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, leJera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministra5va accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, leJera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Guida in stato di ebbrezza In caso di rifiuto possiamo impedire la circolazione se il veicolo appar5ene a persona estranea al reato? Guida in stato di ebbrezza E se il veicolo è un ciclomotore o motoveicolo? Guida in stato di ebbrezza 2-­‐bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente ar5colo e al comma 3 dell'ar5colo 186-­‐bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministra5vo del veicolo per centoJanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), faJo salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della leJera c) del comma 2 del presente ar5colo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del 5tolo VI. È faJa salva in ogni caso l'applicazione dell'ar5colo 222. CriDcità Guida in stato di ebbrezza Art. 224-­‐ter. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministraDve accessorie della confisca amministraDva e del fermo amministraDvo in conseguenza di ipotesi di reato 3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministra5va accessoria del fermo amministra5vo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministra5vo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'ar5colo 214, in quanto compa5bile. OperaDvamente –  Accertamento posi5vo •  Sanzione amministra5va/penale •  Sospensione patente •  Affidamento del veicolo/Art. 224 ter •  Art. 213, 2 sexies •  Incidente stradale •  Fermo amministra5vo –  Rifiuto •  Sanzione penale •  Sospensione patente •  Affidamento del veicolo/Art. 224 ter Guida in stato di ebbrezza 186-­‐bis. Guida soJo l'influenza dell'alcool per conducen5 di età inferiore a ventuno anni, per i neo-­‐patenta5 e per chi esercita professionalmente l'a_vità di trasporto di persone o di cose. Guida in stato di ebbrezza Art. 186 bis C.d.S. 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e soJo l'influenza di queste per: a) i conducen5 di età inferiore a ventuno anni e i conducen5 nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; b) i conducen5 che esercitano l'a_vità di trasporto di persone, di cui agli ar5coli 85, 86 e 87; c) i conducen5 che esercitano l'a_vità di trasporto di cose, di cui agli ar5coli 88, 89 e 90; d) i conducen5 di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainan5 un rimorchio che compor5 una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli des5na5 al trasporto di persone il cui numero di pos5 a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a oJo, nonché di autoar5cola5 e di autosnoda5. Guida in stato di ebbrezza a) i conducen, di età inferiore a ventuno anni e i conducen, nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; Guida in stato di ebbrezza b) i conducen, che esercitano l'a;vità di trasporto di persone, di cui agli ar,coli 85, 86 e 87; Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Art. 86. Servizio di piazza con autoveJure con conducente o taxi. Art. 87. Servizio di linea per trasporto di persone. Guida in stato di ebbrezza c) i conducen, che esercitano l'a;vità di trasporto di cose, di cui agli ar,coli 88, 89 e 90; Art. 88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi. Art. 89. Servizio di linea per trasporto di cose. Art. 90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza. Guida in stato di ebbrezza d) i conducen,: •  di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, •  di autoveicoli trainan, un rimorchio che compor, una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, •  di autobus e di altri autoveicoli des,na, al trasporto di persone il cui numero di pos, a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a oGo, •  di autoar,cola, e di autosnoda,. Guida in stato di ebbrezza Art. 186 bis C.d.S. 2. I conducen5 di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e soJo l'influenza di queste sono puni5 con la sanzione amministra5va del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. Guida in stato di ebbrezza Domanda 3 -­‐ Quali accertamen5 preliminari? Circ. 30 luglio 2010 Prot. 300/A/10777/10/101/3/3/9 Nelle more della fornitura di strumen5 precursori in grado di rilevare tassi alcolemici inferiori a 0,5 g/1, i controlli e5lometrici nei riguardi dei conducen5 che appartengono alle categorie di cui all'art. 186-­‐bis, comma 1, C.d.S. saranno effeJua5 u5lizzando gli e5lometri in dotazione. Sarà necessario, però, che al termine della prima prova, che rileva e quan5fica la presenza di alcol nell'aria espirata, si proceda a successive due prove con il medesimo strumento, secondo le prescrizioni già oggi in vigore per l'impiego dell'e5lometro a fini di raccolta della prova. Guida in stato di ebbrezza Art. 186 bis C.d.S. 3. Per i conducen5 di cui al comma 1 del presente ar5colo, ove incorrano negli illeci5 di cui all'ar5colo 186, comma 2, leJera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeci5 di cui all'ar5colo 186, comma 2, leJere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà. Guida in stato di ebbrezza Art. 186 bis C.d.S. 6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'ar5colo 186. Salvo che il faJo cos5tuisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'ar5colo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, leJera c), del medesimo ar5colo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministra5va accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato ar5colo 186, comma 2, leJera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appar5ene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Guida in stato di ebbrezza Art. 186 bis C.d.S. (segue) Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefeJo ordina che il conducente si soJoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato ar5colo 186. Se il faJo è commesso da soggeJo già condannato nei due anni preceden5 per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministra5va accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del 5tolo VI. Guida in stato di ebbrezza Art. 186 bis C.d.S. 7. Il conducente di età inferiore a dicioJo anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a dicioJo anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età. Riepilogando -­‐  Si individuano dei conducen5 che vengono sanziona5 se hanno un tasso alcolemico superiore a zero; -­‐  Se gli stessi conducen5 superano il tasso alcolemico di 0,5 le sanzioni sono quelle dell’art. 186, aumentate. -­‐  Se provocano un incidente stradale si richiamano le sanzioni di cui all’art. 186, comma 2 bis, aumentate. -­‐  Anche il rifiuto è disciplinato con le pene dell’art. 186, aumentate. -­‐  I minori che guidano in stato di ebbrezza non possono conseguire la patente B prima dei 19 anni (se < 0,5) e 21 anni (se > 0,5) Guida soRo l’effeRo di sostanze stupefacenD Guida soRo l'effeRo di stupefacenD 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-­‐fisica dopo aver assunto sostanze stupefacen5 o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministra5va accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appar5ene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducen5 di cui al comma 1 dell'ar5colo 186-­‐bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'ar5colo 186-­‐bis. Guida soRo l'effeRo di stupefacenD (…) La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del 5tolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducen5 di cui alla leJera d) del citato comma 1 dell'ar5colo 186-­‐bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle par5, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'ar5colo 224-­‐ter. Guida soRo l'effeRo di stupefacenD Problema5che comma 1 -­‐  Aumentano le pene e la durata della sospensione della patente; -­‐  Per i conducen5 del comma 1 dell’art. 186 bis le sanzioni sono aumentate -­‐  La patente è revocata solo per i conducen5 di cui al comma 1, leJera b) dell’art. 186 bis e nel caso di recidiva nel triennio; -­‐  Si ha la confisca del veicolo se non appar5ene a persona estranea del reato, applicando l’art. 224 ter; Guida soRo l'effeRo di stupefacenD 1-­‐bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-­‐fisica dopo aver assunto sostanze stupefacen5 o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, faJo salvo quanto previsto dal se_mo e dall'oJavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del 5tolo VI. È faJa salva in ogni caso l'applicazione dell'ar5colo 222. Art. 187 -­‐ Guida soRo l’effeRo di sostanze stupefacenD 2. Al fine di acquisire elemen5 u5li per mo5vare l'obbligo di soJoposizione agli accertamen5 di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'ar5colo 12, commi 1 e 2, secondo le dire_ve fornite dal Ministero dell'interno, nel rispeJo della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono soJoporre i conducen5 ad accertamen5 qualita5vi non invasivi o a prove, anche aJraverso apparecchi porta5li. Guida soRo l'effeRo di stupefacenD 2-­‐bis. Quando gli accertamen5 di cui al comma 2 forniscono esito posi5vo ovvero quando si ha altrimen5 ragionevole mo5vo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi soJo l'effeJo conseguente all'uso di sostanze stupefacen5 o psicotrope, i conducen5, nel rispeJo della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere soJopos5 ad accertamen5 clinico-­‐tossicologici e strumentali ovvero anali5ci su campioni di mucosa del cavo orale preleva5 a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastruJure e dei traspor5, di concerto con i Ministri dell'interno, della gius5zia e della salute, sen55 la Presidenza del Consiglio dei Ministri -­‐ Dipar5mento per le poli5che an5droga e il Consiglio superiore di sanità, da adoJare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effeJuazione degli accertamen5 di cui al periodo precedente e le caraJeris5che degli strumen5 da impiegare negli accertamen5 medesimi. Ove necessario a garan5re la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamen5 di cui al presente comma siano effeJua5, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale. Guida soRo l'effeRo di stupefacenD 3. Nei casi previs5 dal comma 2-­‐bis, qualora non sia possibile effeJuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiu5 di soJoporsi a tale prelievo, gli agen5 di polizia stradale di cui all'ar5colo 12, commi 1 e 2, fa_ salvi gli ulteriori obblighi previs5 dalla legge, accompagnano il conducente presso struJure sanitarie fisse o mobili afferen5 ai sudde_ organi di polizia stradale ovvero presso le struJure sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effeJuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacen5 o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di inciden5, compa5bilmente con le a_vità di rilevamento e di soccorso. Art. 187 -­‐ Guida soRo l’effeRo di sostanze stupefacenD 4. Le struJure sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'ar5colo 12, commi 1 e 2, effeJuano altresì gli accertamen5 sui conducen5 coinvol5 in inciden5 stradali e soJopos5 alle cure mediche, ai fini indica5 dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'ar5colo 186. Guida soRo l'effeRo di stupefacenD 5. Le struJure sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la rela5va cer5ficazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispeJo della riservatezza dei da5 in base alle vigen5 disposizioni di legge. Copia del referto sanitario posi5vo deve essere tempes5vamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamen5, al prefeJo del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimen5 di competenza. Art. 187 -­‐ Guida soRo l’effeRo di sostanze stupefacenD 5-­‐bis. Qualora l'esito degli accertamen5 di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamen5 di cui al comma 2 abbiano dato esito posi5vo, se ricorrono fonda5 mo5vi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-­‐fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacen5 o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ri5ro della patente di guida fino all'esito degli accertamen5 e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'ar5colo 216 in quanto compa5bili. La patente ri5rata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore. Guida soRo l'effeRo di stupefacenD 8. Salvo che il faJo cos5tuisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-­‐bis, 3 o 4, il conducente è soggeJo alle sanzioni di cui all'ar5colo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefeJo ordina che il conducente si soJoponga a visita medica ai sensi dell'ar5colo 119. Accertamento sintomaDco Cassazione Penale Sent. n. 47903 del 10-­‐12-­‐2004 Ai fini della configurabilità del reato di guida soJo l'effeJo di sostanze stupefacen5 lo stato di alterazione del conducente dell'auto non può essere desunto da elemen5 sintoma5ci esterni, così come avviene per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcoolica, ma è necessario che venga accertato nei modi previs5 dall'art. 187 comma secondo c.s. (D.Lgs. n. 285/1992), aJraverso un esame su campioni di liquidi biologici, traJandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialis5che in relazione alla individuazione ed alla quan5ficazione delle sostanze. Accertamento strumentale Cassazione Penale, sez. IV, Sentenza n. 33312 del 08 luglio 2008 La condoJa 5pica del reato previsto dall'art. 187, commi primo e secondo, cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacen5, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-­‐fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacen5, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione. Accertamento strumentale Cassazione Penale, sez. IV, Sentenza n. 48004 del 4 novembre 2009 Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida soJo l'influenza di sostanze stupefacen5 (art. 187 c. strad.), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato aJraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamen5 biologici dimostra5vi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il faJo si è verificato.
(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, pur a fronte degli esi5 posi5vi delle indagini biologiche circa l'assunzione delle sostanze stupefacen5 e delle deposizioni dei verbalizzan5 sullo stato di alterazione del conducente, aveva gius5ficato l'assoluzione sulla base dell'assenza di una analisi medica sull'alterazione, senza dare un'adeguata mo5vazione sulla ritenuta irrilevanza dei da5 probatori acquisi5). Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida soJo l'influenza di sostanze stupefacen5 (art. 187 c. strad.), una volta dimostrata l'"assunzione" della droga con l'esame sui liquidi biologici, lo "stato di alterazione" può essere provato anche aJraverso indici sintoma5ci. Accertamento strumentale Cassazione Penale, sez. IV, Sentenza n. 41796 del 11 giugno 2009 Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condoJa di guida in stato d'alterazione psico-­‐fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condoJa di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacen5, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacen5 ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. (In mo5vazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintoma5ca dell'ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indica5 nel comma 2 dell'art. 186 c. strad., per la configurabilità del reato "ex" art. 187 c. strad. è necessario sia un accertamento tecnico-­‐biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-­‐fisica). Guida soRo l’effeRo di sostanze stupefacenD Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano SEZIONE DEFINIZIONE AFFARI SEMPLICI Sos5tuto Dr. Riccardo Targe_ -­‐ Coordinatore v. Manara, IV° piano, stanza n.57 tel.int.: 3821 -­‐ tel. est.: 02/54333821 -­‐ fax: 02/59900342 Guida soRo l’effeRo di sostanze stupefacenD Come è noto, l’art. 187 C.d.S. punisce chiunque guida in stato di alterazione psico-­‐fisica dopo aver assunto sostanze stupefacen5 o psicotrope (da ora in poi: droghe). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il mero uso di stupefacen5 non integra la fa_specie criminosa predeJa, richiedendosi la prova, non solo dell’uso pregresso di droghe, ma anche della capacità, nel caso concreto, di provocare un’alterazione psico-­‐fisica. Ebbene, nella generalità dei casi il conducente sospeJo di aver faJo uso di droghe viene aJualmente di regola soJoposto al solo esame delle urine. Secondo l’insegnamento scien5fico più autorevole (faJo proprio dalla giurisprudenza), tuJavia, tale genere di esame consente di accertare solo l’avvenuto uso di droghe, ma non se vi è stato quell’effeJo di alterazione, richiesto dalla norma incriminatrice; risultato che verrebbe viceversa raggiunto effeJuando esami più approfondi5, come quelli ema5ci, caraJerizza5 tuJavia da maggiore invasività. Guida soRo l’effeRo di sostanze stupefacenD E’ parimen5 noto che, ai sensi degli arJ. 359 bis e 224 bis del c.p.p. è possibile effeJuare il prelievo di materiale biologico anche in presenza di un diniego della persona interessata solo quando si procede per deliJo non colposo punito con pena superiore nel massimo a tre anni; in presenza quindi di fa_specie più gravi di quella contravvenzionale in esame; mentre, l’immo5vato rifiuto a soJoporsi agli accertamen5 di cui sopra e in specie, di consen5re il prelievo di campioni di liquidi biologici è penalmente sanzionato, ex art. 187/8° co. C.d.S. Guida soRo l’effeRo di sostanze stupefacenD Ministero
dell'interno
Circ.
14-8-2009
n.
300/A/10307/09/144/5/20/3
Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Servizio Polizia stradale.
Circ. 14-08-2009,
Epigrafe
Destinatari
Premessa
1. Obiettivi e criteri dell'azione di contrasto degli eccessi di velocità
2. Competenza della Conferenza provinciale permanente nelle funzioni di
pianificazione e coordinamento degli interventi di contrasto - Monitoraggio sui
tassi di incidentalità
Allegato 1 - Istruzioni operative per le attività di prevenzione del
fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di
velocità
Parte I - Dispositivi di misura della velocità
1. Modalità di accertamento dell'eccesso di velocità
2. Approvazione dei dispositivi
3. Controllo degli strumenti
4. Percentuale di riduzione della velocità a favore del trasgressore
5. Gestione delle apparecchiature
6. Precauzioni a tutela della riservatezza personale
7. Segnalazione delle postazioni di controllo
8. Soggetti che possono utilizzare i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo
Parte II - Individuazione dei tratti di strada in cui è consentito il controllo a
distanza delle violazioni senza la presenza di operatori di Polizia
1. Impiego e caratteristiche dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo
2. Individuazione con decreto del prefetto delle strade sulle quali è ammesso
l'uso dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo
3. Criteri per la determinazione dei tratti di strada in cui è possibile l'utilizzo di
dispositivi e mezzi di controllo del traffico
4. Procedimento di individuazione ed emissione del decreto da parte del
prefetto
Parte III - Modalità di controllo e di contestazione
1. Postazioni fisse di rilevamento senza la presenza dell'operatore di Polizia
2. Postazioni mobili di rilevamento senza la presenza dell'operatore di Polizia
3. Postazioni mobili di rilevamento con la presenza dell'operatore di Polizia
4. Accertamento diretto con fermo del veicolo e contestazione immediata della
violazione
Parte IV - Abrogazioni
Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 .
Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto
dell'eccesso di velocità sulle strade.
(1)
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza,
Servizio Polizia stradale.
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Ai Sigg.ri Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Ai Sigg.ri Commissari del Governo per le Province autonome
Trento-Bolzano
Al Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta
Aosta
Ai Sigg.ri Questori della Repubblica
Loro sedi
Ai Sigg.ri Dirigenti dei compartimenti della Polizia stradale
Loro sedi
e, p.c.:
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento dei trasporti terrestri
Roma
Al Ministero della giustizia
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria
Roma
Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Corpo Forestale dello Stato
Roma
Al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri
Roma
Al Comando generale della Guardia di Finanza
Roma
Alle Zone di Polizia di frontiera
Loro sedi
Ai Compartimenti della Polizia ferroviaria
Loro sedi
Ai Compartimenti della Polizia postale e delle comunicazioni
Loro sedi
Al Centro addestramento Polizia di Stato
Forlì - Cesena
Premessa
Il quadro normativo volto a contrastare condotte di guida non rispettose dei
limiti di velocità e tali da costituire pericolo per la sicurezza stradale si è
sviluppato, negli ultimi anni, introducendo nuove disposizioni che rendono
possibile in modo sempre più diffuso e differenziato l'impiego di tecnologie di
controllo remoto delle violazioni.
L'obiettivo del legislatore è di fornire agli organi di Polizia stradale elencati
nell'art. 12 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) strumenti sempre più
efficaci per contrastare il fenomeno dell'incidentalità stradale, il cui
contenimento rientra anche tra i programmi prioritari dell'Unione Europea.
Benché l'evolversi della normativa nazionale sia in linea con gli indirizzi emersi
in ambito comunitario, che hanno ribadito l'importanza dei dispositivi
automatici di controllo per migliorare i livelli di sicurezza stradale, il nostro
Paese è ancora lontano dal traguardo proposto nel 2001 dalla Commissione
Europea di dimezzare entro il 2010 il numero delle vittime di incidenti stradali.
Appare, pertanto, necessario disciplinare l'utilizzo dei predetti dispositivi che
consentono un'azione sistematica preventiva e repressiva secondo moduli
operativi idonei ad ottimizzare l'impiego di uomini e mezzi per la realizzazione
della predetta finalità.
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Nell'esercizio delle attribuzioni indicate dall'art. 11, comma 3, del Codice della
strada, si forniscono agli organi di Polizia stradale criteri di indirizzo e
coordinamento per dare concreta ed uniforme attuazione all'intento del
legislatore.
Costituiscono parte integrante della direttiva le allegate istruzioni operative
(All. 1) -predisposte dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza d'intesa con il
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti -, riguardanti l'utilizzo delle apparecchiature di
controllo e le modalità di accertamento delle violazioni per eccesso di velocità
dei veicoli.
1. Obiettivi e criteri dell'azione di contrasto degli eccessi di velocità
Per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero degli incidenti causati
dall'eccesso di velocità, l'azione di contrasto degli organi di Polizia stradale e
delle Polizie locali deve essere rivolta con prioritaria attenzione ai tratti di
strada in cui si verifica un costante ed alto livello infortunistico.
Attraverso la puntuale applicazione della normativa di specie e l'attenta
esecuzione delle direttive ministeriali le Forze di Polizia hanno
progressivamente intensificato la propria attività di tutela della sicurezza
stradale, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di velocità.
Nonostante gli sforzi compiuti, si continua a registrare una elevata percentuale
di infortuni dovuta a condotte di guida imprudenti che eccedono tali limiti,
costituendo la principale causa di incidenti stradali, spesso con esito mortale,
come emerge da univoche risultanze statistiche.
Per attivare più proficue strategie di contrasto è, pertanto, necessario
sviluppare una maggiore sinergia tra tutti gli organismi a ciò preposti,
attraverso una costante azione di coordinamento delle risorse disponibili a
livello provinciale e nel rispetto delle specificità e dell'autonomia organizzativa
propria di ciascuna della componenti coinvolte.
Tale attività dovrà necessariamente trovare il suo fondamento in una adeguata
pianificazione che tenga conto dei seguenti criteri:
- individuazione dei punti critici per la circolazione in cui maggiore è la
sinistrosità stradale riferita al biennio precedente;
- ricognizione ed eventuale revisione dell' elenco dei tratti di strada in cui,
ai sensi dell'art. 4 della legge n. 168/2002, è consentito l'impiego di sistemi di
controllo remoto delle violazioni;
- rilevamento selettivo che consenta di sanzionare i conducenti responsabili
dell'eccesso di velocità proporzionalmente al pericolo causato dalla loro
condotta di guida;
- contestazione immediata solo nei casi in cui sussistano tutte le garanzie
per la sicurezza della circolazione e degli operatori;
- coordinamento territoriale tra le Forze di Polizia e le Polizie locali per
evitare la contemporanea effettuazione di più rilevamenti sul medesimo tratto
di strada.
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2. Competenza della Conferenza provinciale permanente nelle funzioni di
pianificazione e coordinamento degli interventi di contrasto - Monitoraggio sui
tassi di incidentalità
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati, l'azione di
coordinamento dei Prefetti deve continuare ad essere svolta con carattere di
sistematicità.
Al fine di rafforzare le strategie oggetto di coordinamento e di pianificazione,
appare indispensabile avvalersi, quale utile sede di confronto e di valutazione,
della Conferenza provinciale permanente prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n.
300/1999 e successive modificazioni, nel cui ambito sono presenti tutti i
soggetti responsabili o referenti in materia di sicurezza stradale e ciò anche
alla luce degli ottimi risultati ottenuti sul territorio attraverso iniziative tendenti
al più ampio coinvolgimento istituzionale di tutte le Amministrazioni, degli Enti
pubblici e delle componenti sociali.
In detta struttura troverà idonea collocazione un osservatorio finalizzato al
monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall'eccesso di velocità e a
misurare l'efficacia delle attività di contrasto adottate. Nell'osservatorio
saranno presenti le componenti istituzionali della Polizia stradale e, se
opportuno, altri organismi pubblici o associazioni private comunque interessati
ai predetti fenomeni di incidentalità ed al loro contenimento.
Con cadenza semestrale le Conferenze provinciali permanenti approveranno un
documento riepilogativo, contenente l'analisi delle rilevazioni effettuate, lo
stato della sicurezza sulle strade e le iniziative adottate. Il documento sarà
inviato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e al Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali.
L'attuazione del coordinamento operativo e la raccolta dei dati relativi ai servizi
svolti saranno curate dalle sezioni della Polizia Stradale della specialità della
Polizia di Stato, che provvederanno all'elaborazione dei risultati conseguiti per
ogni ulteriore esigenza di analisi e verifica.
I Signori Prefetti interesseranno i Sindaci ed i Presidenti delle Province sul
contenuto della presente direttiva perché ne diano esecuzione attraverso i
Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Il Ministro dell’interno
Roberto Maroni
Allegato 1
Istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno
infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità
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Parte I - Dispositivi di misura della velocità
1. Modalità di accertamento dell'eccesso di velocità
L'eccesso di velocità può essere oggetto di accertamento attraverso sistemi di
rilevamento, fissi o mobili.
I dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo delle violazioni, infatti, possono
essere sia di tipo mobile, per consentire un'utilizzazione più flessibile sul
territorio, sia di tipo fisso, installati permanentemente in postazioni
appositamente allestite per garantire un controllo sistematico e continuativo di
tratti di strada caratterizzati da criticità particolari ovvero da elevata
sinistrosità.
Entrambe le modalità di accertamento sono ugualmente valide ed efficaci.
Tuttavia, in base alla vigente normativa, l'impiego di postazioni fisse di
rilevamento, senza la presenza degli operatori di Polizia, non può ritenersi una
modalità ordinaria di controllo, ma rappresenta uno strumento utilizzabile solo
su alcune strade ed in presenza di determinate condizioni.
In tutti gli altri casi, perciò, dovranno utilizzarsi sistemi mobili di rilevamento
della velocità sotto il diretto controllo e con la presenza di un operatore di
Polizia.
Ciò, naturalmente, non impedisce la contestazione differita della violazione che
è sempre possibile, sia con strumenti in postazione fissa che con strumenti
mobili, quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 201, comma 1-bis,
lettere e) ed f), del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992).
1.1. Tipologia degli strumenti utilizzabili
Gli strumenti utilizzabili si possono distinguere, quanto a modalità di
accertamento in:
- dispositivi per l'accertamento della velocità istantanea o puntuale;
- dispostivi per velocità media.
2. Approvazione dei dispositivi
Tutti gli strumenti utilizzati per misurare la velocità dei veicoli devono essere
approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le
disposizioni degli artt. 45, comma 6; 142, comma 6; 345 del Regolamento di
esecuzione del Codice della strada e del decreto ministeriale 29 ottobre 1997,
relativo alla "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento
dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego".
Ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 29 ottobre 1997, le
approvazioni delle apparecchiature per l'osservanza dei limiti di velocità,
concesse a decorrere dal 1° gennaio 1981, decadono venti anni dopo il loro
rilascio. Da tale data gli apparecchi non possono essere né commercializzati,
né utilizzati [1].
_________________
[1] Per i dispostivi approvati in via provvisoria o con scadenze più ridotte, non
è vietato l'impiego dopo la scadenza. È il caso, ad esempio, dei dispositivi laser
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denominati Telelaser LT1 20-20 per i quali era stata rilasciata un'approvazione
provvisoria in data 8 settembre 1997, dal Ministero dei Lavori Pubblici Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale. Per tali
apparecchiature con decreto n. 4199, veniva fornita approvazione per mesi
quindici dalla data del medesimo decreto. Con nota n. 1352 del 30 marzo
1998, l'Ispettorato precisava che il sopracitato dispositivo commercializzato nel
periodo di validità indicato nel citato Decreto n. 4199, era comunque idoneo
all'impiego per venti anni a decorrere dalla data del predetto decreto, nel
rispetto delle prescrizioni relative all'uso dello stesso misuratore. Con
successivo Decreto n. 6025 del 30 novembre 1998, il termine di validità
dell'approvazione del dispositivo misuratore di velocità Telelaser veniva
prorogato sino al 1° marzo 2000. L'art. 3 del medesimo decreto specificava,
tuttavia, che le apparecchiature commercializzale entro il 1° marzo 2000 sono
da intendersi idonee all'impiego anche oltre detta data, entro i limiti temporali
di validità dell'approvazione previsti nel decreto ministeriale 29 ottobre 1997,
ovvero venti anni.
3. Controllo degli strumenti
La materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una
propria disciplina specifica, rispetto alle norme che regolamentano gli altri
apparecchi di misura [2], contenuta nel citato decreto ministeriale 29 ottobre
1997 che all'art. 4 testualmente stabilisce: "gli organi di Polizia stradale
interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei
limiti di velocità sono tenuti a....... rispettare le modalità di installazione e di
impiego previste nei manuali d'uso".
È esclusa, perciò, la necessità di un controllo periodico dello strumento di
misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso
depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al momento
della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto di approvazione.
Per tutte le apparecchiature approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che sono destinate ad essere impiegate esclusivamente con la
presenza e sotto il costante controllo di un operatore di Polizia stradale, i
costruttori prevedono una verifica periodica con cadenze diverse, indicate nel
libretto-manuale d'uso e manutenzione e comunque con cadenza almeno
annuale, al fine di accertare il corretto funzionamento dell'apparecchio.
Gli apparecchi utilizzati in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il
diretto controllo dell'operatore di Polizia stradale, secondo quanto previsto dai
provvedimenti di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sono sottoposti ad una verifica metrologica periodica - almeno
annuale - tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di
rilevazione.
La verifica, in entrambi i casi, può essere effettuata a cura del costruttore
dell'apparecchio che risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità secondo
le norme ISO-9001 e seguenti, ovvero dai Centri di Taratura opportunamente
accreditati presso il S.I.T. - Servizio Italiano di Taratura.
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_________________
[2] Gli apparecchi di misura della velocità non sono soggetti ad operazioni di
taratura periodica in senso tecnico. Infatti, la legge n. 273/1991, che si occupa
di operazioni metrologiche di verifica, non ha alcuna attinenza con gli
apparecchi di misura della velocità. Per tali strumenti, infatti, una taratura in
senso tecnico non è necessaria poiché tale normativa riguarda soltanto i
controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e
massa. Dello stesso avviso, peraltro, è il Ministero delle Attività Produttive, il
quale ha escluso che le apparecchiature destinate a controllare la velocità
debbano essere oggetto di verifica metrologica periodica presso i SIT previsti
dalla citata legge n. 273/1991. Un obbligo generalizzato di verifica metrologica
degli strumenti non può evincersi neanche da altre norme tecniche che, non
solo non disciplinano la materia in modo specifico, ma non sono comunque
vincolanti per l'ordinamento italiano per l'assenza di specifico recepimento o
richiamo da parte di norme nazionali.
4. Percentuale di riduzione della velocità a favore del trasgressore
Alla velocità accertata dall'apparecchio di misura deve essere applicata una
riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un
minimo di 5 km/h. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non
possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto
di eventuali ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della
misura dello strumento che sono già comprese nella percentuale sopra citata
[3].
La riduzione si applica alle risultanze ottenute da tutti gli strumenti di misura
approvati per l'accertamento della velocità sia istantanea o puntuale che media
[4].
_________________
[3] Sia l'art. 142 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) che l'art. 345 del
Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992) non
fanno menzione di arrotondamenti ulteriori nella determinazione della velocità.
Pertanto il superamento dei predetti limiti, una volta effettuata la riduzione pari
al 5% della velocità rilevata, con un minimo di 5 km/h, comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria, che corrisponde al valore finale della
velocità rilevata, compresi i valori decimali (es. limite di velocità 130 km/h,
velocità rilevata di 148 km/h - riduzione del 5% = velocità 140.6 km/h con
sanzione di cui all'art. 142, comma 8 del Codice della strada per aver superato
di oltre 10 km/h).
[4] La vigente normativa di cui all'art. 345 del Regolamento di esecuzione del
Codice della strada e al citato D.M. 29 ottobre 1997, impone che la percentuale
di riduzione a favore dell'utente, pari al 5% con un minimo di 5 km/h, si
applichi a tutte le apparecchiature utilizzate per l'accertamento della velocità
dei veicoli, senza fare distinzione tra apparecchiature destinate a misurare la
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velocità istantanea e strumenti tecnici per il calcolo della velocità media.
Invero, la concessione della predetta riduzione a favore dell'utente non è
correlata alla incertezza di misura strumentale degli apparecchi, ma alla
necessità di tener conto della reale condotta dell'utente che non può tenere
costantemente sotto controllo il tachimetro, ovvero può anche superare
leggermente la velocità massima consentita per eseguire una manovra più
rapidamente a favore della sicurezza e può essere condizionata dalla possibile
imprecisione degli strumenti di misura dei veicoli (tachimetri). La riduzione
progressiva del valore della velocità media (5, 10 o 15% in base alla velocità
calcolata), prevista dal comma 2 dell'art. 345 del Regolamento di esecuzione
del Codice della strada, deve essere applicata al valore della velocità media
ricavata empiricamente dal confronto dei dati orari e delle percorrenze
autostradali ricavati dai biglietti autostradali. Ai sistemi tecnici di misurazione
della velocità media, perciò, non può essere applicata la riduzione prevista
dall'art. 345, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada
relativa alla velocità media calcolata con le risultanze dei biglietti autostradali.
5. Gestione delle apparecchiature
Gli apparecchi di misura utilizzati per contestare l'eccesso di velocità devono
essere nella completa disponibilità degli Uffici o Comandi da cui dipendono gli
organi accertatori.
L'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, tra cui quella
relativa al superamento dei limiti massimi di velocità, ricade tra le attività di
cui all'art. 11, c. 1, lett. a), del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), e
pertanto, costituendo servizio di Polizia stradale, non può essere delegato a
terzi, pena la nullità degli accertamenti [5].
5.1. Locazione comodato o leasing delle apparecchiature
Nel richiamare la disposizione di cui all'art. 345, comma 4, del Regolamento di
esecuzione del Codice della strada, nella quale è stabilito che le
apparecchiature per il rilevamento della velocità devono essere gestite
direttamente dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia
stradale elencati dall'art. 12 del Codice della strada, si fa presente che è
consentito l'uso di un apparecchio non di proprietà dell'organo accertatore, ma
che sia da questo preso in locazione, in comodato o in leasing.
La citata disposizione regolamentare, infatti, non specificando la natura del
titolo del possesso dello strumento, lascia intendere che le singole
apparecchiature possono essere:
a) prese in locazione o in leasing da imprese che ne hanno la proprietà con
contratti che possono prevedere, altresi, anche gli interventi di manutenzione;
b) acquisite in comodato da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero da Enti
Proprietari o Concessionari delle Strade, secondo convenzioni o accordi che
possono comprendere anche le operazioni di manutenzione.
In entrambi i casi, tuttavia, è sempre necessario che le stesse apparecchiature
siano costantemente mantenute nella completa ed esclusiva disponibilità degli
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organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada. Per soddisfare
la predetta esigenza, l'intervento degli organi di Polizia stradale deve
concretizzarsi:
a) per le postazioni mobili, nell'installazione, nella verifica di funzionalità e
nel costante controllo del corretto funzionamento dell'apparecchio;
b) per le postazioni fisse, nella verifica della funzionalità del sistema di
controllo e nella sua attivazione o disattivazione, anche a distanza.
5.2. Attività che possono essere affidate a privati: servizi sussidiari
all'accertamento
La convalida delle immagini prodotte dall'apparecchiatura e la sottoscrizione di
verbali di accertamento devono essere sempre effettuate dagli organi di Polizia
stradale e cosi pure ogni altra operazione che concorra alla formazione dei
predetti atti.
Possono, invece, essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli
organi di Polizia stradale le attività puramente manuali e complementari quali,
a titolo esemplificativo, la rimozione e sostituzione dei rullini, lo sviluppo degli
stessi e la stampa dei fotogrammi, la masterizzazione dei dati relativi, ovvero
la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica.
Durante le operazioni di rilevamento, è possibile avvalersi di tecnici
specializzati purché a questi ultimi non siano affidati compiti di accertamento e
controllo, di specifica competenza degli operatori di Polizia stradale.
Per quanto riguarda, invece, la fase dello sviluppo dei fotogrammi
impressionati, si ribadisce la necessità che un operatore di Polizia presenzi alle
operazioni demandate ad un laboratorio privato al fine di garantire la
legittimità dell'operazione e l'obbligo di gestione diretta prevista dal citato art.
345 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
5.3. Quantificazione del corrispettivo in caso di locazione
In conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 201 del Codice della
strada, le spese relative alle attività affidate a terzi rientrano tra quelle di
accertamento e, come tali, essendo possibile una quantificazione analitica dei
costi, si può determinare il corrispettivo da riconoscere al soggetto appaltante
ed eventualmente da porre a carico, in misura proporzionale, al trasgressore.
Tuttavia, le spettanze da elargire all'aggiudicatario dell'appalto di locazione
dell'apparecchio e dei relativi servizi devono essere rapportate alle disposizioni
dell'art. 208 del Codice della strada, relative alla destinazione dei proventi degli
illeciti amministrativi, ove è prevista tra l'altro, la possibilità della fornitura dei
mezzi tecnici necessari per i servizi di Polizia stradale. Il corrispettivo, perciò,
deve essere sempre commisurato al costo delle operazioni effettuate o in
funzione del tempo di utilizzo delle apparecchiature e non alle sanzioni
eventualmente riscosse [6].
_________________
[5] A tale comportamento consegue, altresì, la censurabilità delle
amministrazioni inadempienti, in quanto in contrasto con la previsione
dell'articolo 345, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della
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strada (D.P.R. n. 495/1992), secondo il quale l'accertamento delle violazioni ai
limiti massimi di velocità deve essere eseguito attraverso la "gestione diretta"
delle apparecchiature da parte degli organi di Polizia stradale (Cass. Civ., Sez.
I, 7 novembre 2003 n. 16713).
[6] Se da una parte, infatti, appare illogico in un rapporto contrattuale con
natura "do ut facias" vincolare il corrispettivo per la prestazione ad un'"alea"
corrispondente ad una percentuale delle sanzioni amministrative pecuniarie
riscosse, dall'altra appare paradossale che concorra all'attività di accertamento
un soggetto privato che, pur accettando il rischio contrattuale, determini con la
propria opera l'entità del corrispettivo da ricevere, riducendo cosi lo stesso
rischio contrattuale. Una procedura cosi come ipotizzata appare in parte in
contrasto anche con le disposizioni dettate dall'art. 208 del Codice della strada,
che stabilisce la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie. Difatti, una determinazione "a priori" del costo del servizio, basata
su una percentuale predefinita e senza una motivazione plausibile che
giustifichi tale corrispettivo, limiterebbe in modo sostanziale le percentuali che
spettano ai soggetti beneficiari richiamati nel medesimo art. 208 del Codice
della strada, con il rischio di pregiudicare le attività e gli obbiettivi da
perseguire che sono finanziati con i fondi in questione.
6. Precauzioni a tutela della riservatezza personale
I dispositivi di controllo utilizzati per l'accertamento dell'eccesso di velocità che
consentono di documentare la violazione ed a richiesta dell'interessato la
visione successiva devono essere impiegati nel rispetto delle norme sulla
riservatezza personale (D.Lgs. n. 196/2003).
La doverosa considerazione dei diritti della persona, impone l'adozione di
alcune cautele. In particolare è necessario che:
- gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo
monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di infrazione;
- salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini
rilevate siano fruibili solo per l'accertamento e la contestazione degli illeciti
stradali;
- la registrazione continua del monitoraggio del traffico sia conservata in
forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle
persone e possa essere disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto
per studi o ricerche sul traffico;
- le risultanze fotografiche o le riprese video siano nella disponibilità e
vengano trattate solo dal personale responsabile degli organi di Polizia e dagli
incaricati del trattamento e della gestione dei dati;
- le immagini siano conservate solo per il periodo di tempo strettamente
necessario all'applicazione delle sanzioni e alla definizione dell'eventuale
contenzioso;
- nella conservazione delle risultanze fotografiche o video, siano adottati gli
accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l'accesso non autorizzato ai dati e alle
immagini trattate.
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6.1. Limiti all'applicazione della normativa di tutela della riservatezza
Occorre precisare che l'applicazione della vigente normativa in materia di
riservatezza personale, riferita al trattamento delle immagini, comprese anche
quelle registrate nei controlli con documentazione video, è obbligatoria solo
qualora permetta di identificare un soggetto anche in via indiretta, cioè
attraverso il collegamento con altre informazioni, quali quelle degli archivi del
Pubblico Registro Automobilistico o del Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Pertanto, le prescrizioni sopra richiamate non operano quando i sistemi
utilizzati e le registrazioni effettuate, per la distanza, per l'ampiezza dell'angolo
di visuale, per la tipologia degli strumenti ovvero per altre cause contingenti
non contengano dati identificativi dei veicoli.
6.2. Tutela della riservatezza nel caso di esternalizzazione di servizi
sussidiari all'accertamento
Qualora le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica
ovvero di gestione della documentazione video o digitale prodotta dalle
apparecchiature di rilevamento della velocità siano affidate a soggetti privati,
deve essere sempre garantito il rigoroso rispetto delle disposizioni poste a
tutela della riservatezza personale.
In particolare, deve comunque essere assicurato che:
- i dipendenti della struttura privata operino in qualità di "incaricati del
trattamento";
- gli stessi agiscano sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del
"titolare del trattamento" e del "responsabile del trattamento";
- il ruolo di "incaricato del trattamento" possa essere svolto soltanto da una
persona fisica;
- sia nominato "responsabile del trattamento" la società incaricata, ovvero
una o più persone operanti nell'Amministrazione Pubblica, ovvero una o più
persone operanti nella medesima struttura privata.
Ricorrendo tali presupposti, il privato è legittimato a trattare i precedenti dati
della struttura pubblica, di cui abbia la disponibilità, ma è comunque vincolato
ad utilizzarli nell'ambito dei compiti che devono risultare da un atto scritto
(provvedimento amministrativo o convenzione).
6.3. Visione delle fotografie o della documentazione video da parte
degli interessati
Per garantire le esigenze di riservatezza, le fotografie o le immagini che
costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati non devono mai essere
inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di
contestazione.
Tuttavia, poiché l'intestatario del veicolo ha un legittimo interesse a conoscere
l'effettivo autore della violazione e, pertanto, ad ottenere dalla competente
autorità ogni elemento utile al riguardo, la visione della documentazione
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fotografica o del video deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario
del verbale, nel rispetto delle norme sull'accesso ai dati personali trattati.
Al momento dell'accesso, pertanto, dovranno essere opportunamente oscurati
o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo
controllato.
6.4. Riprese frontali
Le esigenze di riservatezza personale escludono la possibilità di effettuare il
rilevamento della velocità con sistemi automatici, senza contestazione
immediata della violazione, attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo
e la memorizzazione di immagini che permettano di identificare le persone che
vi si trovano a bordo. Un siffatto tipo di accertamento, infatti, in quanto non
indispensabile, si pone in violazione alle norme in materia di riservatezza.
Sono, viceversa, compatibili le riprese frontali realizzate con l'ausilio di
dispositivi laser impiegati per la contestazione immediata delle violazioni.
Infatti, in tali casi, la documentazione video realizzata costituisce solo il
supporto che attesta una violazione accertata direttamente dall'operatore di
Polizia.
7. Segnalazione delle postazioni di controllo
L'art. 142, comma 6-bis, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) impone
che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano:
a) preventivamente segnalate;
b) ben visibili.
Il rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la
massima trasparenza all'attività di prevenzione realizzata con l'impiego di
apparecchiature di controllo della velocità, deve essere garantito mediante
l'uso di segnali o di dispositivi di segnalazione luminosa.
Le loro caratteristiche e le modalità di impiego sono state stabilite con decreto
adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, D.M.
15 agosto 2007.
In proposito, nel rinviare a tale provvedimento per quanto concerne le
indicazioni relative al contenuto del messaggio, si richiama l'attenzione sugli
articoli 2 e 3 precisando che:
a) il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di
preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente,
stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garantirne il
tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo
casi particolari, in cui l'andamento plano-altimetrico della strada o altre
circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza
maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la
postazione di controllo possa essere "adeguata" la distanza minima indicata,
per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3, del Regolamento di
esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992) per la collocazione dei
segnali di prescrizione; tale distanza minima, infatti, consente di garantire il
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corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli
utenti in transito;
b) la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che
indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può
essere superiore a km 4 e tra il segnale e la postazione non devono essere
presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche;
c) le caratteristiche costruttive dei segnali stradali utilizzabili (forma, colore
di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc.) sono quelle previste dal del
Regolamento di esecuzione del Codice della strada per i segnali di indicazione;
per i dispostivi luminosi a messaggio variabile, invece, occorre far riferimento
alle disposizioni dell'art. 170 del medesimo regolamento.
L'informazione sulla presenza della postazione di controllo sia fissa che mobile
[7], deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di
indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via
provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il
dispositivo [8] secondo le indicazioni del D.M. 15 agosto 2007 [9].
Per le postazioni mobili possono essere utilizzati segnali collocati in modo
permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi sia stata
oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto
di strada non sia occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assuma il
carattere di sistematicità [10].
Limitatamente alle postazioni mobili di controllo, l'esigenza di informazione
preventiva può essere soddisfatta anche attraverso l'impiego di dispositivi
luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata
distanza dalla postazione stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal
citato D.M. 15 agosto 2007.
Tutte le segnalazioni in argomento dovranno essere comunque collocate in
condizioni di sicurezza e in modo da consentirne il tempestivo avvistamento da
parte degli utenti in transito e la tutela dell'incolumità degli operatori di Polizia.
7.1. Disposizioni per rendere visibili le postazioni di controllo della
velocità
Le postazioni fisse di rilevamento della velocità possono essere rese ben visibili
attraverso un'opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute,
ovvero attraverso la collocazione su di esse di un segnale di indicazione
dell'organo operante conforme a quello riprodotto dall'art. 125 del
Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
Le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili
ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori
istituzionali. In alternativa, quando sia utilizzato un veicolo di serie nella
disponibilità della Pubblica Amministrazione, la visibilità della postazione può
essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di
un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo
uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile.
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[7] Il comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 168/2002 prescrive che
l'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo
deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada. La norma,
utilizzando il termine "informazione" e non facendo alcun riferimento alla
necessità di una specifica forma di segnalamento o alla collocazione di un
segnale stradale previsto dal Codice della strada, aveva inteso stabilire che
l'avviso della presenza o dell'utilizzazione dei dispositivi potesse essere dato
con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile e cioè, a titolo
esemplificativo, anche attraverso pannelli a messaggio variabile, comunicati
scritti o volantini consegnati all'utenza, annunci radiofonici o da parte dei
mass-media, ecc. Con l'introduzione del comma 6-bis dell'art. 142 del Codice
della strada, tuttavia, gli strumenti di controllo della velocità devono essere
necessariamente presegnalati con l'uso di segnali stradali o pannelli a
messaggio variabile, secondo le indicazioni del D.M. 15 agosto 2007.
[8] La norma non impone la presegnalazione dell'effettivo funzionamento delle
apparecchiature ma solo dell'installazione della postazione fissa o della sua
abituale collocazione, quando trattasi di postazioni mobili.
[9] Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali,
peraltro, resta ferma la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse e
mobili di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed autostrade,
purché avente colori, caratteristiche dimensionali e di installazione conformi
alle disposizioni regolamentari in materia.
[10] Salvo i casi sopracitati, infatti, l'utilizzazione di segnaletica permanente
per segnalare postazioni temporanee, se pur non vietata dalle disposizioni
vigenti, risulta non coerente con la tipologia utilizzata e con l'esigenza di
credibilità che il messaggio segnaletico deve fornire. Pertanto, salvo i casi
sopraindicati, le postazioni mobili dovrebbero essere segnalate con segnali
stradali temporanei.
8. Soggetti che possono utilizzare i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo
L'articolo 4, comma 1, della legge n. 168/2002 limita l'utilizzazione o la
installazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo a distanza ai soli
organi di Polizia stradale indicati nel comma 1, dell'art. 12 del Codice della
strada (D.Lgs. n. 285/1992).
Resta impregiudicata, per i restanti organi di Polizia stradale richiamati ai
commi 2 e 3 dell'art. 12 del Codice della strada, la facoltà di utilizzare
dispositivi di controllo finalizzati all'accertamento diretto delle violazioni,
procedendo, quando possibile, alla prescritta contestazione immediata delle
stesse. I medesimi soggetti, peraltro, possono utilizzare anche i dispositivi di
controllo senza effettuare la contestazione immediata nei casi previsti dall'art.
201, comma 1-bis, lett. e), del Codice della strada, a condizione che il loro
impiego avvenga con la presenza e sotto il diretto controllo di dipendenti
abilitati allo svolgimento di compiti di Polizia stradale.
8.1 Impiego di operatori nell'attività di controllo
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Nei casi indicati all'art. 201, comma 1-bis, lett. e), la condizione della costante
presenza di un operatore di Polizia stradale può ritenersi soddisfatta quando
l'apparecchio di misura è gestito anche da un solo dipendente.
Quando il servizio di controllo prevede la contestazione immediata della
violazione, non è richiesto l'impiego coordinato di più unità operative, essendo
sufficiente l'utilizzazione di una sola unità operativa composta da almeno due
operatori di Polizia stradale. Infatti, nel rispetto delle regole fissate dalle
presenti istruzioni, il numero degli operatori e le modalità del loro impiego
restano in ogni caso rimessi alla valutazione discrezionale del responsabile del
Comando o dell'Ufficio da cui dipendono.
Parte II - Individuazione dei tratti di strada in cui è consentito il
controllo a distanza delle violazioni senza la presenza di operatori di
Polizia
1. Impiego e caratteristiche dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo
L'articolo 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e modificato dalla
L. 1 agosto 2002, n. 168, consente sia l'impiego di dispositivi che di mezzi
tecnici di controllo del traffico, per l'accertamento a distanza di alcune
violazioni, tra cui l'eccesso di velocità (art. 142 del Codice della strada - D.Lgs.
n. 285/1992).
In particolare è possibile l'installazione e l'impiego di dispositivi in grado di
rilevare, anche in modo automatico [11], le violazioni, senza la presenza o
l'intervento contestuale dell'operatore di Polizia stradale ovvero di mezzi tecnici
che mettono in condizione l'organo preposto all'attività di monitoraggio del
traffico a distanza di accertare l'illecito in un luogo diverso da quello in cui esso
si sviluppa e dal momento in cui si compie.
La norma legittima l'accertamento e la contestazione differita delle violazioni
rilevate con i predetti dispositivi tecnici senza richiedere che l'impossibilità
della contestazione immediata sia adeguatamente motivata caso per caso, ma
considerandola oggettivamente ed in via presuntiva presente in tutte le
fattispecie indicate [12] [13].
I dispositivi di controllo si identificano con gli strumenti tecnici costruiti
specificamente per accertare violazioni (quali, a titolo esemplificativo, i
misuratori di velocità), mentre i mezzi tecnici di controllo [14] sono costituiti,
più genericamente, da tutti gli apparecchi che consentono di controllare il
traffico a distanza (videocamere, sistemi digitali di rilevamento del passaggio,
ecc.).
L'art. 4 in linea con le disposizioni dell'art. 45, comma 6, del Codice della
strada prescrive che i dispositivi di controllo, utilizzati per l'accertamento
automatico delle violazioni e cioè senza richiedere la presenza o l'intervento
diretto degli operatori di Polizia stradale, devono essere approvati ed omologati
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La disposizione è in armonia con l'art. 345 del Regolamento di esecuzione del
Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992), secondo cui tutti i dispositivi
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destinati a controllare la velocità dei veicoli devono essere approvati od
omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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[11] Secondo l'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, gli accertamenti in automatico
dalle violazioni previste dell'art. 142 sono correttamente effettuati senza la
presenza dell'organo di controllo, solo qualora vengano eseguiti mediante
apparecchiature che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale
impiego. Ne consegue che se i dispositivi di rilevamento che non hanno
ottenuto la suddetta approvazione, possono essere utilizzati solo se gestiti
direttamente dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità.
[12] La norma intende riferirsi sia all'impiego di dispositivi o mezzi tecnici di
controllo che rilevano l'infrazione quando il veicolo è già transitato e che sono
presidiati durante il funzionamento da un organo di Polizia stradale, sia
all'impiego di strumenti che automaticamente, senza neppure la presenza
dell'operatore di Polizia, registrano l'infrazione e trasmettono i dati a distanza
(controlli da remoto), ovvero che consentono l'accertamento in tempi
successivi sulla base delle immagini raccolte.
[13] Occorre precisare, tuttavia, che la disposizione dell'art. 4, L. n. 168/2002
non sostituisce le norme generali del Codice della strada in materia di
accertamento degli illeciti; piuttosto, le integra prevedendo una procedura
speciale per l'attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato
anche senza il diretto intervento di un operatore di Polizia stradale, ed
introducendo un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata
di cui all'art. 200 del Codice della strada, quando l'accertamento avviene su
strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi, è
comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale
operante o par gli utenti della strada. Per questa ragione, fuori dei casi descritti
dalla norma, è possibile continuare ad utilizzare sistemi di misurazione della
velocità ovvero di rilevamento o di documentazione degli illeciti avendo
riguardo alla disciplina generale del Codice della strada, perciò, ove possibile,
si potrà procedere all'immediata contestazione della violazione.
[14] Riguardo ai mezzi tecnici di controllo del traffico, che richiedono
l'intervento a distanza di un operatore al fine di rilevare un'infrazione (ad
esempio, videocamere a circuito chiuso), si evince che i medesimi possono
essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 148 e 176
del Codice della strada senza necessità di preventiva approvazione del
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, purché siano sotto il diretto
controllo degli organi di Polizia stradale che, a distanza, effettuano il
monitoraggio del traffico in tempo reale.
2. Individuazione con decreto del prefetto delle strade sulle quali è ammesso
l'uso dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo
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Relativamente alle strade classificate dall'art. 2, comma 2, del Codice della
strada (D.Lgs. n. 285/1992) di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane
principali) i dispositivi di controllo possono essere sempre utilizzati, per cui non
è necessaria una preventiva ricognizione da parte del prefetto [15]. Per le
strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) e D (strade urbane di
scorrimento), spetta al prefetto, con proprio decreto, la determinazione dei
tratti in cui è possibile l'attività di controllo remoto del traffico finalizzata
all'accertamento delle violazioni per eccesso di velocità, sentiti gli organi di
Polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della strada e su
conforme parere degli enti proprietari delle strade.
A tal proposito si soggiunge che le strade classificate ai sensi dell'art. 2,
comma 2, lett. B e C del Codice della strada come "extraurbane", quando
attraversano i centri abitati assumono automaticamente e funzionalmente la
classificazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. D, E, o F, a seconda delle
caratteristiche e a prescindere dall'ente che abbia la proprietà o la gestione
amministrativa delle strade stesse.
Nell'ipotesi, pertanto, che tali arterie assumano la classificazione di strade
urbane di quartiere o strade locali non è consentita l'installazione di sistemi di
rilevamento a distanza [16]; viceversa, è ammessa quando assumono la
classificazione di strade urbane di scorrimento, previa individuazione puntuale
da parte del prefetto del tratto di strada ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n.
168/2002.
Sulle strade di tipo A e B nonché sui tratti di altre strade individuati dal
prefetto è sempre consentita la contestazione differita della violazione [17].
_________________
[15] Il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 168/2002 indica
chiaramente, richiamando il testo del Codice della strada al riguardo, che
l'ambito territoriale di utilizzo dei citati dispositivi è circoscritto solo alle
autostrade, alle strade extraurbane principali, alle strade extraurbane
secondarie e alle strade urbane di scorrimento. La procedura di individuazione
dei tratti di strade di cui al successivo comma 2, concernente le arterie diverse
dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, quindi, non può
riguardare le strade urbane di quartiere e le strade locali, né è possibile
interpretare la mancanta esplicita esclusione come possibilità di estendere tale
disciplina anche alle strade urbane di quartiere e alle strade locali.
[16] In tali casi, assicurando la costante presenza di un operatore di Polizia,
potrà essere omessa la contestazione immediata della violazione quando
ricorrono le condizioni indicate dall'art. 201, comma 1-bis, lett. e) del Codice
della strada
[17] Il provvedimento del prefetto che individua tali tratti di strada, non limita
la possibilità, per tutti i soggetti indicati dall'art. 12, c. 1, del Codice della
strada, di procedere in qualsiasi luogo al controllo della velocità secondo gli
ordinari moduli operativi, che prevedono il fermo del veicolo e la relativa
contestazione immediata, ovvero, se questa è impossibile, la notificazione
successiva del verbale di contestazione della violazione, rilevata in presenza
dei citati soggetti, nel quale saranno adeguatamente indicati i motivi che non
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hanno consentito il fermo del veicolo e la contestazione al trasgressore ai sensi
dell'art. 201, comma 1-bis, lettera e) del Codice della strada.
3. Criteri per la determinazione dei tratti di strada in cui è possibile l'utilizzo di
dispositivi e mezzi di controllo del traffico
Sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, il
citato art. 4, L. n. 168/2002 disciplina l'attività di controllo, anche remoto, del
traffico, finalizzata all'accertamento degli illeciti tra cui quelli dell'art. 142 del
Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992). La contestazione differita delle
violazioni rilevate con i dispositivi in argomento è legittima quando, sulla base
di una valutazione preventiva compiuta dal Prefetto, i tratti di strada sui quali
possono essere collocati dispositivi di controllo rispondono ai seguenti criteri:
- un elevato livello di incidentalità;
- la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione
immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di
traffico.
La norma intende favorire un impiego diffuso della tecnologia non
esclusivamente a fini sanzionatori, ma in modo funzionale e coerente con
l'obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti stradali.
3.1 Elevato livello di incidentalità sul tratto di strada
Quanto alle ragioni che sostengono il primo criterio, si sottolinea l'esigenza, per
ciascun tratto di strada da sottoporre a controllo, di un'accurata analisi del
numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali ivi
avvenuti nel quinquennio precedente.
Infatti, secondo la previsione normativa, l'impiego delle tecnologie di controllo
del traffico è giustificato solo dalla gravità del fenomeno infortunistico
registrato sul tratto di strada, riconducibile nelle sue cause a quei
comportamenti rilevabili dai citati dispositivi e mezzi tecnici di controllo.
3.2 Documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla
contestazione immediata
Quanto al secondo criterio, è necessario preliminarmente evidenziare che i
fattori elencati nel richiamato art. 4, comma 2, della legge n. 168/2002
(condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico) hanno carattere
tassativo per cui non possono essere prese in considerazione situazioni
ambientali diverse o altre esigenze, pur astrattamente rilevanti ai fini di
dimostrare l'impossibilità di fermare i veicoli.
Nella valutazione delle condizioni strutturali e plano-altimetriche del tratto
interessato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, occorre avere
riguardo ai seguenti elementi che condizionano l'operatività della normale
attività di vigilanza stradale:
- presenza di più corsie per ciascun senso di marcia, ovvero suddivisione
della strada in carreggiate separate, anche in ambito urbano, in cui mancano
spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate), gallerie e
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viadotti privi di aree per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque,
in condizioni di sicurezza;
- situazioni in cui l'andamento della strada (curve) o il suo profilo
altimetrico (dossi o cunette) limitano la visibilità e condizionano in modo
negativo la possibilità di fermare e di fare sostare i veicoli dei trasgressori fuori
della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza, in corrispondenza del
tratto di strada interessato e in quello immediatamente successivo;
- condizioni particolari di scarsa visibilità, legate, ad esempio, a fenomeni
atmosferici ciclicamente ricorrenti (nebbia) che, in concomitanza con altri
fattori ambientali o con le caratteristiche della strada (assenza di spazi idonei
per effettuare il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono difficile e
pericolosa l'ordinaria attività di controllo.
Nella valutazione complessiva dei fattori relativi al criterio in argomento
dovranno essere considerati, inoltre, la composizione ed il volume di traffico
sulla strada. Infatti, a titolo esemplificativo, la presenza di un traffico molto
intenso e prevalentemente formato da mezzi pesanti rende manifesta la
difficoltà di procedere al fermo dei veicoli anche su strade ad una sola corsia
per senso di marcia, soprattutto se il tratto interessato non presenta spazi
idonei per lo stazionamento dei veicoli pesanti fuori della carreggiata, o
comunque in condizioni di sicurezza tali da evitare pericolo o intralcio per la
circolazione.
4. Procedimento di individuazione ed emissione del decreto da parte del
prefetto
Il procedimento di individuazione dei tratti di strada in cui è possibile il
controllo, finalizzato all'accertamento a distanza delle violazioni, è avviato dal
Prefetto di iniziativa o a seguito di richiesta dell'organo di Polizia stradale
competente per territorio, corredata degli elementi valutativi di seguito indicati
e del parere dell'ente proprietario o concessionario della strada.
4.1. Richiesta degli organi di Polizia stradale
La richiesta dell'organo di Polizia stradale deve evidenziare, in particolare:
- la gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio
nel tratto di strada interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso,
soprattutto in relazione all'inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e
di sorpasso;
- le caratteristiche del traffico che vi si svolge con riguardo sia alla
composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano
l'arteria stradale;
- le difficoltà operative dell'organo di Polizia stradale nel procedere con gli
ordinari moduli di controllo alla contestazione immediata delle violazioni
nell'area segnalata.
Deve, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:
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- localizzazione esatta del tratto interessato e descrizione accurata della
sede stradale, corredata di idonea documentazione fotografica e, ove possibile,
di disegni, piantine o planimetrie;
- studio statistico della situazione infortunistica, facendo riferimento ai
sinistri che si sono verificati negli ultimi cinque anni nel tratto di strada
interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso con l'indicazione, per
ciascun sinistro, delle presumibili cause e delle conseguenze alle persone o alle
cose che ne sono derivate;
- analisi del traffico riferita ad almeno una giornata lavorativa;
- relazione conclusiva del responsabile dell'ufficio con la quale si illustrano
le attività di Polizia svolte sulla strada e le difficoltà riscontrate nell'utilizzazione
degli ordinari modelli operativi di controllo, senza recare pregiudizio alla
sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità dei
conducenti controllati e del personale operante.
4.2. Parere dell'ente proprietario o concessionario della strada
Il comma 2 dell'art. 4 L. n. 168/2002 prevede altresi che ai fini della
individuazione dei tratti da sottoporre a controllo si debbano esprimere gli enti
proprietari degli stessi (per le strade in concessione, il parere è espresso dal
concessionario art. 14, comma 3, del Codice della strada - D.Lgs. n.
285/1992).
Tale parere ha natura obbligatoria e vincolante ed ha per oggetto la
compatibilità tecnica dell'installazione o dell'utilizzazione dei dispositivi con la
conservazione delle infrastrutture stradali, la tutela della fluidità del traffico e
la sicurezza della circolazione.
Per agevolare l'attività istruttoria, è opportuno promuovere modalità flessibili di
comunicazione e di dialogo tra Amministrazioni, attraverso il ricorso a
conferenze di servizi o a valutazioni collegiali.
Potrebbe a tale scopo essere utile avvalersi delle Conferenze provinciali
permanenti previste dall'art. 11 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, nel cui ambito sono presenti ed operano tutte le componenti
interessate alla sicurezza della circolazione stradale.
4.3. Emissione del decreto da parte del Prefetto
Nella prima fase di applicazione della legge è stata già effettuata una
individuazione complessiva di tutti i tratti interessati, con l'emissione dei
relativi decreti.
La procedura per l'adozione di nuovi provvedimenti, in analogia con quanto
previsto dal comma 2, art. 4 della legge n. 168/2002, in caso di richiesta
presentata dall'organo di Polizia stradale, dovrà concludersi entro 90 giorni.
Parte III - Modalità di controllo e di contestazione
1. Postazioni fisse di rilevamento senza la presenza dell'operatore di Polizia
Le postazioni fisse in modalità automatica di controllo remoto delle violazioni
senza la presenza di un operatore di Polizia, possono essere utilizzate solo
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quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 201, comma 1-bis, lett. f) del
Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) che richiama l'art. 4 della legge n.
168/2002 [18] e precisamente:
a) sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. L'utilizzazione o
l'installazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici in argomento è ammessa senza
la necessità di una preventiva verifica della possibilità di procedere alla
contestazione immediata [19] in ragione dell'oggettiva difficoltà di procedere al
fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza
stradale;
b) sugli altri tratti di strada individuati dal prefetto ai sensi dell'art. 4 della
L. n. 168/2002. Su tutte le altre strade, cioè su quelle classificate dall'art. 2 del
Codice della strada lettere C e D come extraurbane secondarie ovvero urbane
di scorrimento, l'utilizzazione o l'installazione dei predetti dispositivi è
sottoposta ad una preventiva valutazione da parte del Prefetto tendente a
verificare che, in concreto, sussistano le obiettive ragioni per l'impiego di
strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio
generale della contestazione immediata sancito dall'art. 200 del Codice della
strada
Le strade urbane di quartiere e le strade locali, classificate dall'art. 2 del Codice
della strada come di tipo E ed F, restano escluse dall'ambito di applicazione
delle disposizioni sopraindicate. Su queste, pertanto, permane l'attività di
controllo con l'intervento diretto degli organi di Polizia stradale [20].
1.1. Strumenti utilizzabili; approvazione,
d'impiego. Rinvio
Si rinvia a: Parte I - paragrafi 1, 2 e 3.
taratura
e
modalità
1.2. Presegnalazione della presenza dei dispositivi. Rinvio
Gli strumenti devono essere presegnalati secondo le modalità indicate nella
parte prima - paragrafo 7 delle presenti istruzioni operative.
Se posizionati allo stesso livello della sede stradale, il box in cui sono alloggiati
gli strumenti di misura deve essere reso ben visibile, collocando sopra di esso il
segnale richiamato al paragrafo 7.1).
Nel caso in cui gli strumenti di misura siano situati al di sopra della sede
stradale, il portale su cui sono installati deve recare segnali ben visibili
indicanti la presenza dello strumento di misura della velocità.
_________________
[18] Gli accertamenti delle violazioni di cui all'art. 142 del Codice della strada
effettuati in deroga al principio di contestazione immediata ed in assenza degli
organi di Polizia stradale possono avvenire, mediante uso di apparecchiature
debitamente omologate, solo sulle strade individuate all'art. 4 del D.L. 20
giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n.
168 e con le modalità ivi previste. A tal fine occorre precisare che le
disposizioni della lettera f) del comma 1-bis dell'art. 201 del Codice della
strada cosi come formulata a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 27
giugno 2003, n. 151, convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 214, pur facendo
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riferimento solo all'accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 D.L.
n. 121/2002, non hanno operato una tacita abrogazione, nelle parti non
richiamate, del citato art. 4. Infatti, proprio nelle parti dell'art. 4 citato, non
richiamate espressamente dall'art. 201, comma 1-bis, lettera f) del Codice
della strada, sono individuate le norme di comportamento la cui violazione può
essere accertata e contestata con le modalità previste ai commi 1-bis e 1-ter
dell'articolo 201 del Codice della strada Di conseguenza non si può ritenere che
sia consentito il rilevamento, con le modalità prescritte, su ogni tipologia di
strada.
[19] Il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito in legge 1 agosto
2003, n. 214, ha introdotto il comma 1-ter dell'art. 201 del Codice della strada,
prevedendo che la contestazione immediata della violazione non sia necessaria
qualora vengano utilizzati dispositivi debitamente omologati e che la violazione
possa essere accertata anche senza la presenza materiale dell'operatore di
Polizia stradale, cioè attraverso le risultanze fotografiche o video degli
apparecchi omologati installati ed utilizzati dall'organo di Polizia stradale.
Pertanto, l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità commesse sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali è ammesso senza la necessità
di una preventiva verifica della possibilità di procedere alla contestazione
immediata e senza particolari limitazioni circa eventuali accertamenti da
remoto cioè senza la presenza dell'operatore, purché avvenga con
apparecchiature omologate.
[20] A tal proposito si soggiunge che le strade classificate ai sensi dell'art. 2,
comma 2, lett. B e C) del Codice della strada come "extraurbane", quando
attraversano i centri abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la
classificazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. D, E o F, a seconda delle
caratteristiche e a prescindere dall'Ente che abbia la proprietà o la gestione
amministrativa della strada stessa. Nell'ipotesi, pertanto, che tali arterie
assumano la classificazione di strade urbane di quartiere o strade locali non è
ammessa l'installazione di sistemi di rilevamento senza la presenza dell'organo
di Polizia stradale: viceversa, quando assumono la classificazione di strade
urbane di scorrimento, essa è ammessa previa individuazione puntuale da
parte del prefetto del tratto di strada ai sensi della legge 1 agosto 2002, n.
168.
2. Postazioni mobili di rilevamento senza la presenza dell'operatore di Polizia
Nei casi indicati alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1, possono essere
utilizzate anche apparecchiature mobili di rilevamento, purché approvate per
tale scopo, funzionanti in modo automatico senza la presenza di un operatore
di Polizia. I dispostivi di misura possono essere alloggiati all'interno di veicoli in
sosta fuori della carreggiata, ovvero collocati su cavalietti o in strutture
removibili poste fuori della carreggiata.
Rientrano, infatti, nella categoria degli strumenti di controllo a distanza anche i
dispositivi mobili in grado di rilevare e documentare in modo automatico le
violazioni. L'intervento dell'operatore di Polizia è limitato all'attivazione e alla
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verifica della funzionalità dell'apparecchio, le cui risultanze - fotografie, filmati
o analoghi sistemi di memorizzazione dell'immagine - sono successivamente
sviluppate in un verbale di contestazione.
2.1. Presegnalazione della presenza dei dispositivi. Rinvio
A tal fine devono essere osservate le modalità indicate nella parte I - paragrafo
7. Il dispositivo di controllo deve essere reso ben visibile secondo le indicazioni
valide per le postazioni di controllo mobile di cui al medesimo paragrafo.
3. Postazioni mobili di rilevamento con la presenza dell'operatore di Polizia
Gli strumenti di misura della velocità collocati in postazioni mobili con la
presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di Polizia possono essere
utilizzati su tutte le strade sia urbane che extraurbane.
Occorre, tuttavia, precisare che:
a) se sono utilizzati in autostrada, sulle strade extraurbane principali e sulle
strade indicate nel decreto del prefetto di cui all'art. 4, L. n. 168/2002, è
sempre ammessa la contestazione differita della violazione e, quindi, possono
essere impiegati anche senza necessità di motivare le ragioni per le quali non
si è proceduto al fermo del veicolo condotto in eccesso di velocità;
b) se impiegati su altre strade, anche urbane, la contestazione differita
della violazione è ammessa solo quando l'apparecchiatura di controllo è
utilizzata sotto il diretto controllo di un operatore di Polizia e ricorre,
alternativamente, una delle seguenti condizioni indicate dall'art. 201, comma
1-bis lett. e), del Codice della strada, e cioè:
- lo strumento, per caratteristiche tecniche, non consente di accertare la
velocità dei veicoli se non dopo che sono transitati davanti alla postazione di
controllo [21];
- sia impossibile fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari
[22].
In tali casi, il verbale di contestazione, con richiamo alle disposizioni
dell'art. 201, comma 1-bis, lett. e), deve solo indicare le modalità di
effettuazione del servizio di controllo che legittimano il mancato fermo
immediato del veicolo in eccesso di velocità;
c) al di fuori delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), devono
essere impiegati in modo da consentire, ove possibile, il fermo immediato del
conducente in eccesso di velocità per contestargli direttamente la violazione. In
caso di impossibilità di contestazione immediata, il verbale deve indicare in
modo preciso i motivi che non hanno consentito tale operazione.
Fuori dei casi in cui si rende possibile il controllo remoto delle violazioni e la
loro contestazione differita, è sempre opportuno procedere alla contestazione
immediata degli illeciti stradali - se necessario con l'impiego articolato di più
unità operative - nel rispetto della prioritaria esigenza della salvaguardia
dell'incolumità degli operatori e dei trasgressori.
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Ciò in considerazione dell'indubbia efficacia deterrente della concreta possibilità
di applicare eventuali misure sanzionatone a carico del conducente nella
immediatezza della violazione.
_________________
[21] Può ritenersi legittimo l'utilizzo di apparecchiature che consentono di
rilevare la velocità senza procedere alla contestazione immediata della
violazione quando, per la tutela degli operatori addetti al servizio e degli altri
utenti della strada, sia obiettivamente impossibile o comunque molto
pericoloso, da parte di una sola unità operativa, il fermo immediato del veicolo.
Tale difficoltà può derivare sia dalle modalità di effettuazione del servizio di
controllo che dalle caratteristiche strutturali o plano-altimetriche della strada.
Salvo particolari situazioni contingenti, ed a titolo meramente esemplificativo,
la situazione sopraindicata può dirsi sempre esistente sulle strade extraurbane
a carreggiate separate prive di barriere o restringimenti che consentono la
contestazione immediata; sulle strade a più corsie per senso di marcia, urbane
ed extraurbane, prive di spazi adatti per effettuare il fermo dei veicoli; in tutte
le situazioni in cui sia obiettivamente pericoloso procedere a fermare il
trasgressore per l'incolumità degli utenti, degli operatori e per la sicurezza
della circolazione.
[22] Senza procedere alla contestazione immediata della violazione può
ritenersi legittimo l'utilizzo di apparecchiature che consentono di rilevare la
velocità solo dopo che il veicolo controllato è passato davanti alla postazione di
controllo. In tali casi, non è necessario dimostrare anche l'obiettiva
impossibilità o comunque l'elevata pericolosità del fermo immediato del
veicolo. Né può essere richiesto all'organo di Polizia procedente di operare con
la presenza di più unità operative.
4. Accertamento diretto con fermo del veicolo e contestazione immediata della
violazione
La contestazione immediata dell'eccesso di velocità al conducente del veicolo
appena fermato non richiede che l'agente accertatore disponga di prove
fotografiche o video o altro a supporto della rilevazione effettuata con lo
strumento di misurazione.
Sulla base delle disposizioni dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada
(D.Lgs. n. 285/1992) [23] e conformemente ad un consolidato orientamento
giurisprudenziale, in caso di accertamento con contestazione immediata, la
fotografia o la ripresa rappresenta una documentazione ulteriore, ma non
indispensabile, ai fini del raggiungimento della piena prova della violazione
stessa. Le risultanze fornite dagli apparecchi omologati, coincidono, infatti, con
la visualizzazione della velocità sul display degli apparecchi stessi; pertanto, la
piena efficacia e la validità della contestazione si realizzano con l'accertamento
diretto da parte dell'operatore addetto al controllo.
In particolare, il personale, posto a valle del punto di rilevazione, ricevuta
notizia via radio dall'accertatore della velocità desunta dal monitor
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dell'apparecchiatura, nonché del tipo, della targa o di altri elementi di
riconoscimento del veicolo, che ha superato il limite di velocità, procede al
fermo dello stesso ed alla contestazione dell'infrazione. L'accertamento della
violazione è effettuato dal personale che presidia l'apparecchio ed ha rilevato la
velocità e, quindi, nel corpo del verbale di contestazione dovrà essere
espressamente indicato il nominativo degli agenti accertatori e che la
rilevazione dell'eccesso di velocità è stata compiuta dagli stessi.
_________________
[23] Le disposizioni dell'articolo 142, comma 6 del Codice della strada
stabiliscono che «per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità
sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate..... come precisato dal Regolamento», e non dispongono, invece,
obblighi di documentazione. In proposito, la Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 21360 del 9 novembre 2004, ha ritenuto legittima la misurazione
effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto
dell'art. 142, comma 6 del Codice della strada, anche se privo di dispositivi che
forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento dell'infrazione.
Con la citata sentenza è stato ribadito il principio in base al quale le risultanze
di apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonti di prova per la
determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità e l'art. 345 del
regolamento di esecuzione al Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992).
Parte IV - Abrogazioni
Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con quelle contenute
nelle presenti istruzioni operative. In particolare sono abrogate quelle
contenute nelle seguenti circolari:
A) Dipartimento della pubblica sicurezza
a)
circolare
n.
300/A/56516/144/5/20/3
del
25
agosto
1995
("Accertamento e contestazione delle violazioni ex art. 142, D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285.");
b) circolare n. 300/A/53687/144.5.20.3 del 3 giugno 1998 ("Tutela della
riservatezza. Invio della documentazione fotografica dell'accertamento della
velocità al domicilio del proprietario del veicolo. Problematiche.");
c) circolare n. 300/A/24850/144/5/20/3 del 12 dicembre 2000
("Contestazione e notificazione delle violazioni per eccesso di velocità
attraverso sistemi di rilevamento.");
d) circolare n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 2 ottobre 2002 ("Direttive per
l'utilizzazione e l'installazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del
traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di
comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni ed integrazioni.").
e) circolare n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002 ("Articolo 4 del
decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e modificato dalla
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legge 1 agosto 2002, n. 168. Direttive per l'individuazione delle strade sulle
quali è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di
controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni.");
f) circolare n. 300/A/1/43252/144/5/20/3 del 30 giugno 2005 ("Dispositivi
di misura della velocità dei veicoli ai sensi dell'art. 142, comma 6, del Codice
della strada. Verifiche periodiche di funzionalità.");
g) circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007 ("Decreto
legge 3 agosto 2007, n. 117 recante modifiche al Codice della strada. Ulteriori
disposizioni operative per garantirne l'immediata applicazione. Quesiti.")
limitatamente al punto 2 ("Decreto interministeriale relativo alle modalità di
segnalazione delle postazioni di controllo della velocità.");
h) circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007 ("D.L. 3 agosto
2007, n. 117, recante modifiche al Codice della strada. Prime disposizioni
operative per garantirne l'immediata applicazione.") limitatamente al punto
4.3.
B) Dipartimento per gli affari interni e territoriali
a) circolare n. 32 del 16 marzo 1999, prot. M/2103/A ("Legge n. 675/1996
- trattamento dei dati personali - incaricati del trattamento - autovelox.");
b) circolare n. 81 del 2 agosto 2000, prot. M/2413-12 ("Contestazione
immediata - sentenza della Corte di Cassazione n. 4010 del 1 febbraio 2000.");
c) circolare n. 24 del 13 aprile 2001, prot. M/2413 ("Contestazione
immediata - sentenza della Corte di Cassazione n. 2494 del 14 dicembre
2000.");
d) circolare 26 gennaio 2005, n. M/2413/12 ("Art. 201, comma 1-ter, del
Codice della strada - Accertamento in modo automatico delle violazioni ai limiti
di velocità.").
Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Angela Pria
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Manganelli
D.L.
20
giugno
2002,
D.Lgs.
30
aprile
1992,
D.Lgs.
30
aprile
1992,
D.Lgs.
30
aprile
1992,
D.Lgs.
30
luglio
1999,
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345
n.
n.
n.
n.
n.
121,
285,
285,
285,
300,
art.
art.
art.
art.
art.
Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014
4
12
142
201
11
D.M. 15 agosto 2007
(1)
.
Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 3 agosto 2007,
n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada
per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione .
(2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2007, n. 195.
(2) Emanato dal Ministero dei trasporti.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i
limiti di velocità;
Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che
prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento
della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili,
ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi,
conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice
della strada, le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che
disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi;
Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano la
segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari;
Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007,
n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento
della velocità stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti
non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in
maniera dinamica la velocità;
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Decreta:
1. 1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete
stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere
realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri
del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere
riportata l'iscrizione «controllo elettronico della velocità» ovvero «rilevamento
elettronico della velocità», eventualmente integrata con il simbolo o la
denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera
b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva
installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi
le medesime iscrizioni di cui al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono
installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella
loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate
le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono
essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità»
ovvero «rilevamento velocità».
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80,
81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495.
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2. 1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere
installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il
rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento,
in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i
dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in
relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il
segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che
comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non
superiore a quattro km.
2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione
puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione nè di indicazione di «fine».
3. 1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di
rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della
velocità in maniera dinamica, ovvero «ad inseguimento».
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Elemen& di disciplina stradale Ferdinando Longobardo Comandante Polizia Locale di Limbiate Argomen& tra3a& •  Modifiche all’art. 202 C.d.S. •  Accertamento ele=ronico della velocità •  Accertamento dello stato di alterazione psicofisica a seguito di assunzione di alcol o di sostante stupefacenD. Modifiche all’art. 202 C.d.S. Modifiche art. 202 C.d.S. D.L. 21-­‐6-­‐2013 n. 69 Disposizioni urgen& per il rilancio dell'economia. Art. 20 Riprogrammazione degli intervenD del Piano nazionale della sicurezza stradale Modifiche art. 202 C.d.S. -­‐  modificato ed integrato l'art. 202 del Codice della Strada, introducendo la possibilità di ridurre del 30 per cento le sanzioni amministraDve per molte violazioni del medesimo; -­‐  ha previsto l'uDlizzo di strumenD di pagamento ele=ronico; -­‐  ha rido=o la cauzione dovuta dal conducente professionale che nell'esercizio dell'aKvità di autotrasporto di persone o cose comme=e determinate violazioni; -­‐  ha deliberato l'emanazione di un decreto interministeriale contenente procedure per la noDficazione dei verbali tramite posta ele=ronica cerDficata senza spese per il desDnatario; -­‐  ha apportato modifiche alle norme sull'omologazione e l'abilitazione all'uso di macchine agricole. Modifiche art. 202 C.d.S. Art. 202 Pagamento in misura rido=a 1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministraDva pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla noDficazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è rido3a del 30 per cento se il pagamento è effe3uato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla no&ficazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'arDcolo 210, e la sanzione amministraDva accessoria della sospensione della patente di guida. Modifiche art. 202 C.d.S. 2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumen& di pagamento ele3ronico. All'uopo, nel verbale contestato o noDficato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenD in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenD di pagamento ele=ronico. Modifiche art. 202 C.d.S. 2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effe3uare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumen& di pagamento ele3ronico, nella misura rido3a di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasme3e il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Modifiche art. 202 C.d.S. 2-­‐bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli arDcoli 142, commi 9 e 9-­‐bis, 148, 167, in tu=e le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente Dtolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'aKvità di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effe=uare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura rido=a di cui al comma 1. L'agente trasme=e al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effe3uare il pagamento anche mediante strumen& di pagamento ele3ronico. Modifiche art. 202 C.d.S. 2-­‐ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-­‐bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a Dtolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fa=a menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Circ. 12 agosto 2013, n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 La riduzione in esame deve ritenersi applicabile anche ai casi di pagamento immediato obbligatorio previsD dall'art. 202, comma 2-­‐bis, per le violazioni commesse da un conducente Dtolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'aKvità di autotrasporto di persone o cose; nonché dall'art. 207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE. È consenDta, altresì, nei seguenD casi: -­‐  la violazione è stata commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, di cui all'art. 195, comma 2-­‐bis; -­‐  di pagamento rido=o previsto dall'art. 193, comma 3, C.d.S., applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sull'importo o=enuto dopo la riduzione ad un quarto, sempre che il pagamento della sanzione così determinata avvenga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla noDficazione. -­‐  i soggeK diversi dal conducente/trasgressore e dall'obbligato in solido che sono chiamaD, in alcuni casi, a rispondere della stessa violazione che dà luogo alla sanzione accessoria della sospensione della patente (ad es. il commi=ente ed il proprietario del veicolo nell'ipotesi di cui all'art. 10, comma 23, C.d.S.; i soggeK della filiera del trasporto nei casi di responsabilità concorsuale di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286). Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Circ. 12 agosto 2013, n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 Non si applica: ‒  alle violazioni della disciplina giuridica della circolazione stradale, cd. complementare, non compresa nel Codice della Strada, salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del Dtolo VI del C.d.S. –  del D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144 (assenze conducente); –  legge 13 novembre 1978, n. 727 (cronotachigrafo) Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Circ. 12 agosto 2013, n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 Non si applica: ‒  a tu=e le violazioni per le quali il pagamento in misura rido=a non è consenDto: ‒  quando il trasgressore non abbia o=emperato all'invito a fermarsi ovvero, tra=andosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenD norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefe=o entro dieci giorni dell'idenDficazione. ‒  per le violazioni previste dagli arDcoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Circ. 12 agosto 2013, n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 Non si applica: •  alle violazioni del Codice della Strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 210, comma 3, C.d.S., o la sanzione amministraDva accessoria della sospensione della patente di guida (non si dice nulla della revoca). Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Circ. 19 agosto 2013, n. 300/A/6399/13/101/20/21/1. «Di tali nuove possibilità ed esclusioni il ci=adino -­‐ sia esso trasgressore o obbligato solidale -­‐ deve essere reso formalmente edo=o in sede di contestazione dell'illecito, ovvero quando raggiunto dal plico raccomandato, in assenza di contestazione immediata.» Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Nota 7 o3obre 2013, n. 300/A/7554/13/101/20/21/1. Si fa riferimento al quesito di cui all'ogge=o, qui pervenuto con nota n. 131137 del 30 agosto 2013, relaDvo all'applicazione delle disposizioni del D.L. n. 69/2013 relaDve alla facoltà di pagamento in misura rido=e con lo sconto del 30% agli aK di accertamento redaK dagli organi di Polizia stradale in occasione di violazione commesse da un trasgressore non idenDficato al momento dell'accertamento stesso. Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Nota 7 o3obre 2013, n. 300/A/7554/13/101/20/21/1. In proposito si annota preliminarmente che la prassi amministraDva del cosidde=o preavviso di accertamento che, come evidenziato anche da codesto comando, non è disciplinato espressamente dal Codice della strada, è stata regolamentata da ciascun Ufficio o Corpo di Polizia in modo autonomo e funzionale alle esigenze di tutela degli interessi degli utenD che ne sono desDnatari che, provvedendo al pagamento in modo bonario e altri termini richiesD, possono evitare l'ulteriore addebito a loro carico dei cosD di noDficazione del verbale di contestazione. Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Nota 7 o3obre 2013, n. 300/A/7554/13/101/20/21/1. (…) si manifesta l'esigenza di valutare la possibilità di concedere comunque al trasgressore che è desDnatario del preavviso la facoltà di pagare in misura rido=a con l'applicazione dello sconto del 30% di cui all' art. 202, comma 2, del Codice della strada. InfaK, al di là delle comprensibili scelte giuridiche di escludere l'applicazione di tale norma al preavviso di accertamento, certamente aderenD all'autonomia sopraindicata, anche in ragione dell'assenza di un preciso de=ato normaDvo in materia, si rappresenta che esigenze di semplificazione del procedimento e di equità sostanziale portano a valutare l'opportunità di accordare ugualmente beneficio anche durante il tempo in cui il trasgressore può pagare in modo bonario, dopo la redazione del preavviso di accertamento e prima dell'invio del verbale. Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Circ. 22 novembre 2013, n. 300/A/8799/13/101/20/21/1 È stato segnalato che, in alcuni casi, il trasgressore o l'obbligato in solido, nell’effe=uare il pagamento della sanzione amministraDva pecuniaria presso l'ufficio postale, ha versato, entro cinque giorni dalla contestazione o noDficazione, una somma pari al minimo edi=ale previsto dalle singole norme, senza cioè la consenDta riduzione del 30 per cento, cosi come previsto dall'art. 202, comma 1, del C.d.S., in seguito alle modifiche apportate dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Considerato che la sanzione amministraDva genera un'obbligazione pecuniaria che si esDngue con la corresponsione dell'importo dovuto, ne consegue che se l'interessato paga nei cinque giorni una somma pari al minimo edi=ale (non rido=a del 30 per cento) esDngue l'obbligazione e allo stesso tempo fa sorgere una legiKma pretesa alla resDtuzione di quanto indebitamente versato. Posta ele3ronica cer&ficata D.L. 21-­‐6-­‐2013 n. 69 Disposizioni urgenD per il rilancio dell'economia. Art. 20 Riprogrammazione degli intervenD del Piano nazionale della sicurezza stradale 5-­‐quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giusDzia, delle infrastru=ure e dei trasporD, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro qua=ro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la noDficazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislaDvo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta ele=ronica cerDficata nei confronD dei soggeK abilitaD all'uDlizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di noDficazione a carico di quesD ulDmi. Accertamento ele3ronico della velocità Accertamento ele3ronico velocità Art. 142 C.d.S. Limi& di velocità 6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiD di velocità sono considerate fonD di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su traK determinaD, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenD relaDvi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. Accertamento ele3ronico velocità Art. 142 C.d.S. Limi& di velocità 6-­‐bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere prevenDvamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di disposiDvi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporD, di concerto con il Ministro dell'interno Accertamento ele3ronico velocità Art. 345 Regolamento C.d.S. Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limi& di velocità. 1. Le apparecchiature desDnate a controllare l'osservanza dei limiD di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere de=o scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente. Accertamento ele3ronico velocità Art. 345 Regolamento C.d.S. Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limi& di velocità. 2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenD della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura uDlizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiD di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%. Accertamento ele3ronico velocità Art. 345 Regolamento C.d.S. Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limi& di velocità. 4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiD di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gesDte dire=amente dagli organi di polizia stradale cui all'arDcolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi. Accertamento ele3ronico velocità La ges&one delle apparecchiature Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 5. GesDone delle apparecchiature Gli apparecchi di misura uDlizzaD per contestare l'eccesso di velocità devono essere nella completa disponibilità degli Uffici o Comandi da cui dipendono gli organi accertatori. L'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, tra cui quella relaDva al superamento dei limiD massimi di velocità, ricade tra le aKvità di cui all'art. 11, c. 1, le=. a), del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), e pertanto, cosDtuendo servizio di Polizia stradale, non può essere delegato a terzi, pena la nullità degli accertamenD. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 A tale comportamento consegue, altresì, la censurabilità delle amministrazioni inadempienD, in quanto in contrasto con la previsione dell'arDcolo 345, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992), secondo il quale l'accertamento delle violazioni ai limiD massimi di velocità deve essere eseguito a=raverso la "gesDone dire=a" delle apparecchiature da parte degli organi di Polizia stradale (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003 n. 16713). Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 5.1. Locazione comodato o leasing delle apparecchiature Nel richiamare la disposizione di cui all'art. 345, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, nella quale è stabilito che le apparecchiature per il rilevamento della velocità devono essere gesDte dire=amente dagli organi preposD all'espletamento dei servizi di Polizia stradale elencaD dall'art. 12 del Codice della strada, si fa presente che è consenDto l'uso di un apparecchio non di proprietà dell'organo accertatore, ma che sia da questo preso in locazione, in comodato o in leasing. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 La citata disposizione regolamentare, infaK, non specificando la natura del Dtolo del possesso dello strumento, lascia intendere che le singole apparecchiature possono essere: a) prese in locazione o in leasing da imprese che ne hanno la proprietà con contraK che possono prevedere, altresi, anche gli intervenD di manutenzione; b) acquisite in comodato da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero da EnD Proprietari o Concessionari delle Strade, secondo convenzioni o accordi che possono comprendere anche le operazioni di manutenzione. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 In entrambi i casi, tu=avia, è sempre necessario che le stesse apparecchiature siano costantemente mantenute nella completa ed esclusiva disponibilità degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada. Per soddisfare la prede=a esigenza, l'intervento degli organi di Polizia stradale deve concreDzzarsi: a) per le postazioni mobili, nell'installazione, nella verifica di funzionalità e nel costante controllo del corre=o funzionamento dell'apparecchio; b) per le postazioni fisse, nella verifica della funzionalità del sistema di controllo e nella sua aKvazione o disaKvazione, anche a distanza. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 5.2. AKvità che possono essere affidate a privaD: servizi sussidiari all'accertamento La convalida delle immagini prodo=e dall'apparecchiatura e la so=oscrizione di verbali di accertamento devono essere sempre effe=uate dagli organi di Polizia stradale e cosi pure ogni altra operazione che concorra alla formazione dei predeK aK. Possono, invece, essere affidate a terzi o svolte so=o il dire=o controllo degli organi di Polizia stradale le aKvità puramente manuali e complementari quali, a Dtolo esemplificaDvo, la rimozione e sosDtuzione dei rullini, lo sviluppo degli stessi e la stampa dei fotogrammi, la masterizzazione dei daD relaDvi, ovvero la predisposizione degli stampaD per le procedure di noDfica. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 Durante le operazioni di rilevamento, è possibile avvalersi di tecnici specializzaD purché a quesD ulDmi non siano affidaD compiD di accertamento e controllo, di specifica competenza degli operatori di Polizia stradale. Per quanto riguarda, invece, la fase dello sviluppo dei fotogrammi impressionaD, si ribadisce la necessità che un operatore di Polizia presenzi alle operazioni demandate ad un laboratorio privato al fine di garanDre la legiKmità dell'operazione e l'obbligo di gesDone dire=a prevista dal citato art. 345 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 5.3. QuanDficazione del corrispeKvo in caso di locazione In conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 201 del Codice della strada, le spese relaDve alle aKvità affidate a terzi rientrano tra quelle di accertamento e, come tali, essendo possibile una quanDficazione analiDca dei cosD, si può determinare il corrispeKvo da riconoscere al sogge=o appaltante ed eventualmente da porre a carico, in misura proporzionale, al trasgressore. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 Tu=avia, le spe=anze da elargire all'aggiudicatario dell'appalto di locazione dell'apparecchio e dei relaDvi servizi devono essere rapportate alle disposizioni dell'art. 208 del Codice della strada, relaDve alla desDnazione dei provenD degli illeciD amministraDvi, ove è prevista tra l'altro, la possibilità della fornitura dei mezzi tecnici necessari per i servizi di Polizia stradale. Il corrispeKvo, perciò, deve essere sempre commisurato al costo delle operazioni effe=uate o in funzione del tempo di uDlizzo delle apparecchiature e non alle sanzioni eventualmente riscosse. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 Se da una parte, infaK, appare illogico in un rapporto contra=uale con natura "do ut facias" vincolare il corrispeKvo per la prestazione ad un'"alea" corrispondente ad una percentuale delle sanzioni amministraDve pecuniarie riscosse, dall'altra appare paradossale che concorra all'aKvità di accertamento un sogge=o privato che, pur acce=ando il rischio contra=uale, determini con la propria opera l'enDtà del corrispeKvo da ricevere, riducendo cosi lo stesso rischio contra=uale. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 Una procedura cosi come ipoDzzata appare in parte in contrasto anche con le disposizioni de=ate dall'art. 208 del Codice della strada, che stabilisce la desDnazione dei provenD delle sanzioni amministraDve pecuniarie. DifaK, una determinazione "a priori" del costo del servizio, basata su una percentuale predefinita e senza una moDvazione plausibile che giusDfichi tale corrispeKvo, limiterebbe in modo sostanziale le percentuali che spe=ano ai soggeK beneficiari richiamaD nel medesimo art. 208 del Codice della strada, con il rischio di pregiudicare le aKvità e gli obbieKvi da perseguire che sono finanziaD con i fondi in quesDone. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 6.2. Tutela della riservatezza nel caso di esternalizzazione di servizi sussidiari all'accertamento Qualora le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica ovvero di gesDone della documentazione video o digitale prodo=a dalle apparecchiature di rilevamento della velocità siano affidate a soggeK privaD, deve essere sempre garanDto il rigoroso rispe=o delle disposizioni poste a tutela della riservatezza personale. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 In parDcolare, deve comunque essere assicurato che: -­‐ i dipendenD della stru=ura privata operino in qualità di "incaricaD del tra=amento"; -­‐ gli stessi agiscano so=o la dire=a sorveglianza e secondo le istruzioni del "Dtolare del tra=amento" e del "responsabile del tra=amento"; -­‐ il ruolo di "incaricato del tra=amento" possa essere svolto soltanto da una persona fisica; -­‐ sia nominato "responsabile del tra=amento" la società incaricata, ovvero una o più persone operanD nell'Amministrazione Pubblica, ovvero una o più persone operanD nella medesima stru=ura privata. Ricorrendo tali presupposD, il privato è legiKmato a tra=are i precedenD daD della stru=ura pubblica, di cui abbia la disponibilità, ma è comunque vincolato ad uDlizzarli nell'ambito dei compiD che devono risultare da un a=o scri=o (provvedimento amministraDvo o convenzione). Accertamento ele3ronico velocità Sentenza Cassazione, Sez. II, n. 29388 del 28 dicembre 2011 a) l'illegiKmità, per "mancata garanzia di legalità ed obieKvità nell'accertamento" delle infrazioni, della collaborazione di una società privata concessionaria del relaDvo servizio, nelle operazioni di rilevazione delle stesse e trasmissione alla polizia municipale dei rilievi fotografici ritenuD "validi per la sanzione", con sostanziale delega dell'accertamento; Accertamento ele3ronico velocità Sentenza Cassazione, Sez. II, n. 29388 del 28 dicembre 2011 (…) si è avuto modo di escludere che la collaborazione tecnica, prestata da privaD agli organi di polizia preposD all'accertamento e contestazione degli illeciD stradali, ne infici la legiKmità ed affidabilità, allorquando -­‐ come nella specie è stato desunto dall'analiDco esame della convenzione regolante il rapporto in quesDone -­‐ la verifica delle risultanze degli aK di accertamento sia demandata agli organi di polizia, poiché il supporto tecnico assicurato dagli ausiliari privaD nelle fasi di impostazione ed installazione degli apparecchi non pregiudica, ma anzi cosDtuisce una ulteriore garanzia di affidabilità dell'accertamento stesso. Accertamento ele3ronico velocità Sentenza Cassazione, Sez. II, n. 29388 del 28 dicembre 2011 Considerato che le medesime considerazioni valgono anche per la delega al compimento delle aKvità, puramente tecniche, di sviluppo e stampa dei rilievi fotografici delle infrazioni, automaDcamente registrate dagli apparecchi, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale al riguardo, e che la successiva trasmissione dei rilievi stessi all'ufficio di polizia municipale cosDtuisce aKvità puramente materiale, non interferente nell'esercizio dei compiD isDtuzionali dello stesso, non ravvisando ragioni per doversi discostare dal suesposto orientamento (peraltro conforme ad altre pronunzie di legiKmità sulla temaDca in quesDonerà cui nn. 2952/98, 1955/10), il collegio riDene sufficiente nella specie richiamare le moDvazioni delle precitate sentenze, alle quali si riporta. Accertamento ele3ronico velocità Taratura Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 3. Controllo degli strumenD La materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina specifica, rispe=o alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel citato decreto ministeriale 29 o=obre 1997 che all'art. 4 testualmente stabilisce: "gli organi di Polizia stradale interessaD all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiD di velocità sono tenuD a....... rispe=are le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso". È esclusa, perciò, la necessità di un controllo periodico dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costru=ore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle infrastru=ure e dei trasporD al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto di approvazione. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 Per tu=e le apparecchiature approvate dal Ministero delle Infrastru=ure e dei TrasporD che sono desDnate ad essere impiegate esclusivamente con la presenza e so=o il costante controllo di un operatore di Polizia stradale, i costru=ori prevedono una verifica periodica con cadenze diverse, indicate nel libre=o-­‐manuale d'uso e manutenzione e comunque con cadenza almeno annuale, al fine di accertare il corre=o funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi uDlizzaD in modalità automaDca, cioè senza la presenza ed il dire=o controllo dell'operatore di Polizia stradale, secondo quanto previsto dai provvedimenD di approvazione del Ministero delle Infrastru=ure e dei TrasporD, sono so=oposD ad una verifica metrologica periodica -­‐ almeno annuale -­‐ tendente a valutare la corre=a funzionalità dei meccanismi di rilevazione. La verifica, in entrambi i casi, può essere effe=uata a cura del costru=ore dell'apparecchio che risulD a ciò abilitato dalla cerDficazione di qualità secondo le norme ISO-­‐9001 e seguenD, ovvero dai Centri di Taratura opportunamente accreditaD presso il S.I.T. -­‐ Servizio Italiano di Taratura. Accertamento ele3ronico velocità Sentenza Cassazione, Sez. II, n. 29388 del 28 dicembre 2011 b) per la mancata periodica so=oposizione dell'apparecchio in quesDone, ancorché corrispondente a modello omologato dal competente ministero, alla c.d. "taratura", ritenendo questa obbligatoria, in considerazione della natura "metrica" dello strumento, ai sensi della normaDva statale ed internazionale in materia. Accertamento ele3ronico velocità Sentenza Cassazione, Sez. II, n. 29388 del 28 dicembre 2011 Quanto al secondo moDvo, la fondatezza dello stesso va dichiarata alla luce principio, pure ripetutamente affermato da questa Corte (v. in parDcolare nn. 23978/07, 29333/08, 9846/10), alle cui precedenD pronunzie il collegio aderisce richiamandone le relaDve moDvazioni, secondo cui le apparecchiature in quesDone non devono essere so=oposte alle operazioni di controllo previste dalla legge n. 73 del 1991, isDtuD va del servizio nazionale di taratura, essendo la relaDva normaDva relaDva alla materia c.d. "metrologica", diversa da quella di misurazione ele=ronica della velocità e di competenza di autorità amministraDve del tu=o diverse da quelle competenD nei casi di specie. Accertamento ele3ronico velocità Sentenza Cassazione, Sez. II, n. 1743 del 24 gennaio 2013 I ricorrenD sostengono che nessuna norma nazionale o comunitaria prevede l’obbligo di taratura delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiD della velocità e che le stesse circolari del Ministero delle infrastru=ure e trasporD (del Dire=ore della Motorizzazione civile) si limitano a consigliare la taratura nei soli casi in cui il misuratore della velocità venga adoperato senza la contestuale presenza su strada degli agenD accertatori, mentre nel caso si specie l’agente accertatore ha dato a=o, in verbale di avere verificato il corre=o funzionamento dello strumento. L’obbligo di taratura non è contemplato neppure nel Codice della Strada che, all’art. 142, comma 6, prevede espressamente che sono considerate fonD di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate. Accertamento ele3ronico velocità Sentenza Cassazione, Sez. II, n. 1743 del 24 gennaio 2013 1.1 Il moDvo è fondato. Secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 13/6/2011 n. 12924 Ord., Cass. 24/4/2010 n. 9846, Cass. 24/5/2010 n. 12664, Cass. 19/11/2007 n. 23978) che qui si condivide, le apparecchiature ele=roniche regolarmente omologate e uDlizzate per la rilevazione del superamento dei limiD di velocità non devono essere so=oposte ai controlli della L. n. 273 del 1991 in quanto non rientrano nella previsione di tale normaDva che aKene alla materia cd. metrologica, ossia a materia diversa rispe=o a quella della misurazione ele=ronica della velocità ed apparDene alla competenza di autorità amministraDve diverse da quelle legiKmate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada; inoltre, nessuna norma del CdS prevede l’obbligo di taratura e la mancanza di tale previsione non si pone in contrasto con i principi cosDtuzionali di cui agli ar=. 3, 24 e 97 Cost.. Accertamento ele3ronico velocità La segnale&ca di preavviso Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 7. Segnalazione delle postazioni di controllo L'art. 142, comma 6-­‐bis, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano: a) prevenDvamente segnalate; b) ben visibili. Il rispe=o delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'aKvità di prevenzione realizzata con l'impiego di apparecchiature di controllo della velocità, deve essere garanDto mediante l'uso di segnali o di disposiDvi di segnalazione luminosa. Le loro cara=erisDche e le modalità di impiego sono state stabilite con decreto ado=ato dal Ministro dei trasporD, di concerto con il Ministro dell'interno, D.M. 15 agosto 2007. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 In proposito, nel rinviare a tale provvedimento per quanto concerne le indicazioni relaDve al contenuto del messaggio, si richiama l'a=enzione sugli arDcoli 2 e 3 precisando che: a) il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garanDrne il tempesDvo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi parDcolari, in cui l'andamento plano-­‐alDmetrico della strada o altre circostanze conDngenD rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il disposiDvo luminoso e la postazione di controllo possa essere "adeguata" la distanza minima indicata, per ciascun Dpo di strada, dall'art. 79, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992) per la collocazione dei segnali di prescrizione; tale distanza minima, infaK, consente di garanDre il corre=o avvistamento del segnale o del disposiDvo luminoso da parte degli utenD in transito; Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 b) la distanza massima tra il segnale stradale o il disposiDvo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a km 4 e tra il segnale e la postazione non devono essere presenD intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche; c) le cara=erisDche costruKve dei segnali stradali uDlizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei cara=eri, ecc.) sono quelle previste dal del Regolamento di esecuzione del Codice della strada per i segnali di indicazione; per i disposDvi luminosi a messaggio variabile, invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell'art. 170 del medesimo regolamento. Accertamento ele3ronico velocità Sentenza Cassazione penale, sez. II, n. 11131 del 12 dicembre 20008 Secondo il Tribunale, l'a=uale formulazione dell'art. 142 C.d.S. (modif., dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, conv. dalla L. n. 160 del 2007) prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili. Anche la circolare 3 agosto 2007 del ministero dell'Interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l'apparecchio di rilevamento della velocità era collocato. Il D.M. 15 agosto 2007 e la Circolare Ministeriale 8 o=obre 2007 ribadivano l'esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anDcipo e in modo da garanDrne il tempesDvo avvistamento. Dagli accertamenD svolD dalla polizia giudiziaria risultava invece che, nei tre comuni calabresi per i quali la Speed Control era Dtolare della concessione per il noleggio delle apparecchiature autovelox, le apparecchiature in quesDone erano state ben occultate in autove=ure spesso di proprietà del Dtolare il quale, ricevendo un compenso parametrato su ogni verbale di infrazione per il quale era riscossa la relaDva sanzione, era interessato ad incrementare le riscossioni. Veniva pertanto ritenuto sussistente il reato di truffa, mentre il periculum in mora era individuato nei prevedibili ulteriori esborsi illegiKmi da parte degli automobilisD sulla base di un rilevamento automaDco della velocità così organizzato. Accertamento ele3ronico velocità Annullamento dei verbali Accertamento ele3ronico velocità Art. 201 C.d.S. No&ficazione delle violazioni 1-­‐bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenD casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessaD sono noDficaD gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: e) accertamento della violazione per mezzo di apposiD apparecchi di rilevamento dire=amente gesDD dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo ogge=o del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo uDle o nei modi regolamentari; f) accertamento effe=uato con i disposiDvi di cui all'arDcolo 4 del decreto-­‐legge 20 giugno 2002, n. 121, converDto, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive Accertamento dello stato di alterazione psicofisica a seguito di assunzione di alcol o di sostante stupefacen&. Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Art. 20 Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza
stradale
(69)
In vigore dal 21 agosto 2013
1. Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, da effettuare con i soggetti beneficiari, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli
interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove
dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i
corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con
uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
(70)
2. Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate
alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza
stradale, concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di
itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della
realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare
continuità all'asse viario Terni-Rieti, alla prosecuzione del monitoraggio dei
Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed
all'implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di
incidentalità stradale in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della
legge 29 luglio 2010, n. 120.
(70)
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalità del
comma 2.
4. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte formulate
dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che
tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di
effetti sul miglioramento della sicurezza stradale di cui al comma 2 e della loro
immediata cantierabilità.
(70)
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le
variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo.
(70)
5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle
violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei
programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice di cui
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al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale somma è
ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla
contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente
non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione
accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
mediante strumenti di pagamento elettronico»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
mediante strumenti di pagamento elettronico»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il
conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad
effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il
pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta
di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio
comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa,
facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al
trasgressore medesimo»;
d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora
l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può
effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico»;
e) al comma 2-ter, le parole: «alla metà del massimo» sono sostituite dalle
seguenti: «al minimo».
(71)
5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste
italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante
strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo
modificato dal comma 5-bis del presente articolo.
(71)
5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure
per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta
elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta
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medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi
ultimi.
(71)
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 19 dicembre– 28 dicembre 2011, n. 29388
(Presidente Oddo – Relatore Piccialli)
Fatto e diritto
(motiv. semplificata ai sensi del decr. P. Pres. del 20.3.11).
Il Comune di Buonalbergo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la
sentenza n. 61 del 16/30.11.2005 con la quale il Giudice di Pace di San Giorgio La Molara ha
accolto l'opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. 22 L. 689/81, proposta da A..L. avverso un
verbale della polizia municipale dell'ente ricorrente, relativo alla violazione amministrativa di cui
all'art. 142 co. 8 cit. cod., sulla scorta dell'accertamento di velocità a mezzo di apparecchiatura
automatica "traffipax", ritenendo fondati i motivi esposti, quelli deducenti: a) l'illegittimità, per
"mancata garanzia di legalità ed obiettività nell'accertamento" delle infrazioni, della collaborazione
di una società privata concessionaria del relativo servizio, nelle operazioni di rilevazione delle
stesse e trasmissione alla polizia municipale dei rilievi fotografici ritenuti "validi per la sanzione",
con sostanziale delega dell'accertamento; b) per la mancata periodica sottoposizione
dell'apparecchio in questione, ancorché corrispondente a modello omologato dal competente
ministero, alla c.d. "taratura", ritenendo questa obbligatoria, in considerazione della natura
"metrica" dello strumento, ai sensi della normativa statale ed internazionale in materia.
Il ricorso, al quale non ha resistito l'intimato, deve essere accolto per la fondatezza di entrambi i
motivi esposti, alla luce di principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.
Il primo mezzo, deducente violazione degli artt. 4 e 5 L. 2248 /1865 all. E, 22 e 23 L. 689/81, 142
C.d.S. e 345 Reg. Att., 2700 c.c., omessa ed insufficiente motivazione, trova positivo riscontro,
segnatamente, nelle sentenze nn. 22816/08 e 20081/11, entrambe emesse su ricorsi analoghi del
medesimo Comune oggi ricorrente contro sentenze del G.d.P. di S.Giorgio la Molara, nelle quali si
è avuto modo di escludere che la collaborazione tecnica, prestata da privati agli organi di polizia
preposti all'accertamento e contestazione degli illeciti stradali, ne infici la legittimità ed affidabilità,
allorquando - come nella specie è stato desunto dall'analitico esame della convenzione regolante il
rapporto in questione - la verifica delle risultanze degli atti di accertamento sia demandata agli
organi di polizia, poiché il supporto tecnico assicurato dagli ausiliari privati nelle fasi di
impostazione ed installazione degli apparecchi non pregiudica, ma anzi costituisce una ulteriore
garanzia di affidabilità dell'accertamento stesso. Considerato che le medesime considerazioni
valgono anche per la delega al compimento delle attività, puramente tecniche, di sviluppo e stampa
dei rilievi fotografici delle infrazioni, automaticamente registrate dagli apparecchi, senza possibilità
di alcuna valutazione discrezionale al riguardo, e che la successiva trasmissione dei rilievi stessi
all'ufficio di polizia municipale costituisce attività puramente materiale, non interferente
nell'esercizio dei compiti istituzionali dello stesso, non ravvisando ragioni per doversi discostare dal
suesposto orientamento (peraltro conforme ad altre pronunzie di legittimità sulla tematica in
questionerà cui nn. 2952/98, 1955/10), il collegio ritiene sufficiente nella specie richiamare le
motivazioni delle precitate sentenze, al le quali si riporta.
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Quanto al secondo motivo, la fondatezza dello stesso va dichiarata alla luce principio, pure
ripetutamele affermato da questa Corte (v. in particolare nn. 23978/07, 29333/08, 9846/10), alle cui
precedenti pronunzie il collegio aderisce richiamandone le relative motivazioni, secondo cui le
apparecchiature in questione non devono essere sottoposte alle operazioni di controllo previste dalla
legge n. 73 del 1991, istituti va del servizio nazionale di taratura, essendo la relativa normativa
relativa alla materia c.d. "metrologica", diversa da quella di misurazione elettronica della velocità e
di competenza di autorità amministrative del tutto diverse da quelle competenti nei casi di specie.
L'accoglimento del ricorso comporta, conclusivamente, la cassazione della sentenza impugnatale va
pronunziata senza rinvio, con diretta decisione nel merito, reietti va dell'opposizione, ai sensi
dell'art. 384 co. 2 u.p. c.p.c., non essendo necessari altri accertamenti e considerato che nella specie
il giudice a quo ha esaminato e respinto tutti i rimanenti motivi addotti dall'opponente.
Tenuto conto che quest'ultimo non ha resistito al ricorso, che la decisione impugnata fu adottata in
conformità ad orientamenti giurisprudenziali di merito largamente diffusi all'epoca delle sua
pronunziatolo successivamente superati dal consolidamento di quelli di legittimità, in questa sede
richiamati ed applicati, giusti motivi comportano l'integrale compensazione delle spese del presente
giudizio e di quello di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio relativamente ai motivi
accolti e, pronunziando nel merito, rigetta l'opposizione. Dichiara integralmente compensate tra le
parti le spese dell'intero processo.
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE
SENTENZA 23 MAGGIO 2013, N. 22158
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARMENINI Secondo L. – Presidente Dott. GALLO Domenico – Consigliere Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere Dott. VERGA Giovanna – Consigliere Dott. ARIOLLI Giovann – rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.S. N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 61/2012 TRIB. LIBERTA’ di COSENZA, del 19/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza del 19/6/2012 il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava l’appello proposto
nell’interesse di C.S. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Paola in data 17- 18/5/2012
respingeva l’istanza di dissequestro e la restituzione di sei apparecchi di rilevamento di velocità su
strada, sottoposti a sequestro preventivo giusto decreto del G.I.P. dello stesso Tribunale del
10/4/2008, nell’ambito di procedimento penale iscritto nei confronti di altri soggetti diversi
dall’odierno ricorrente, per i reati di cui agli artt. 110 e 640 c.p., art. 61 c.p., n. 9, art. 81 cpv. c.p., e
artt. 110 e 323 c.p., art. 61 c.p., n. 9, art. 81 cpv. c.p..
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2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore dell’interessato, il quale ne chiede
l’annullamento, deducendo: 1) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). In particolare, posto
che l’accusa ipotizza il delitto di truffa consistente nella rilevazione della velocità attraverso gli
strumenti (regolari) in questione, ma posizionati in modo tale da essere occultati agli ignari
automobilisti, ne consegue che tali res non rivestono funzione strumentale alla commissione del
reato, poichè non funzionali e non relazionagli indissolubilmente allo stesso (come ritenuto per le
autovetture all’interno delle quali erano posizionati ed i computer all’interno delle stesse custoditi),
nè la libera disponibilità degli stessi può aggravare gli effetti dei reati in parola. In sostanza, deduce
che un bene avente natura lecita (in quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi)
non può seguire la sorte processuale dei presunti autori che di quel bene hanno fatto un uso illecito.
Quanto al periculum ne contesta la sussistenza in ragione della mancanza di relazione tra gli
indagati e il ricorrente, nuovo intestatario dei beni; 2) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
e), stante l’assenza di elementi che avallino concretamente l’esistenza di una discrasia tra
l’intestazione formale del bene e la disponibilità effettiva dello stesso, non potendosi ritenere il
ricorrente intestatario fittizio dei beni sulla sola parentela esistente tra un ex dipendente di una
società indagata ed il titolare di un nuovo soggetto giuridico.
Deduceva, infine, che in analogo procedimento penale instauratasi dinanzi a diversa autorità
giudiziaria (G.U.P. Tribunale di Cosenza) gli indagati erano stati prosciolti, stante impossibilità di
cogliere l’elemento soggettivo proprio della truffa in relazione alla modalità di posizionamento
degli autovelox, trattandosi di regolamentazione in continuo divenire.
3. Il ricorso è infondato.
Sussiste, innanzitutto, un rapporto di strumentante tra i beni sequestrati ed il reato di truffa per cui si
procede, considerato che gli autovelox costituiscono lo strumento delle attività illecite accertate ed
enunciate nella prospettazione accusatola (truffa consistente nella rilevazione di velocità attraverso
autovelox posizionati in modo da essere occultati agli ignari automobilisti), a nulla valendo che la
res impiegata per commettere la truffa abbia natura lecita, allorchè assolva, nell’ordito truffaldino,
una valenza causale ai fini della realizzazione del reato. Di conseguenza, gli autovelox si prestano,
proprio in ragione di tale nesso di interdipendenza con il reato, ad essere assoggettati a vincolo reale
sia quale corpo del reato (“le cose … mediante le quali il reato è stato commesso”) sia quale cosa
pertinente al reato la cui libera disponibilità può agevolare la commissione di altri reati della stessa
specie di quello per cui si procede.
Quanto, poi, all’esistenza di un collegamento tra i beni sequestrati, divenuti di proprietà del
ricorrente, estraneo al reato, con le attività delittuose poste in essere dagli indagati, va innanzitutto
premesso che oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente
e, quindi, anche a persona estranea al reato – purchè esso sia, anche indirettamente, collegato al
reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di
protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti
penalmente rilevanti. In tal caso, incombe al giudice un dovere specifico di motivazione sul
requisito del periculum in mora in termini, tuttavia, di semplice probabilità del collegamento di tali
beni con le attività delittuose dell’indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro
effettiva disponibilità da parte di quest’ultimo, stante il carattere meramente fittizio della loro
intestazione ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l’indagato stesso (ex plurimis
vedi: Sez. 5^, sentenza n. 11287 del 22/01/2010, rv. 246358).
Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha correttamente desunto il collegamento tra il
ricorrente ed il reato per cui si procede sulla base di molteplici circostanze di fatto la cui
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combinazione logica consente di ritenere, in termini di fondata probabilità, che il colpevole
“conservi” la disponibilità dei beni in sequestro, a prescindere dall’attuale intestazione formale. Si
sono al riguardo valorizzati diversi elementi di carattere “territoriale” (la ditta del ricorrente opera
nel medesimo ambito territoriale di quelle degli indagati), di pregressa appartenenza lavorativa (il
ricorrente risulta essere stato dipendente della ditta che aveva fornito le apparecchiature che
sarebbero state utilizzate per la commissione dei reati), nonchè parentale (con C.S. che è indicato
quale esecutore delle operazioni materiali truffaldine di rilevazione delle infrazioni al codice della
strada agli ignari utenti). Non può quindi escludersi l’esistenza di situazioni che avallino
concretamente l’esistenza di una discrasia tra intestazione formale e la disponibilità effettiva del
bene, e consentano di ritenere che il terzo abbia accettato la titolarità apparente del bene al solo fine
di conservarne l’acquisizione in capo al soggetto indagato e neutralizzare il pericolo della confisca.
Va, pertanto, rigettato il ricorso. Ne consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013.
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Suprema Corte di Cassazione
SEZIONE II
SENTENZA DEL 24 GENNAIO 2013, N. 1743
…omissis…
Motivi della decisione
Occorre premettere che la sentenza impugnata risulta notificata all’Ufficio Territoriale del Governo
di Avellino in data 9/1/2006, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 7/2/2007;
tuttavia ciò non comporta decadenza dall’impugnazione. Al riguardo si deve infatti osservare che è
stata erroneamente chiamata in giudizio la Prefettura, carente di legittimazione passiva (essendo
legittimato passivo il Ministero dell’Interno, trattandosi di opposizione avverso il verbale di
accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenente alla Polizia stradale) e la
carente legittimazione passiva di quest’ultima è sanata dall’impugnazione svolta, per conto
dell’Amministrazione centrale, dall’Avvocatura dello Stato, senza sollevare eccezioni.
Tuttavia tale attività sanante non può giovare alla parte che abbia concorso a provocare il vizio di
instaurazione del contraddittorio;
ne consegue che l’impugnazione proposta dall’Avvocatura dello Stato non resta paralizzata dal
disposto dell’art. 326 cod. proc. civ., giacchè il termine breve non può decorrere nei confronti del
Ministero al quale era stata notificata una sentenza resa in un giudizio in cui il medesimo non era
stato ritualmente citato (cfr., in termini, Cass. 21/4/2009 n. 9401).
1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. 11
agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di Taratura), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, art. 45 e art. 142, comma 6 e degli artt. 192, 345 e 383 reg. esec. C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre
1995, n. 495).
I ricorrenti sostengono che nessuna norma nazionale o comunitaria prevede l’obbligo di taratura
delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti della velocità e che le stesse
circolari del Ministero delle infrastrutture e trasporti (del Direttore della Motorizzazione civile) si
limitano a consigliare la taratura nei soli casi in cui il misuratore della velocità venga adoperato
senza la contestuale presenza su strada degli agenti accertatori, mentre nel caso si specie l’agente
accertatore ha dato atto, in verbale di avere verificato il corretto funzionamento dello strumento.
L’obbligo di taratura non è contemplato neppure nel Codice della Strada che, all’art. 143, comma 6,
prevede espressamente che sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature
debitamente omologate.
1.1 Il motivo è fondato.
Secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 13/6/2011 n. 12924 Ord., Cass.
24/4/2010 n. 9846, Cass. 24/5/2010 n. 12664, Cass. 19/11/2007 n. 23978) che qui si condivide, le
apparecchiature elettroniche regolarmente omologate e utilizzate per la rilevazione del superamento
dei limiti di velocità non devono essere sottoposte ai controlli della L. n. 273 del 1991 in quanto
non rientrano nella previsione di tale normativa che attiene alla materia cd. metrologica, ossia a
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materia diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla
competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni
al codice della strada; inoltre, nessuna norma del CdS prevede l’obbligo di taratura e la mancanza di
tale previsione non si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost..
Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di affermare (v. Cass. 15/12/2008 n. 29333) che la
questione di legittimità costituzione della normativa è manifestamente infondata e ha rilevato
(all’esito di specifico esame della normativa comunitaria) che non esistono norme comunitarie
vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature.
Pertanto il ricorso deve essere accolto e, tenuto conto che l’opposizione era stata proposta anche per
l’ulteriore motivo costituito dall’omessa contestazione immediata, la sentenza impugnata deve
essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altro Giudice di Pace di Avellino che si atterrà al
principio secondo il quale le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per la
rilevazione del superamento dei limiti di velocità non devono essere sottoposte a taratura.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro
Giudice di Pace di Avellino.
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